Segnalato:
Si è svolta oggi, presso la
sala Regina della Camera dei Deputati, la presentazione della Guida
per la casa in leasing, una importante novità introdotta dalla legge
di stabilità 2016. La disciplina del leasing immobiliare abitativo,
prevede incentivi fiscali sull’acquisto o la costruzione di
immobili da adibire ad abitazione principale. La finalità della
misura è di agevolare, specie per i più giovani, l'acquisto
dell'abitazione di residenza attraverso l'utilizzo dello strumento
della locazione finanziaria quale innovativo canale di finanziamento
rispetto all’ordinario strumento del mutuo ipotecario.
La Guida “Il Leasing
immobiliare abitativo”, che nasce da collaborazione tra Assilea
(Associazione Italiana Leasing), il Consiglio Nazionale del Notariato
con l’adesione di 11 tra le principali Associazioni dei Consumatori
(Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore,
Cittadinanzattiva, ConfconsumatoriACP, Federconsumatori, Lega
Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino,
Unione Nazionale Consumatori) e realizzata con il contributo del
Dipartimento delle Finanze (Ministero dell’Economia e delle
Finanze), chiarisce le caratteristiche fondamentali del leasing
immobiliare abitativo e i dubbi più frequenti, le tutele per il
cittadino e i regimi fiscali applicabili. La guida sarà distribuita
gratuitamente da Assilea, dal Consiglio Nazionale del Notariato e
dalle Associazioni dei Consumatori ed è inoltre scaricabile dai
rispettivi siti web.
Alla presentazione hanno preso
parte: Luigi Casero (Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze),
Corrado Piazzalunga (Presidente Assilea), Maurizio D’Errico
(Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato), Fabio Picciolini
(Responsabile ufficio studi Adiconsum) Rosario Trefiletti (Presidente
Federconsumatori). Ha concluso la presentazione Fabrizia Lapecorella
(Direttore Generale delle Finanze).
IL LEASING PRIMA CASA
I soggetti Il leasing
immobiliare abitativo è fruibile dai soggetti con reddito
complessivo non superiore a 55.000 euro, purché privi di abitazione
principale. Per l’individuazione della soglia del reddito si può
fare riferimento al reddito dichiarato nel quadro RN 1 dell’ultima
dichiarazione dei redditi presentata.
I vantaggi fiscali I titolari
dei contratti stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31.12.2020,
potranno portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi i
costi del leasing “prima casa” in misura più vantaggiosa
rispetto alle agevolazioni concesse per mutui ipotecari. In
particolare, per i giovani sotto i 35 anni all'atto della stipula del
contratto e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro gli
incentivi fiscali sono: - la detraibilità pari al 19% dei canoni di
leasing (fino ad un importo massimo di 8 mila euro annui); - la
detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto (fino ad un importo
massimo di 20 mila euro).
Per i soggetti con età uguale o
superiore a 35 anni e con reddito complessivo non superiore a 55.000
euro gli incentivi fiscali sono: - la detraibilità pari al 19% dei
canoni di leasing (fino ad un importo massimo di 4 mila euro annui);
- la detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto (fino ad un
importo massimo di 10 mila euro).
Sia per gli under 35 che per gli
over 35, l’imposta di registro sull’acquisto dell’abitazione
“prima casa” è ridotta all’1,5% e questo rende più
conveniente per i privati il ricorso al leasing rispetto al mutuo
ipotecario.
Mutuo Privato Costruttore
Imposta di registro 2% 200 euro Ipotecaria 50 euro 200 euro catastale
50 euro 200 euro Leasing Privato Costruttore Imposta di registro 1,5%
200 euro Ipotecaria 50 euro 200 euro catastale 50 euro 200 euro.
Nel caso di leasing l’imposta
di registro è calcolata sul prezzo di acquisto, perché non è
applicabile il meccanismo del prezzo-valore.
Il contratto Con la stipula del
contratto di locazione finanziaria, la società di leasing (banca o
intermediario finanziario autorizzato da Banca d’Italia
all’esercizio dell’attività di leasing) assume l’obbligo ad
acquistare o anche a far costruire l'immobile, su scelta e secondo le
indicazioni dell'utilizzatore, che lo riceve in uso per un tempo
determinato a fronte di un corrispettivo periodico (canone). Alla
scadenza del contratto, l'utilizzatore ha la facoltà di riscattare
la proprietà del bene, pagando il prezzo stabilito dal contratto.
Gli immobili Le agevolazioni
fiscali prescindono dalle caratteristiche oggettive dell’immobile:
le detrazioni spettano a qualsiasi abitazione anche se appartenente
alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (queste ultime escluse invece
dalle agevolazioni “prima casa” per l’imposta di registro). Può
trattarsi di un fabbricato ad uso abitativo già completato e
dichiarato agibile, un fabbricato a uso abitativo da costruire su uno
specifico terreno, un fabbricato a uso abitativo in corso di
costruzione e da completare o anche un fabbricato abitativo da
ristrutturare.
Il leasing cointestato Nel caso
di un leasing “prima casa” cointestato a soggetti in possesso dei
requisiti (ciascuno con un reddito complessivo non superiore a 55.000
euro e un’età inferiore a 35 anni), le agevolazioni IRPEF
(detrazioni) spettano a ciascun soggetto in misura proporzionalmente
corrispondente alla percentuale di intestazione del contratto.
Iva al 4% anziché al 10%
Qualora la società di leasing acquisti l’abitazione dal
costruttore (soggetto passivo Iva), si applica l’aliquota Iva
ridotta del 4%. L’Iva, così come le imposte d’atto e le spese
notarili e peritali sull’immobile, può essere finanziate dalla
società di leasing.
LE TUTELE DEL CONSUMATORE
Per la sospensione dei pagamenti
Il leasing prima casa prevede una norma unica nel suo genere che
tutela il cliente, il quale può richiedere la sospensione del
contratto in caso di perdita del lavoro sia del rapporto subordinato,
sia dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale
e altri rapporti di collaborazione (art. 409, numero 3 c.p.c.), anche
se non a carattere subordinato. La sospensione del contratto non è
però prevista nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del
lavoratore non per giusta causa, di risoluzione per limiti di età
con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa. La sospensione, in ogni caso, non
determina l’applicazione di alcuna commissione o spese
d’istruttoria e avviene senza richieste di garanzie aggiuntive.
Nella risoluzione del contratto
In caso in cui il cliente si renda inadempiente nel pagamento dei
canoni dovuti, alla società di leasing è consentito, per il
rilascio dell'immobile, di agire con il procedimento per convalida di
sfratto (art. 1, co. 81, legge 28 dicembre 2015 n. 208), ossia con lo
stesso procedimento previsto dalla legge per le locazioni ordinarie
per il caso di morosità dell’inquilino. Il giudice competente è
sempre il tribunale del luogo in cui si trova il bene oggetto dello
sfratto.
La Legge di Stabilità 2016
prevede che nella successiva attività di vendita e ricollocazione
del bene la società di leasing deve attenersi a criteri di
trasparenza e pubblicità nei confronti dell’utilizzatore
inadempiente (art. 1, comma 78, legge 28 dicembre 2105 n. 208): -
deve adottare procedure che garantiscano il miglior risultato
possibile nell’interesse anche dell’utilizzatore inadempiente; -
una volta venduto e/o ricollocato il bene, la società di leasing
dovrà restituire all’utilizzatore inadempiente quanto ricavato
dalla vendita e/o ricollocazione, al netto delle seguenti somme che
ha il diritto di trattenere: la somma dei canoni scaduti e non
pagati fino alla data della risoluzione; i canoni successivi alla
risoluzione attualizzati; spese condominiali eventualmente
sostenute, assicurazioni, costi tecnico/legali, ecc.; il prezzo
pattuito per l’esercizio del riscatto finale.
In caso di fallimento del
concedente In caso di fallimento ovvero liquidazione coatta
amministrativa-risoluzione della banca o della società di leasing,
il contratto di leasing prosegue regolarmente e si applica la
disciplina prevista dalla legge fallimentare.
I VANTAGGI DEL LEASING PRIMA
CASA Non ci sono costi di iscrizione e cancellazione di ipoteca
L’imposta di registro sull’atto di acquisto è ridotta Il canone
leasing è detraibile Il prezzo di riscatto è detraibile nell’anno
Il maggior appeal del contratto
di leasing finanziario per gli under 35 rispetto a un mutuo
stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale è dato dal
fatto che nel primo caso la detrazione è del 19% fino a un importo
massimo dei canoni (quota capitale e quota interessi) di 8 mila euro
l’anno, mentre, nel caso del
mutuo, la detrazione del 19% è
per un importo massimo di euro 4 mila e riguarda la sola quota degli
interessi passivi.
Inoltre, a parte il maggior
valore finanziato rispetto al mutuo, nel leasing non si paga
l’imposta sostitutiva (0,25%) che si versa sul mutuo.
Il leasing è anche più
vantaggioso rispetto al rent to buy, il contratto in cui si fondono
un contratto di locazione e un preliminare di vendita di un immobile,
rispetto al quale prevede tempi in cui esercitare il riscatto ben più
lunghi e vantaggi fiscali.
I vantaggi fiscali del Leasing
prima casa sono cumulabili con altre agevolazioni (50% dell’IVA
dovuta sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione ad alto
standard energetico, interventi di riqualificazione energetica degli
edifici).
Precisazioni:
http://www.notariato.it/sites/default/files/Guida_Leasing_Immobiliare.pdf
Precisazioni:
http://www.notariato.it/sites/default/files/Guida_Leasing_Immobiliare.pdf
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