Dubbio
segnala
Possono
accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del
possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i
lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Via libera al
Superbonus anche per imprenditori e autonomi sulle unità abitative
rientranti nella sfera privata. Rientrano inoltre nel plafond
agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese
professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di
progettazione e ispezione e prospezione). Sono solo alcuni dei
chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare n. 24/E di oggi,
sull’incentivo introdotto con il Dl Rilancio.
Viene approvato, inoltre, col provvedimento di oggi del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, il modello di Comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.
Viene approvato, inoltre, col provvedimento di oggi del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, il modello di Comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.
Ok
alla detrazione per i familiari e i conviventi e anche ai futuri
proprietari –
Al Superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i
conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile,
sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. La circolare
specifica che tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi
alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del
sostenimento delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi
su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale,
nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al
familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla
detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di
intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato
un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente
registrato.
Le
regole per le partite Iva e i condomini
– Ok al Superbonus anche per le persone che svolgono attività di
impresa o arti e professioni, ma se i lavori interessano singole
unità immobiliari, allora limitatamente agli immobili estranei
all’attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera
“privata” della vita dei contribuenti; questo requisito non è
richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini.
Le
altre spese agevolabili –
La detrazione del 110% si allarga fino a comprendere anche alcune
spese accessorie agli interventi che beneficiano del Superbonus,
purché effettivamente realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi
per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali
connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione
e ispezione e prospezione).
Come
fruire dell’opzione alternativa
– La Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può
essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre
2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si
sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal provvedimento
di oggi. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via
telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario
della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle
unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli
interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Le
istruzioni per cessionari e fornitori –
In caso di esercizio dell’opzione, il provvedimento fissa le regole
per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito
d’imposta. In particolare, i cessionari e i fornitori possono
utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione,
sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal
beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito a decorrere
dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della
comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno
successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione
delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa
che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i
fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti,
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,
a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione
della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto
anche dai successivi cessionari.
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