Brutte
notizie per il Comitato 'Via le Pale dall'Aquafresca' : il Tar ha
sostanzialmente respinto il ricorso promosso dal Comitato contro
l'intenzione di installare una pala eolica appunto ad Aquafresca, nel
comune di Monzuno. La bocciatura è severa poiché l'ordinanza, che
rifiuta la sospensione dei lavori poiché non viene intravvisto un
pericolo imminente, impone ai ricorrenti il pagamento di tutti gli
oneri del confronto anche quelli della parte avversa.
La
faccenda parte quindi per i ricorrenti in salita. Per loro ora la
scelta se precedere nella verifica legale fino ad arrivare al
pronunciamento del giudice amministrativo regionale o a quello del
giudice civile del tribunale ordinario. Operazioni che richiedono
tempi lunghi e considerevoli spese.
La
vicenda comunque prende una piega inaspettata per i ricorrenti: con i
dettati dell'ordinanza, l'azienda potrebbe richiedere la prosecuzione
dei lavori o i 'danni' per i ritardi cui è stata costretta. In ogni
caso 'pende' un altro giudizio sulla vicenda, quello del ricorso
fatto dalla società verso il comitato e il comune di Monzuno.
I
risvolti di questo primo pronunciamento con ordinanza si vedranno
nell'immediato futuro.
Il
sindaco di Monzuno, Marco Mastacchi, commentando l'accaduto ha detto:
“ Il comune non si è costituito parte civile per non appesantire
il compito dei giudice. In ogni caso l'ente si allineerà ai dettati
legali dei tribunali, nel rispetto delle funzioni che l'ordinamento
gli affida”.
L'Ordinanza:
REPUBBLICA
ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione
Seconda) ha
pronunciato la presente ORDINANZA sul
ricorso numero di registro generale 986 del 2017,
contro
Unione
dei Comuni dell'Appennino Bolognese, Comune di Monzuno, Responsabile
dello Sportello Unico Attivita' Produttive presso L'Unione dei Comuni
dell'Appennino Bolognese non costituiti in giudizio;
per
l'annullamento, previa
sospensione dell'efficacia,
-
del provvedimento a firma del Responsabile SUAP dell'Unione Appennino
bolognese prot. n. 2017/0016671 del 10.10.2017, comunicato in pari
data al legale del Comitato "Via le pale dall'Acqua Fresca",
con cui è stato definito il procedimento "in autotutela"
rispetto all'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata "
escludendone l'illegittimità (e il conseguente esercizio dei poteri
inibitori in relazione ad essa) e l'accertamento dell'illegittimità
della medesima istanza di P.A.S. e della procedura che ne è
conseguita, ivi compresa, per quanto occorrer possa, della delibera
del Consiglio Comunale n. 98 del 09.05.2017 contenente “Adozione di
scheda di zonizzazione aree a rischio di frana ed assetto dei
versanti in località Acquafresca ai sensi dell' art. 6.8 e 6.9 norme
di attuazione del vigente Piano Territoriale di Coordinamento
provinciale della Città Metropolitana di Bologna” e con espressa
riserva di ulteriori motivi aggiunti con riferimento alla
documentazione integrativa che il SUAP ha fornito solo in data
04.12.2017 ed in modo parziale.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Vista
la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del
provvedimento impugnato proposta dalla parte ricorrente;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio ;
Uditi
nell’udienza camerale del 17 gennaio 2018 i difensori delle parti
come specificato nel verbale;
Ritenuto
che l’allegato pregiudizio non riveste i caratteri della attualità,
concretezza, gravità ed irreparabilità, per cui va respinta
l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;
-
di dover porre le spese a carico della parte ricorrente in ragione
della relativa soccombenza nelal presente fase del giudizio; non è
luogo a provvedere sulle spese del giudizio cautelare nei confronti
dell’intimata Amministrazione, non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione
seconda, respinge la domanda incidentale di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Condanna
la parte ricorrente alla rifusione, in favore della controparte
costituita, delle spese del giudizio cautelare che liquida in
complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per
legge; nulla per le spese nei confronti dell’Unione dei Comuni
dell'Appennino Bolognese.
La
presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così
deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio
2018
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