venerdì 6 ottobre 2023

Contributi per la rinegoziazione degli Affitti

Sei un proprietario di casa e vuoi maggiore sicurezza nell'incassare il canone d'affitto? Sei un inquilino e cerchi un modo per poter far fronte in maniera più agevole al pagamento dell'affitto? Anche per il 2023 la Regione Emilia-Romagna continua il suo impegno per favorire entrambe le parti grazie al Contributo per la Rinegoziazione dell'Affitto

 

La Regione ha previsto un programma per favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, consentendo anche l’eventuale modifica della tipologia di contratto. Lo scopo di questa misura regionale è fronteggiare le difficoltà nel pagamento del canone da parte dei nuclei familiari che si trovano in una situazione di difficoltà economica.

Per questo, la Regione mette a disposizione contributi per i proprietari di alloggi che, d’accordo con i propri inquilini, intendono abbassare il canone di locazione. In questo modo, gli inquilini potranno ridurre il proprio affitto, mentre i proprietari riceveranno un contributo che andrà a coprire parte della riduzione del canone.

Quali requisiti per l'inquilino e cause di esclusione

Gli inquilini degli alloggi che si trovano in Emilia-Romagna possono concordare con il proprietario di rinegoziare il proprio contratto d’affitto se, al momento della presentazione della domanda, hanno i seguenti requisiti:

1. Cittadinanza Italiana oppure di uno Stato appartenente all’Unione europea oppure di uno Stato non appartenente all’Unione europea ma abbiano un permesso di soggiorno di  durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

2. ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore a 35.000 euro

3. Essere titolare o contitolare del contratto di affitto. Non è necessario essere residente nell’alloggio

4. Avere un contratto d’affitto a uso abitativo registrato regolarmente da almeno un anno

5. Contratto di affitto registrato alla agenzia delle entrate

Chi è escluso dal contributo?
Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE dell’inquilino:

  • essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
  • avere un contratto di locazione a uso abitativo con categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Novità con la DGR 919 del 5 giugno 2023

  • eliminata l’incompatibilità  rispetto al “fondo per la morosità incolpevole” e “fondo per l’emergenza abitativa”
  • modificata l’incompatibilità relativamente al “Fondo Affitto” che viene limitata al solo momento di presentazione della domanda da parte del cittadino (attraverso la piattaforma)  e non alle fasi successive in cui i Comuni si occupano di controllare, ordinare e distribuire i contributi ai cittadini seguendo la graduatoria.

Attenzione: se si ha ricevuto nel 2023 il Bonus Affitto del 2022 si può comunque fare domanda!

Quali sono i vincoli per il proprietario?

Il proprietario deve comunicare tempestivamente al Comune:

  • il termine anticipato del contratto di affitto. In questo caso dovrà essere restituita la quota ricevuta per le mensilità non dovute;
  • eventuali morosità dell’affittuario per consentire al Comune l’attivazione di misure preventive per evitare procedure di sfratto.

Tipologie di rinegoziazione: durata e importi

Il Programma prevede due tipologie di rinegoziazione:

1) Abbassamento del canone di affitto libero o concordato

La riduzione deve essere di almeno il 20% per una durata minima non inferiore a 6 mesi. L’affitto mensile rinegoziato a carico dell’inquilino non può essere superiore a 800 €. Il contributo che il proprietario riceverà a seguito della rinegoziazione del canone d’affitto sarà diverso in base ai mesi di durata della rinegoziazione:

  • tra i 6-12 mesi: il proprietario riceverà il 70% del mancato incasso per un massimo di 1.500 € totali
  • oltre 12 e fino ai 18 mesi il contributo sarà pari all’80% del mancato introito, per un massimo di 2.500 € totali
  • oltre i 18 mesi il contributo sarà pari al 90% del mancato introito, per un massimo di 3.000 € totali

(es: canone di € 400,00 rinegoziato a € 300,00 per 24 mesi -> 100 euro mensili di mancato introito x 24 = € 2.400,00 -> contributo spettante al proprietario = € 2.160,00)

Il canone di locazione da considerare è quello specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT. Non sono considerate le spese condominiali e accessorie.

ATTENZIONE: a seguito dell'emergenzia alluvionale sono previste diverse condizioni per chi era residente nei Comuni elencati Allegato 1 del Decreto legge 1° giugno 2023 n. 61 alla data del 1° maggio 2023 ( 47.35 KB) (cioè per il nostro territorio Monzuno e San Benedetto Val di Sambro limitatamente nelle frazioni di Bacucco, Ca Nova Galeazzi, Molino della Valle)

  • tra i 6 e fino ai12 mesi: il proprietario riceverà il 100% del mancato incasso per un massimo di 1.500 € totali

2) Modifica della tipologia contrattuale da libero a concordato e abbassamento del canone d’affitto

Il nuovo contratto a canone concordato non può avere un canone mensile superiore a € 700.
Il contributo che il proprietario riceverà sarà pari all’80% del mancato incasso, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, per un massimo di € 4.000 totali.
La riduzione del canone è la differenza tra il canone del contratto originario e quello del nuovo contratto come definito dagli accordi territoriali. Non sono considerate le spese condominiali e accessorie.
 

Come fare domanda? Documentazione, Termini e Contatti

È ammessa la presentazione di una sola domanda per lo stesso nucleo ISEE. Se lo stesso alloggio è abitato da più nuclei familiari ciascuno di essi può presentare domanda di contributo separatamente per la propria quota di canone.

La domanda dovrà essere corredata delle seguenti informazioni minime necessarie, dichiarate da proprietario e inquilino ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445:

  • dati anagrafici del locatore e dell’ inquilino;
  • Attestazione ISEE dell’ inquilino in corso di validità;
  • estremi del contratto di locazione e della rinegoziazione;
  • durata e tipologia di rinegoziazione applicata;
  • canone originario e canone rinegoziato (mensili);
  • contributo spettante e IBAN del locatore per l’esecuzione del pagamento

Il contributo può essere erogato dal Comune al beneficiario solo dopo l'effettiva rinegoziazione del contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate, fornendo data e numero di Protocollo della comunicazione di rinegoziazione del contratto di locazione registrato dal Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Termine ultimo 3 novembre 2023, ma si raccomanda di inviare le domande almeno entro lunedì 30 ottobre per permettere l'istruttoria della domanda e per un invio ottimale all'Ufficio preposto in Regione

Per presentare la domanda, proprietari e inquilini devono rivolgersi contattando l'Ufficio Politiche Abitative dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese o alle eventuali organizzazioni degli inquilini e dei proprietari aderenti. I contatti dell'Ufficio Politiche Abitative dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese sono:

(Segnalato da Dubbio)

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