Parte da oggi, 2 gennaio, la nuova prestazione destinata agli anziani ultraottantenni non autosufficienti: requisiti e come fare domanda.
· Inps informa:
Da oggi, 2 gennaio, l’INPS, in base all’articolo 34 del decreto legislativo
29/2024, provvederà ad erogare, in via sperimentale, una nuova prestazione,
denominata Prestazione Universale, destinata agli ultraottantenni
non autosufficienti e subordinata ad uno specifico bisogno
assistenziale definito “gravissimo”.
Il periodo di sperimentazione andrà dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre
2026.
Il riconoscimento della Prestazione Universale comporterà l’assorbimento
dell'indennità di accompagnamento (legge 18/1980) e delle prestazioni fornite
dagli ATS, negli ambiti di propria competenza (articolo 1, comma 164, legge
234/2021).
La domanda potrà essere presentata online all’INPS a partire dal 2
gennaio 2025, tramite la pagina “Decreto Anziani – Prestazione Universale”, sia personalmente, con la propria identità digitale, che tramite i
patronati.
Il riconoscimento della prestazione è subordinato al possesso dei
seguenti requisiti:
·
età anagrafica pari o superiore agli 80
anni;
·
un livello di bisogno assistenziale
gravissimo, valutato agli atti dalla Commissione medico-legale dell’INPS, anche
in base alle indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica nominata
il 16 ottobre 2024 con DM n. 155/2024 e approvate con decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024;
·
un valore dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura
sociosanitaria ordinario, in corso di validità, non superiore a euro 6.000;
·
la titolarità dell'indennità di
accompagnamento (art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18) che,
qualora sospesa, non consentirà di vedersi riconosciuta la prestazione.
La Prestazione Universale sarà erogata con cadenza mensile ed
è composta da:
·
una quota fissa monetaria,
corrispondente all'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della
legge 11 febbraio 1980, n. 18;
·
una quota integrativa, definita “assegno
di assistenza”, pari ad euro 850 mensili, finalizzata a remunerare o il costo
del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di
assistenza alla persona titolari di regolare rapporto di lavoro, o
l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, forniti da
imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel
rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata
di livello regionale e locale.
L’INPS provvederà al monitoraggio della spesa al fine di un’eventuale
rideterminazione dell’importo mensile della quota integrativa, qualora si
verifichi uno scostamento fra il numero di domande pervenute e le risorse
finanziarie individuate dal legislatore.
Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare il messaggio 30 dicembre 2024, n. 4490.
Nessun commento:
Posta un commento