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sabato 14 dicembre 2019

Privacy de chè ?

Una 'paginetta' di nonna Gegè

E’ di prima mattina quando salgo sul treno, il cielo è plumbeo, spero sia dovuto al sole dell’inizio autunno che è un po’ dormiglione. Il vagone è già pieno di passeggeri ancora un po' insonnoliti che con sguardi vuoti cercano lo stimolo per affrontare la nuova giornata lavorativa.
Mi siedo e con rammarico mi accorgo di aver dimenticato a casa il libro del momento. I libri mi accompagnano ovunque.
Mentre realizzo che il viaggio sarebbe stato abbastanza noioso senza una buona lettura vicino a me si siede una graziosa ragazza.
Non fa in tempo a sistemarsi che già inizia la prima delle sue innumerevoli conversazioni telefoniche con voce non troppo bassa.
Inevitabilmente ascolto. Gli interlocutori sono papà, mamma, nonna, sorelle, compagno e collega. Gli argomenti principali sono tre: l’allarme dell’abitazione dei genitori che suona tutte le notti alle 3, il Marocco come meta di un imminente viaggio e l’ictus di un certo Agostino che dall’immobilità del suo letto d’ospedale continua a ripetere che deve salire sul suo trattore, prima che piova, per caricare la legna che ha appena tagliato.
Emergono altri particolari della vita della ragazza la quale, con noncuranza, descrive anche situazioni personali.
Per me è quasi imbarazzante starmene al suo fianco, ma non posso far altro.
Chiudo gli occhi, fingo di dormire poi guardo l’orologio e mi rendo conto che stiamo per arrivare finalmente alla stazione centrale.
La ragazza, sempre al telefono, scende e si dilegua fra la folla.
Mi sono trovata per strada con l’impressione di essere entrata furtivamente in quella vita e come una ladra di emozioni ho continuato a pensare al quel povero Agostino di cui si era tanto parlato.
Poi un dubbio: con il biglietto del treno la ragazza ha anche sottoscritto L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY?????

giovedì 15 febbraio 2018

La bussola dei diritti. Telefonate moleste: arriva il nuovo Registro delle opposizioni

Suggerito

Ogni volta che acquistiamo un biglietto di viaggio, scarichiamo una App, usufruiamo di sconti tramite una carta fedeltà, aderiamo a una offerta telefonica, ci iscriviamo a un evento siamo consapevoli che stiamo fornendo i nostri dati personali ad aziende terze? Soprattutto, sappiamo a quali aziende verranno ceduti i nostri dati e l’utilizzo che ne faranno? Non sempre la risposta è positiva, e il più delle volte presi da sconti o apparenti occasioni, cediamo la nostra identità fornendo anche il nostro telefono fisso e mobile, grazie al quale saremo contattati in modo insistente, da compagnie telefoniche o energetiche per proporci le più svariate offerte commerciali.
Il marketing telefonico è un fenomeno ben noto ad utenti, associazioni dei consumatori e Garante privacy, tanto che negli ultimi dieci anni è stato attenzionato in modo particolare soprattutto in relazione all’incremento delle lamentele dei consumatori in termini di invasività delle telefonate ricevute. Il dato che emerge è preoccupante se pensiamo che non c’è piena consapevolezza di quello che facciamo.
Per limitare gli effetti di un Telemarketing sempre più aggressivo e non richiesto, nel 2011 è stato istituito il Registro delle opposizioni, uno strumento di tutela a disposizione degli utenti per non ricevere più telefonate indesiderate. Il Registro prevede infatti, la possibilità per i cittadini inseriti negli elenchi telefonici pubblici che non vogliono più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato, di iscriversi gratuitamente in un apposito elenco che gli operatori di telemarketing devono rispettare durante la loro attività commerciale.
Lo strumento così come previsto non ha sortito gli effetti sperati dal momento che il fenomeno ha continuato a dilagare anche a causa di una autorizzazione poco attenta al trattamento dei dati personali da parte degli utenti. Con l’entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 n.5, recante “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato” e pubblicata di recente in Gazzetta Ufficiale (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/3/18G00021/sg ), dovrebbero esserci finalmente maggiori tutele per i consumatori.
Quali sono le principali novità introdotte dalla norma? Prima fra tutte, è stata estesa la possibilità di iscrizione nel Registro delle opposizioni anche a numerazioni di telefonia mobile e a tutte le utenze riservate non presenti negli elenchi telefonici pubblici, finora escluse, garantendo così a tutti il diritto di opposizione alle telefonate pubblicitarie indesiderate.
Anche l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni si era espressa in modo favorevole alla estensione del Registro delle opposizioni alle numerazioni mobili e fisse indipendentemente dalla loro inclusione in elenchi pubblici, in particolare per contrastare il fenomeno dilagante del Teleselling con il quale vengono stipulati contratti per la fornitura di servizi attraverso una semplice registrazione vocale che il più delle volte si rivela una attivazione non richiesta.
Un’altra importante novità consiste nella previsione di poter annullare i consensi al trattamento dei dati personali per scopi commerciali, in precedenza forniti, fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali ancora in essere o cessati da non più di trenta giorni, aventi a oggetto la fornitura di beni o servizi. Un esempio è quello della compagnia telefonica che contatta il proprio cliente per proporgli una promozione aggiuntiva al contratto già in essere, o gli offre un piano tariffario conveniente per farlo rientrare. In tali casi si può sempre esercitare il diritto alla privacy, modificare e revocare il consenso precedentemente prestato ai sensi del codice della Privacy.
La norma evidenzia inoltre, che gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il Registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste.
Tra le altre cose gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili saranno obbligati a rendere identificabile la linea chiamante. A tal fine, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, dovrà individuare due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività’ statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.
Dal canto loro, gli operatori dovranno adeguarsi alle previsioni normative chiedendo all’Autorità, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento AGCOM, l’assegnazione delle relative numerazioni, oppure presentando l’identità della linea a cui possono essere contattati. Non ci resta che aspettare la piena attuazione delle nuove previsioni del Registro delle opposizioni e monitorare anche, come cittadini, sul corretto funzionamento dello strumento, in modo da poter garantire una piena tutela della privacy.

giovedì 24 marzo 2016

Un ebook sul nuovo Regolamento europeo in materia di privacy.

Da ER. Segnalato.



Sul sito di informazione giuridica Altalex è accessibile e liberamente scaricabile l’ebook “Privacy: cosa cambia con il nuovo regolamento europeo”, a cura di Michele Iaselli. Il volume illustra i principi fondamentali del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, le figure soggettive del Regolamento, le principali conferme e le ultime novità.
Di seguito l’indice dei contenuti:
Capitolo I - I principi fondamentali del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali1. Introduzione
2. Il principio di trasparenza
3. Il diritto all’oblio
4. Il principio di accountability
5. La privacy by design e la privacy by default

Capitolo II - Le figure soggettive del Regolamento
1. Introduzione
2. L’interessato
3. Il responsabile del trattamento
4. L’incaricato del trattamento
5. Il responsabile della protezione dei dati (c.d. data protection officer)
6. L’Autorità di controllo
7. Il Comitato europeo per la protezione dei dati

Capitolo III - Le principali conferme del Regolamento Europeo 1. Introduzione
2. Principi da applicare al trattamento dei dati personali
3. Informativa e consenso
4. Le categorie di dati personali
5. Diritto di accesso dell’interessato
6. Il diritto di opposizione
7. Processo decisionale automatizzato
8. Misure di sicurezza
9. Codici di condotta
10. Trasferimento dei dati personali verso paesi terzi
11. Reclamo e ricorso giurisdizionale
12. Risarcimento del danno

Capitolo IV - Le novità del Regolamento
1. Introduzione
2. Diritto alla portabilità
3. Data breach
4. La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
5. Registri delle attività di trattamento
6. Consultazione preventiva
7. Certificazione
8. Campo di applicazione territoriale
9. Sanzioni.




sabato 17 gennaio 2015

Cookie e Privacy, online il video tutorial del Garante.



Il caso della settimana di help consumatori.

È online il video divulgativo realizzato dal Garante Privacy per difendersi dai cookie, quelle informazioni immesse sul browser quando si visita un sito web o si usa un social network con pc, smartphone o tablet. I cookie possono essere particolarmente invasivi per la privacy, soprattutto quelli di profilazione che studiano movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo per inviare pubblicità mirata e personalizzata.
Cosa sono i cookie? A cosa servono? Rappresentano dei potenziali rischi per la nostra privacy? Come possiamo tutelare i nostri dati personali quando navighiamo sul web? Queste le domande cui risponde il video tutorial realizzato dal Garante per la Privacy come parte di una campagna informativa che comprende anche una lista di risposte a domande frequenti (FAQ) in tema di informativa e consenso per l’uso dei cookie. L’obiettivo della campagna – spiega l’Autorità in una nota – è quello di sensibilizzare gli utenti di Internet sull’invasività che i cookie, in particolare quelli di profilazione, possono avere nell’ambito della sfera privata, ma anche illustrare, in modo chiaro e sintetico, le misure di garanzia introdotte dall’Autorità con il provvedimento generale sull’uso dei cookie dello scorso maggio”. Il video è disponibile sia sul sito web dell’Autorità (www.garanteprivacy.it), sia sul canale YouTube aperto dal Garante (https://www.youtube.com/user/videogaranteprivacy), che già contiene altri filmati informativi su vari temi collegati alla tutela della privacy on line.
Come spiega il Garante, ci sono alcuni cookie che servono per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Sono i cookie tecnici, che possono rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione del web, perché ad esempio intervengono a facilitare alcune procedure quando si fanno acquisti online o ci si autentica ad aree riservate. Altri cookie invece sono usati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati (c.d. Behavioural Advertising): sono questi i cookie di profilazione, quelli che scattano ad esempio quando si accede alla propria web mail e si trova un banner pubblicitario legato alle ultime ricerche fatte online o all’ultimo acquisto su internet. Tali cookie possono avere una particolare invasività nella sfera privata dei cittadini e per questo le norme europee e italiane prevedono che gli utenti siano adeguatamente informati sull’uso dei cookie ed esprimano il proprio valido consenso all’inserimento dei cookie sul proprio terminale.

domenica 30 novembre 2014

Marzabotto. Il rispetto della privacy è divenuto oggetto di confronto politico.


Il rispetto della  privacy è divenuto oggetto del confronto politico a Marzabotto. 

Il tutto ha avuto inizio con la richiesta del gruppo di minoranza ‘Uniti per Cambiare Marzabotto’ dei dati utilizzati dall’ente pubblico per  la stesura di una graduatoria utile a stabilire i beneficiari di sovvenzioni .
Ai consiglieri è stato negato copia delle domande sui cui dati era stato ricavato l’ordine di graduatoria perché contenevano ‘dati sensibili’ e quindi tutelati dal diritto alla privacy.

Gli stessi consiglieri sono rimasti allibiti quando leggendo le delibere di giunta hanno trovato indicato su una di queste  nome e cognome e  altri dati identificativi di cittadini marzabottesi destinatari del provvedimento.
 Irritati e sconcertati si sono chiesti quindi se i dati diventano ‘sensibili’ qualora riferiti a una loro richiesta e invece assolutamente pubblicabili se compresi in un provvedimento di giunta. Ciò ha poi  consolidato il loro sospetto che nel loro caso non si volesse soddisfare la richiesta con ‘la scusa’ della privacy e che il diniego fosse finalizzato a  nascondere provvedimenti  discutibili.  Il tutto ha portato all’ennesima interrogazione per un necessario chiarimento, nella quale si legge:

La tematica privacy è argomento molto dibattuto, anche a livello internazionale.

Anche per il comune di Marzabotto tale argomento è evidentemente meritevole di attenzione. Proprio a tutela della privacy, è stato sollevato una importante questione circa l'indisponibilità di estrarre copia di alcuni documenti relativamente ad un accesso agli atti formalizzato dai consiglieri del Gruppo UCM.  
Inspiegabilmente il comune di Marzabotto lo ha rifiutato  ritenendo di dover vigilare sulla privacy dei suoi cittadini sindacalizzando però unicamente il comportamento della minoranza consiliare. Sull' albo pretorio del comune infatti, alla seguente stringa, che si offre per comodità di ricerca, http://www.comune.marzabotto.bo.it/servizi/albopretoriointegrato/albopretoriointegrato_fase01.aspx?pagina=2,  alla pag. 4, al numero di pubblicazione 1289, sono indicati alcuni dati privati dei cittadini per i quali si è deliberato di modificare le modalità di pagamento relativamente al contributo affitto. La pubblicazione  comprende una serie di dati sensibili quali nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita dei soggetti destinatari del suddetto provvedimento. La messa a conoscenza on line e la diffusione di tali dati è palesemente contraria alle norme che regolano la privacy.

Tutto ciò premesso SI INTERROGA il SINDACO e il CONSIGLIO COMUNALE per sapere se hanno preso contezza della grave violazione in cui si è incorsi con la suddetta pubblicazione;  se intendono prendere provvedimenti ed azionare un controllo maggiore sull'operato del Comune che rappresentano e, nello specifico, vigilare sugli atti che vengono resi pubblici, in modo da poter vedere con più facilità la trave nel proprio occhio, che la pagliuzza nell'occhio della nostra minoranza consiliare, sempre a maggior garanzia di tutela dei cittadini.