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martedì 19 marzo 2019

Certificazione Unica 2019: il servizio è online

Marco segnala:

La Certificazione Unica ( CU) 2019 relativa ai redditi percepiti nel 2018 è disponibile per chi ha INPS come sostituto di imposta.
Per ottenere il modello CU, necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi, occorre accedere con le proprie credenziali (SPID o codice fiscale e PIN o CNS) al servizio online dedicato.
Il servizio consente di visualizzare, scaricare e stampare il modello della CU 2019. I pensionati possono utilizzare anche il servizio Cedolino della pensione. Le certificazioni relative agli anni precedenti possono essere consultate e scaricate, invece, tramite il servizio Fascicolo Previdenziale del cittadino.
È possibile ottenere la Certificazione Unica anche tramite posta elettronica certificata (PEC) con la richiesta che va trasmessa all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it completa di copia del documento di identità del richiedente. La Certificazione Unica sarà inviata alla casella PEC utilizzata per la richiesta.

domenica 26 novembre 2017

Rifiuti, non solo sbagli sul calcolo della Tari, ma anche “Formule sbagliate per gli incassi dei Comuni per la differenziata della plastica”

Rifiuti, non solo Tari. Studio: “Formule sbagliate anche per gli incassi dei Comuni per la differenziata della plastica”


Secondo l'università della Campania il procedimento usato da Corepla (che paga una quota per la raccolta alle amministrazioni comunali) è pieno di falle: "E' impossibile anche contarle precisamente". E il sistema è "poco trasparente". Il consorzio nega tutto. Ma intanto alcune città potrebbero aver incassato di più e altri meno. E in proporzione i cittadini con le loro bollette

Suggerito da un lettore:

Dopo gli errori di calcolo della Tari, altri conti non tornano. Sempre nella gestione dei rifiuti e sempre con un impatto diretto sulle tasche dei cittadini. Uno studio universitario ha passato ai raggi X il metodo con cui si calcolano gli importi incassati dai Comuni per la raccolta differenziata della plastica, evidenziando più di una criticità. I contributi valgono qualcosa come 1,5 miliardi di euro in cinque anni: sono i soldi che coprono parte dei costi della raccolta, mentre il resto lo paghiamo in bolletta (ancora la Tari). Per la professoressa di Statistica dell’università della Campania Rosanna Verde, il procedimento usato dal consorzio della plastica Corepla, che in base a un accordo con l’Associazione dei Comuni paga a questi una quota per la raccolta, ha più di una falla tecnica. “È basato su analisi campionarie su un numero di rilevazioni troppo esiguo per un fenomeno a così alta variabilità” e risulta “affetto da errori, campionari e non, che si sommano gli uni agli altri, tanto che non è possibile neanche quantificarli con precisione”, spiega la docente a ilfattoquotidiano.it. La conseguenza è che “i risultati ottenuti non sono significativi dal punto di vista statistico. Alcuni Comuni potrebbero aver incassato di più, altri di meno”. E non sono gli unici limiti del sistema, più volte criticato dalla stessa Anci per “mancanza di terzietà e trasparenza nella gestione”. Temi su cui in passato l’associazione aveva sollecitato anche l’attenzione dell’Anac, che in via ufficiosa aveva confermato le criticità.


Con questo metodo ai Comuni 280 milioni all’anno
Lo studio, presentato a
Ecomondo, è stato commissionato da Assosele. È l’associazione degli impianti dove, dopo lo svuotamento dei cassonetti, i rifiuti plastici arrivano per essere suddivisi in base al tipo di materiale. E proprio qui ispettori incaricati da Corepla campionano e analizzano i rifiuti, quantificando la percentuale di imballaggi e quella di frazione estranea, con il metodo oggetto dello studio. Un lavoro cruciale capace di spostare i bilanci comunali: per ogni tonnellata di rifiuti plastici buttati dai cittadini, nelle casse dei Comuni entrano circa 300 euro, che scendono però a zero se i materiali intrusi superano il 20 per cento. Solo nel 2016 il consorzio ha gestito più di 960mila tonnellate di imballaggi dalla raccolta urbana e erogato circa 280 milioni di euro ai Comuni con questo sistema.


Formule sbagliate e campione troppo piccolo
Per la professoressa Rosanna Verde, “il
numero di rilevazioni mensili è troppo esiguo e il campione è troppo piccolo per garantire la rappresentatività statistica dei risultati”. Non è tutto: “L’uso iniziale di formule erronee ha un effetto a cascata: così, partendo da dati non ricavati in maniera corretta si genera un effetto di propagazione dell’errore anche difficile da quantificare”. Questi dati servono anche per quantificare gli imballaggi in ingresso negli impianti di selezione: Corepla raffronta la stima delle quantità entrate con quelle uscite e se ci sono differenze sanziona gli stabilimenti. E casi di rifiuti in più o in meno ci sono. “I casi di scostamento, come dimostra lo studio, derivano dai limiti tecnici del metodo di calcolo, che le società di analisi si limitano ad applicare. Il materiale infatti non si crea né si distrugge, ma non riuscendo a contabilizzare in maniera corretta gli imballaggi che entrano ed escono, è il metodo stesso a creare gli sbilanci”, spiega a ilfatto.it il presidente di Assosele Marco Ravagnani. “Non accetteremo che le cause di questi scostamenti siano attribuite a una nostra gestione scorretta”, aggiungono da un impianto pubblico messo sotto accusa.
Il sistema terzo ma non troppo
Alle criticità tecniche si aggiungono quelle
gestionali. Nell’accordo sulla raccolta differenziata sottoscritto da Anci e il sistema Conai, cui fa capo il consorzio Corepla, si fa riferimento alla “trasparenza, l’oggettività delle analisi e il contraddittorio”, insieme con “la garanzia della terzietà dei soggetti preposti allo svolgimento dei campionamenti e delle analisi”. Nella realtà le analisi vengono svolte da società scelte e pagate dallo stesso Corepla, che poi deve erogare i soldi ai Comuni in base all’esito di quegli esami. Senza nulla togliere alla professionalità di questi soggetti, delle imprese incaricate delle stime non esiste nemmeno un elenco pubblico, nonostante il loro lavoro incida direttamente sui conti dei Comuni. Aspetti discussi anche nella commissione Ambiente dell’Anci e poi oggetto di un confronto tra questa e l’Anac, nonché ipotizzati anche nella commissione parlamentare Ecomafie. “C’è un minimo di conflitto di interesse tra chi deve valutare la qualità della plastica raccolta e voi stessi?”, chiede durante un’audizione il deputato dei Cinquestelle Alberto Zolezzi al presidente di Corepla Antonello Ciotti, che risponde: “Sono cinque società terze, che cerchiamo di ruotare nel tempo e nella geografia, in modo che non si possano formare dei legami ‘chimici’ – chiamiamoli così – nel territorio”.


L’Anci: “Serve più trasparenza”
“Le analisi merceologiche che vengono affidate a delle aziende direttamente dal Conai presentano un problema, nel senso che devono essere fatte da
enti terzi”, ha denunciato alla stessa commissione Ecomafie il delegato Anci ai Rifiuti Ivan Stomeo. “È inaccettabile che un sindaco debba sottostare a un sistema che vede determinare la qualità dei propri rifiuti dallo stesso soggetto che poi gli eroga i contributi”, ha detto Stomeo a settembre intervenendo a Ischia al forum organizzato da Polieco. E partecipando alla presentazione dello studio della professoressa Verde alla fiera Ecomondo, ha aggiunto: “Il tema della terzietà delle analisi riguarda da vicino i bilanci dei nostri Comuni. La trasparenza sarà uno dei punti più importanti da affrontare nelle trattative con Conai per il nuovo accordo quadro sulla differenziata”. Il delegato Anci, in carica da marzo 2017, oggi fa molte promesse, ma un documento per risolvere il problema era previsto fin dal 2014 e in tre anni gli organi che monitorano l’accordo non sono riusciti a passare ai fatti. Per questo, rivela il presidente di Assosele Ravagnani, “ad aprile abbiamo messo in mora sia Anci che Corepla. Anci ci ha risposto dando disponibilità, mentre dal consorzio nessun riscontro. È inaccettabile che gli effetti di inerzie di altri ricadano sui nostri impianti”.
Corepla: “Chi vuole critichi pure, ma il sistema funziona”
“Non ho visto lo studio. In base a cosa il nostro metodo non è rappresentativo dal punto di vista statistico?
Tutti i metodi sono criticabili, ma noi di campionamenti ne facciamo una marea. Il nostro è previsto dall’accordo tra Anci e Conai e non mi pare che i Comuni si siano lamentati”, ribatte il presidente di Corepla Antonello Ciotti, contattato da ilfatto.it. Se il metodo messo in discussione dallo studio della professoressa Verde fosse corretto, gli squilibri tra i rifiuti che entrano e quelli che escono dai centri di selezione potrebbero addirittura far pensare non a errori statistici, ma piuttosto a gestioni illecite, con risvolti anche ambientali. Ciotti però tranquillizza: “Niente di tutto ciò, altrimenti saremo stati i primi ad avvisare le Procure. Il sistema funziona, visto che il problema è limitato solo a pochi casi. In questi impianti è successo qualcosa, stiamo ancora valutando le ragioni. Le cause sono gestionali e non riguardano il metodo di calcolo che usiamo”. E rispetto alle critiche sulla trasparenza e la terzietà, il presidente di Corepla replica: “Sono estremamente sereno, poi chi vuole criticare lo faccia. Facciamo molta attenzione alla scelta delle società, perché queste fanno le analisi per nostro conto”. Ma per Anci, probabilmente, il problema sta proprio in quest’ultimo aspetto.


Da Il FattoQuotidiano.it

martedì 21 novembre 2017

I sassesi non possono chiedere rimborsi Tari. L'imposta è stata calcolata correttamente. Parola del sindaco.

I contribuenti di Sasso Marconi possono stare tranquilli. Il calcolo della Tari nel nostro comune è stato fatto correttamente”. In sintesi è questa la risposta data alla interrogazione del consigliere comunale Pietro Fortuzzi con cui chiedeva al primo cittadino  chiarimenti in materia.

Interrogazione

" Nel calcolo non è prevista la 'parte variabile', quella determanata dal numero degli occupanti l'unità immobiliare sottoposta alla Tari. Colcolo all'irigine degli errori riscontrati in altri comuni", si precisa ancora nella risposta.  

Alleghiamo, su richiesta dei lettori, il testo della  circolare ministeriale che fornisce chiarimenti sul calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche. I chiarimenti riguardano anche le eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti.
OGGETTO: Chiarimenti sull’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile.

A seguito della notevole risonanza che ha avuto sui vari mezzi di informazione la questione concernente il calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche, si forniscono i seguenti chiarimenti anche in ordine alle eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti. In particolare, la problematica prende spunto dalla risposta all’interrogazione in Commissione n. 5-10764 dell’On. le L’Abbate nella quale è stato chiesto se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell’abitazione, poiché è emerso che i comuni talvolta computano la quota variabile sia in relazione all’abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale. Al riguardo, è opportuno, innanzitutto, fare un cenno alla normativa che governa la determinazione delle tariffe della TARI. L’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”. In ordine alla determinazione della tariffa il citato D.P.R. dispone che la stessa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE
Roma, 20 novembre 2017
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parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; la tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Quanto alla strutturazione della tariffa, l’art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1 allo stesso D.P.R. e, quindi, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare. Per la parte variabile della tariffa, il comma 2 dell’art. 5 in esame stabilisce che questa “è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”. Tuttavia, se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999. In relazione alle problematiche innanzi evidenziate, è essenziale soffermarsi sul contenuto della locuzione di utenza domestica che deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze. In proposito giova richiamare anche quanto riportato nell’art. 16 del Prototipo di Regolamento per l’istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, il quale prevede che “la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti…”. Pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa. Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI. A tale proposito, si pensi, ad esempio, al caso di due nuclei familiari, entrambi con 3 componenti, il primo dei quali possiede un’abitazione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80 mq e una cantina di 20 mq, che costituisce la pertinenza dell’abitazione.
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Se si ipotizza che la tariffa per il calcolo della parte fissa determinata dal comune sia pari a € 1,10 mentre la parte variabile sia pari a € 163,27, l’errato procedimento di calcolo della tassa sopra descritto condurrebbe al seguente risultato.
Primo Nucleo Familiare Mq abitazione Parte fissa Parte variabile TARI Totale 100 mq 100 x € 1,10= € 110 € 163,27 110+163,27= € 273,27
Secondo Nucleo Familiare Abitazione Mq Parte fissa Parte variabile Totale
80 mq 80 x € 1,10= € 88 € 163,27 88+163,27= € 251,27 Cantina pertinenziale Mq Parte fissa Parte variabile Totale 20 mq 20 x € 1,10 = € 22 € 163,27 22+163,27=€ 185,27 TARI Totale = € 436,54 Come appare evidente dall’esempio, se si considera la parte variabile in riferimento sia all’abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l’importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza. Si deve ribadire che tale differenza di importi non trova un valido sostegno logicogiuridico soprattutto se si osserva che le pertinenze come le cantine o le autorimesse non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni e che così procedendo il nucleo familiare, che costituisce un parametro per la definizione della parte variabile, verrebbe preso in considerazione due volte. Conseguentemente, la modalità corretta di calcolo della tassa per il secondo nucleo familiare di cui all’esempio che precede è la seguente.
Secondo Nucleo Familiare Abitazione e cantina pertinenziale Mq Parte fissa Parte variabile Totale
80+20=100 mq 100 x € 1,10= € 110 € 163,27 110+163,27= € 273,27
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Pertanto, laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita dall’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell'utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Non è possibile, quindi, chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), governata da regole diverse da quelle della TARI, che non prevedevano, tranne in casi isolati, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile. Né si può procedere alla richiesta di rimborso laddove i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno introdotto in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell’art. 1 della citata legge n. 147 del 2013. Per quanto riguarda, in particolare, l’istanza di rimborso in parola, si fa presente che la stessa deve essere proposta, a norma dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. L’istanza, che non richiede particolari formalità, deve però contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI. Si precisa, infine, che i regolamenti comunali di disciplina della TARI in molti casi non contengono un’espressa e univoca previsione in ordine alle concrete modalità di calcolo della tassa nell’ipotesi di cui si tratta, potendosi manifestare l’errore in sede di applicazione degli atti regolamentari ai fini dell’emissione degli inviti di pagamento che specificano le somme dovute per ogni utenza. Qualora, peraltro, i comuni abbiano adottato disposizioni il cui contenuto si riveli difforme rispetto ai criteri di calcolo in questa sede chiariti, si invitano gli stessi a procedere ai necessari adeguamenti delle proprie previsioni regolamentari.

IL Direttore Generale delle Finanze 
Fabrizia Lapecorella


lunedì 8 maggio 2017

Guida per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali.

Nella nuova pubblicazione dell'Agenzia, tutto quello che occorre sapere prima di comprare l'abitazione: le verifiche da fare, i tributi da pagare, i possibili "sconti" da fruire

L'acquisto della casa è il tema trattato nell'ultima guida "l'Agenzia informa", da oggi on line sul sito delle Entrate. Un pratico manuale per chi si accinge a compiere l'importante passo e vuole evitare problemi con il Fisco. In evidenza, l'estensione dei benefici "prima casa" a chi è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni e i vantaggi derivanti dall'applicazione del "prezzo valore", il sistema che prevede il calcolo delle imposte in base al valore catastale del fabbricato e non al corrispettivo pagato.
I primi passi che portano al rogito: controlli sull'immobile e contratto preliminare
Come suggerisce la guida, prima di effettuare l'acquisto è consigliabile informarsi sulla situazione dell'immobile e, soprattutto, accertarsi che si stia comprando dal legittimo proprietario. Agli accertamenti fatti, a tale scopo, dal notaio, si aggiungono i controlli che ogni cittadino può liberamente effettuare, grazie ad alcuni servizi disponibili sul sito dell'Agenzia, in particolare quello della consultazione della banca dati catastale e ipotecaria.
Per esempio, effettuando un'ispezione ipotecaria si possono consultare i registri immobiliari e verificare chi risulta essere proprietario dell'immobile che si vuole acquistare o se su di esso sono state iscritte ipoteche o sono presenti pendenze, anche giudiziarie.
La consultazione può farla chiunque (persona fisica o non), ma è gratuita solo se a richiederla è il proprietario dell'immobile o il titolare di altro diritto reale di godimento.

Una volta verificato che sia tutto in regola, può accadere che non sia possibile, per motivi di varia natura, stipulare subito il contratto di compravendita.
In tale situazione, acquirente e venditore possono comunque impegnarsi giuridicamente a concludere l'affare in un momento successivo, attraverso un contratto preliminare di acquisto, redatto in forma scritta, noto anche come "compromesso". Il preliminare deve essere registrato entro venti giorni dalla sottoscrizione (trenta giorni se stipulato da un notaio) e le imposte pagate con la registrazione saranno poi scalate da quelle dovute sul contratto definitivo di compravendita.
Per una maggiore tutela dell'acquirente, raccomanda la guida, è importante chiedere al notaio di trascrivere il compromesso nei registri immobiliari. Solo con la trascrizione, difatti, eventuali vendite dello stesso immobile o la costituzione di altri diritti a favore di terze persone non pregiudicheranno i diritti del compratore.
Le imposte e l'importanza del sistema del "prezzo valore"
È con la stipula del contratto di compravendita che avviene il trasferimento della proprietà dell'immobile. Questo è anche il momento in cui si conoscono quali, ma soprattutto quante, imposte sono dovute per l'acquisto.
La guida segnala subito che le imposte da pagare dipendono da vari fattori. Sono diverse, per esempio, se a vendere è un "privato" o un'impresa, sono di importo minore se l'acquirente ha i requisiti per usufruire dei benefici prima casa.

In sintesi, per l'acquisto di un'abitazione senza le agevolazioni prima casa, sono dovute:
  • l'imposta di registro al 9% e le imposte ipotecaria e catastale (50 euro ciascuna), quando si acquista da un privato o da un'impresa che vende in esenzione Iva
  • l'Iva al 10% (o 22% per gli immobili di categoria castale A/1, A/8 e A/9) più l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale (200 euro ciascuna), quando a vendere è un'impresa e la vendita è soggetta a Iva.
La base imponibile su cui calcolare l'Iva è sempre costituita dal prezzo della cessione.
Per le vendite assoggettate all'imposta proporzionale di registro, invece, vi è l'opportunità di chiedere al notaio, al momento dell'acquisto, l'applicazione della cosiddetta regola del "prezzo valore". Si tratta di un particolare meccanismo di calcolo della base imponibile, che viene determinata sulla base del valore catastale dell'immobile, indipendentemente dalla somma pagata e indicata nell'atto. Il valore catastale dell'immobile si ottiene moltiplicando la rendita castale, rivalutata del 5%, per il coefficiente 120.
Tuttavia, il sistema del prezzo valore può essere richiesto solo per le cessioni di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze) e se l'acquirente è una persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
Non trascurabili i vantaggi per l'acquirente che ne chiede l'applicazione: riduzione del 30% degli onorari del notaio e limitazione del potere di controllo dell'Agenzia delle Entrate che, salvo i casi di occultamento del prezzo pattuito, non potrà accertare un maggior valore ai fini dell'imposta di registro.

Quanto si risparmia sulla "prima casa"
Il Fisco italiano, come del resto accade in quasi tutti i principali Paesi europei, pone particolare attenzione alla tassazione della prima casa, prevedendo importanti agevolazioni sia per l'acquisto che per il semplice possesso.
Quando si compra da un privato o da un'impresa che vende in esenzione Iva, l'imposta di registro scende dal 9 al 2 per cento. Si applica l'aliquota ridotta del 4% (invece del 10%), se il venditore è un'impresa e la vendita è soggetta a Iva.
Ragguardevoli, quindi, le somme che si risparmiano. Attenzione, però, gli sconti sono concessi solo se l'acquirente possiede precisi requisiti e l'immobile presenta caratteristiche ben definite.
Anzitutto, l'abitazione che si acquista non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (non deve trattarsi, in sostanza, di un'abitazione di tipo signorile, di una villa, di un castello o di un palazzo di pregio artistico e storico). Inoltre, deve trovarsi nel territorio del comune in cui l'acquirente risiede o svolge la propria attività. Se residente altrove, per non perdere i benefici dovrà trasferire la residenza, entro diciotto mesi dall'acquisto, nel comune in cui si trova l'immobile.

Anche quando si acquista con le agevolazioni prima casa si potrà richiedere, se la vendita non è soggetta a Iva, l'applicazione del sistema del prezzo valore e usufruire degli stessi vantaggi indicati sopra. Il valore catastale dell'immobile sarà determinato, in questo caso, moltiplicando la rendita catastale rivalutata per il coefficiente 110.

Un'importante novità segnalata nella guida, infine, è quella introdotta dalla legge di stabilità 2016, che prevede la possibilità, per chi possiede già un'abitazione acquistata con i benefici prima casa, di acquisire una nuova casa, sia a titolo oneroso che gratuito (successione o donazione) e richiedere ugualmente le agevolazioni. L'unica condizione da rispettare, per non perdere questa opportunità, è vendere l'abitazione già posseduta entro un anno dal nuovo acquisto.

Le risposte ai dubbi più frequenti
A chiudere la pubblicazione una serie di quesiti, con le relative soluzioni, sui casi in cui l'Agenzia delle Entrate può notificare un avviso di rettifica per accertare un maggior valore dell'immobile acquistato, rispetto a quanto dichiarato nel contratto, e sulla corretta applicazione dei benefici prima casa in situazioni particolari. Tra queste: l'acquisto di due appartamenti contigui, quello di una casa che si trova nello stesso comune in cui si possiede già la nuda proprietà su altra abitazione, l'eventuale perdita delle agevolazioni quando si cede in locazione l'immobile o se non si trasferisce la residenza nel comune in cui si trova l'abitazione, anche se in esso si ha la dimora.
 


giovedì 20 ottobre 2016

Fisco. 730/2016: entro il 25 ottobre va preso l’ultimo treno dell’anno. L’opportunità riguarda chi si è accorto di aver commesso errori a proprio danno, dimenticando elementi utili a ridurre le imposte dovute con la dichiarazione presentata in estate.



Sollecitato da un lettore:

Martedì prossimo è l’ultimo giorno utile per chi vuole presentare il modello 730/2016 integrativo.
L’appuntamento può essere utile ai contribuenti che hanno presentato tempestivamente la dichiarazione e si sono accorti, troppo tardi per usufruire della correttiva nei termini, di aver sbagliato qualcosa nella compilazione, magari di non aver inserito un onere deducibile o detraibile.
Il 730 integrativo, infatti, in scadenza il 25 ottobre, è riservato esclusivamente a chi ha commesso errori o dimenticanze che hanno determinato una maggiore imposta o un minor credito oppure un’imposta invariata, risultato di errori compilativi che non incidono sul calcolo finale.
A chi rivolgersi e con quali documenti
Chi si trova in una situazione del genere può ovviare rivolgendosi esclusivamente a un intermediario (Caf o professionista abilitato), anche nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata tramite il proprio sostituto d’imposta.Il contribuente che presenta il modello 730 integrativo deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza per il primo 730 era stata prestata dal sostituto d’imposta, occorre produrre tutta la documentazione.
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Gli adempimenti dell’intermediario
A questo punto, il Caf o il professionista abilitato, entro il 10 novembre 2016, dovrà:
  • verificare la conformità dei dati inseriti nella dichiarazione integrativa
  • calcolare le imposte
  • consegnare al contribuente copia della dichiarazione modello 730/2016 integrativo e il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo
  • comunicare al sostituto d’imposta il risultato finale della dichiarazione
  • trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
Il codice che identifica il tipo di integrazione
Il contribuente che rientra nelle casistiche previste per il 730 integrativo, oltre a riportare tutti i dati presenti nella dichiarazione originaria opportunamente corretti/integrati, dovrà compilare anche l’apposita casella “730 integrativo” presente nel Frontespizio del modello, inserendo il codice che identifica il motivo per il quale si presenta una seconda dichiarazione:
1 integrazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata2 integrazione relativa esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta3 – integrazione sia dei dati identificativi del sostituto d’imposta sia di altri dati da cui scaturisce un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.
Rosa Colucci