Premesse
L'Assemblea
Legislativa regionale ha approvato la legge regionale 3 marzo 2016
n. 2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi
farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche
ambulatoriali”.
L'ultima
legge regionale relativa alla materia risaliva al lontano 1982; da
allora sono passati 34 anni e molte cose sono mutate nella società
e, ovviamente, nell'ordinamento normativo, basti pensare al decreto
legge n. 1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza e lo
sviluppo di infrastrutture e la competitività) e alla legge
regionale n. 13/2015 sul riordino territoriale. È stato giusto
dunque rimodernare l'impianto giuridico di una legge che appariva
oramai datata.
La
legge regionale 2/2016 abroga il titolo IV della ormai datata LR
19/1982 e dà applicazione all'art. 64 "Organizzazione del
servizio farmaceutico" della L.R. n.13 del 30 luglio 2015
"Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e
loro Unioni" che aveva già tracciato il quadro delle
competenze fondamentali in materia .
La
legge n.2/2016 è una legge tecnica che si prefigge di semplificare
la normativa.
I temi più importanti trattati vanno dalla dislocazione sul
territorio degli esercizi farmaceutici, ai turni e agli orari;
dalle attività e servizi diversi da quelli classici di erogazione
dei medicinali, alla accessibilità telematica delle informazioni.
Dislocazione sul territorio degli esercizi farmaceutici
Il
titolo 2 tratta delle dislocazione degli esercizi farmaceutici sul
territorio regionale.
Le
competenze in materia degli enti locali e della Regione (che le
esercita attraverso le AUSL) derivano dalla normativa nazionale.
Gli
attori che, in collaborazione tra di loro, governano il
procedimento di revisione della pianta organica sono il Comune, la
Regione, l'Azienda USL e l'ordine provinciale dei farmacisti
competente per territorio.
Il
procedimento inizia su impulso della Regione entro il mese di
febbraio di ciascun anno pari, prosegue con l’elaborazione da
parte del Comune di un progetto di revisione o conferma della
pianta organica esistente, la successiva richiesta di parere prima
all’Ordine provinciale dei farmacisti e poi all’Azienda USL, le
eventuali modifiche al progetto in coerenza ai rilievi dell’Azienda
USL e termina con l’adozione della pianta organica da parte del
Comune. La Regione esercita il potere sostitutivo, in caso di
necessità, mediante l’indizione di una conferenza di servizi.
Il
procedimento di revisione deve concludersi entro il mese di
dicembre dello stesso anno pari. Fra le norme di prima applicazione
(art. 20) è previsto inoltre che i Comuni ridisegnino la propria
pianta organica entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge
regionale (18 settembre 2016).
Terminata
la procedura di revisione delle piante organiche, la Regione dovrà
bandire un concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche
vacanti o di nuova istituzione. In armonia con il complessivo
riassetto recato dalla L.r. n.13/2015, non è più previsto
l'espletamento di concorsi a livello provinciale, bensì
l'indizione di un unico concorso regionale che comporterà maggiore
efficienza ed economie a livello di sistema.
Le
nuove farmacie dovranno essere aperte entro sei mesi, se si tratta
di farmacie private, ed entro un anno se si tratta di farmacie
comunali,
Per
quanto riguarda i dispensari farmaceutici viene stabilito che la
loro istituzione spetta al Comune e la loro gestione è di regola
affidata al titolare della farmacia più vicina. Il Comune può
autorizzare l’apertura di dispensari nei centri abitati privi di
assistenza farmaceutica anche al di fuori dei casi previsti dal
legislatore nazionale, purché in accordo con l’azienda USL.
Turni e orari
Adeguandosi
alla nuova normativa statale, l'art. 13 della L.r. n.2/2016
disciplina l'orario di apertura e chiusura delle farmacie, nonché
i turni diurni, notturni e festivi, attribuendo al Comune la
facoltà di stabilire che il turno notturno possa essere effettuato
a battenti chiusi o per chiamata telefonica del farmacista. La
norma chiarisce anche quali siano i farmaci e i prodotti che il
farmacista in turno notturno è tenuto a dispensare. Viene inoltre
stabilito che nel caso in cui il farmacista in turno notturno sia
stato chiamato telefonicamente, i farmaci dovranno essere
consegnati entro 30 minuti dal ricevimento della chiamata.
La
legge stabilisce inoltre che la Regione avvalendosi dell'AUSL
vigilerà sul corretto funzionamento del servizio per chiamata
telefonica in reperibilità, con facoltà di sospenderlo in caso di
farmacie inadempienti.
Attività di Comunicazione
Al
fine di agevolare l'individuazione delle farmacie la nuova legge
regionale rende obbligatoria la croce verde per tutti gli esercizi
farmaceutici, prevedendo che per le farmacie ubicate nelle aree
extraurbane, tale croce debba essere luminosa e con l'obbligo di
tenerla accesa nelle ore notturne.
Ogni
azienda USL dovrà inoltre attivare un portale informativo web o
una sezione del portale aziendale tutta dedicata a fornire
informazioni ai cittadini in merito alle farmacie ed ai loro turni.
Il portale o le nuove pagine web dovranno essere accessibili alle
persone disabili, essere multilingue, avere il servizio di
georeferenziazione, essere fruibili da mobile e con le informazioni
in formato open data.
Attività e servizi erogabili in farmacia, diversi dalla dispensazione di medicinali
L'articolo
17 chiarisce che le farmacie, oltre all'attività principale di
dispensazione dei farmaci, potranno svolgere liberamente la propria
attività di impresa, erogando ulteriori servizi purché non
interferiscano con l'attività principale di dispensazione dei
farmaci, nel rispetto del divieto dell'esercizio in farmacia di
professioni sanitarie che abilitano alla prescrizione di
medicinali. Questo articolo vuole rispondere alle istanze pervenute
dalle associazioni di categoria delle farmacie stesse e dei
professionisti, chiarendo il quadro giuridico in materia, alla luce
della recente normativa statale sulla c.d. “farmacia di servizi”,
della giurisprudenza e della prassi già invalsa.
Prestazioni specialistiche ambulatoriali
La
seconda parte della legge infine riguarda la gestione delle liste
di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali,
stabilendo che chi non potrà essere presente alla visita o
all'esame prenotato, dovrà disdire almeno due giorni lavorativi
prima della data fissata. Nel caso in cui questo non avvenisse
senza idonea giustificazione, allora colui che aveva richiesto la
prestazione dovrà pagare una sanzione pari al costo del ticket. Si
tratta di una sanzione amministrativa che graverà sia sui non
esenti sia sugli esenti. Tale disciplina è stata prevista per
realizzare una più efficiente gestione nelle liste di attesa.
Nessun commento:
Posta un commento