Da
Fisco Oggi. Segnalato.
In
via telematica o tramite raccomandata, deve essere inviato
all’Agenzia delle Entrate per superare la presunzione di detenzione
dell’apparecchio tv introdotta dalla stabilità 2016
Approvato
il modello
(con le relative
istruzioni) di dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito
del canone Rai in caso di non detenzione dell’apparecchio tv, per
segnalare la presenza di un’utenza elettrica intestata ad altro
familiare o la variazione di una precedente dichiarazione. La
dichiarazione di non detenzione di apparecchi tv ha validità
annuale.
In via transitoria, la dichiarazione presentata entro il 30 aprile 2016 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. A regime, i termini vanno dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno di riferimento (ad esempio, la dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 e non oltre il 31 gennaio del 2017, avrà effetto per l’intero canone del 2017).
Le regole sull’invio della dichiarazione sostitutiva, nonché il modello e le relative istruzioni, in un provvedimento dell’Agenzia del 24 marzo.
Dichiarazione sostitutiva: chi e come
La dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente dai titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale o dall’erede, se l’utenza è intestata transitoriamente a un soggetto deceduto.
Per l’invio telematico del modello da parte del contribuente è disponibile una specifica applicazione web sul sito dell’Agenzia, alla quale si accede con le credenziali Fisconline o Entratel.
Il contribuente può anche delegare un intermediario abilitato. Quest’ultimo deve consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia, conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante, unitamente alla copia del documento di identità, e conservare la delega alla trasmissione.
Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato, unitamente a una copia di un documento d’identità, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.
Quando è possibile presentare il modello
L’invio della dichiarazione sostitutiva è consentito:
In via transitoria, la dichiarazione presentata entro il 30 aprile 2016 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. A regime, i termini vanno dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno di riferimento (ad esempio, la dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 e non oltre il 31 gennaio del 2017, avrà effetto per l’intero canone del 2017).
Le regole sull’invio della dichiarazione sostitutiva, nonché il modello e le relative istruzioni, in un provvedimento dell’Agenzia del 24 marzo.
Dichiarazione sostitutiva: chi e come
La dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente dai titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale o dall’erede, se l’utenza è intestata transitoriamente a un soggetto deceduto.
Per l’invio telematico del modello da parte del contribuente è disponibile una specifica applicazione web sul sito dell’Agenzia, alla quale si accede con le credenziali Fisconline o Entratel.
Il contribuente può anche delegare un intermediario abilitato. Quest’ultimo deve consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia, conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante, unitamente alla copia del documento di identità, e conservare la delega alla trasmissione.
Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato, unitamente a una copia di un documento d’identità, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.
Quando è possibile presentare il modello
L’invio della dichiarazione sostitutiva è consentito:
- quando nessun componente della famiglia detiene apparecchi televisivi in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico
- quando nessun componente della famiglia detiene, in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico, un ulteriore apparecchio televisivo oltre quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 denuncia di cessazione per suggellamento (va ricordato che la stabilità 2016 ha previsto che dal primo gennaio di quest’anno non sarà più possibile la denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, impacchettando il televisore e dimostrando in questo modo di non usufruire del servizio. Quindi, fatte salve le denunce presentate fino al 31 dicembre 2015, a partire dal 2016, con la presunzione di detenzione, i contribuenti devono certificare annualmente il mancato possesso apparecchi televisivi ulteriori rispetto a quello suggellato)
- quando il titolare di un’utenza di energia elettrica ritiene di non dover pagare il canone perché già versato da un altro componente della famiglia intestatario anch’esso di utenza elettrica, di cui si fornisce il codice fiscale (è il caso, ad esempio, di due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate)
- quando c’è necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, perchè i presupposti sono cambiati.
Termini
di presentazione
In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. La dichiarazione presentata dal 1° maggio 2016 al 30 giugno 2016, ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2016. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.
A regime, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento. La dichiarazione presentata a partire dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.
Nuove utenze
I contribuenti che attivano nuove utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale presentano la dichiarazione di non detenzione, o segnalano il familiare che paga il canone, entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione dell’utenza. In via transitoria per le utenze attivate a gennaio e febbraio 2016, il modello con la dichiarazione sostitutiva presentato entro il 30 aprile prossimo, ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. La dichiarazione presentata dal 1° maggio 2016 al 30 giugno 2016, ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2016. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.
A regime, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento. La dichiarazione presentata a partire dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.
Nuove utenze
I contribuenti che attivano nuove utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale presentano la dichiarazione di non detenzione, o segnalano il familiare che paga il canone, entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione dell’utenza. In via transitoria per le utenze attivate a gennaio e febbraio 2016, il modello con la dichiarazione sostitutiva presentato entro il 30 aprile prossimo, ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
1 commento:
Se la Rai avesse un ruolo come servizio pubblico il canone(la tassa) avrebbe senso ma siccome la rai non svolge più da tempo il ruolo di servizio pubblico, anzi oramai il privato detta lagge e spadroneggia al suo interno, il canone(latassa) E' UN SOPPRUSO.
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