Suggerito
Ogni volta che acquistiamo un biglietto di viaggio, scarichiamo una
App,
usufruiamo di sconti tramite una carta fedeltà, aderiamo a una offerta
telefonica, ci iscriviamo a un evento siamo consapevoli che stiamo
fornendo i nostri dati personali ad aziende terze? Soprattutto, sappiamo
a quali aziende verranno ceduti i nostri dati e l’utilizzo che ne
faranno?
Non sempre la risposta è positiva,
e il più delle volte presi da sconti o apparenti occasioni, cediamo la
nostra identità fornendo anche il nostro telefono fisso e mobile, grazie
al quale saremo contattati in modo insistente, da compagnie telefoniche
o energetiche per proporci le più svariate offerte commerciali.

I
l marketing telefonico è un fenomeno ben noto ad utenti,
associazioni dei consumatori e Garante privacy, tanto che negli ultimi
dieci anni è stato attenzionato in modo particolare soprattutto in
relazione all’incremento delle lamentele dei consumatori in termini di
invasività delle telefonate ricevute. Il dato che emerge è preoccupante
se pensiamo che non c’è piena consapevolezza di quello che facciamo.
Per limitare gli effetti di un Telemarketing sempre più aggressivo e non richiesto,
nel 2011 è stato istituito il Registro delle opposizioni,
uno strumento di tutela a disposizione degli utenti per non ricevere
più telefonate indesiderate. Il Registro prevede infatti, la possibilità
per i cittadini inseriti negli elenchi telefonici pubblici che non
vogliono più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di
mercato, di
iscriversi gratuitamente in un apposito elenco che gli operatori di telemarketing devono rispettare durante la loro attività commerciale.
Lo strumento così come previsto non ha sortito gli effetti sperati
dal momento che il fenomeno ha continuato a dilagare anche a causa di
una autorizzazione poco attenta al trattamento dei dati personali da
parte degli utenti. Con l’entrata in vigore della
legge 11 gennaio 2018 n.5,
recante “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento
del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per
le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche
di mercato” e pubblicata di recente in Gazzetta Ufficiale (
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/3/18G00021/sg ), dovrebbero esserci finalmente maggiori tutele per i consumatori.
Quali sono le principali novità introdotte dalla norma? Prima fra tutte, è stata estesa la
possibilità di iscrizione nel Registro delle opposizioni anche a numerazioni di telefonia mobile
e a tutte le utenze riservate non presenti negli elenchi telefonici
pubblici, finora escluse, garantendo così a tutti il diritto di
opposizione alle telefonate pubblicitarie indesiderate.

Anche
l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni si era espressa in modo favorevole alla estensione del Registro
delle opposizioni alle numerazioni mobili e fisse indipendentemente
dalla loro inclusione in elenchi pubblici, in particolare per
contrastare il fenomeno dilagante del Teleselling con il quale vengono
stipulati contratti per la fornitura di servizi attraverso una semplice
registrazione vocale che il più delle volte si rivela una attivazione
non richiesta.
Un’altra importante novità consiste nella previsione di poter
annullare i consensi al trattamento dei dati personali per scopi
commerciali, in precedenza forniti, fatti salvi i consensi
prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali ancora in essere
o cessati da non più di trenta giorni, aventi a oggetto la fornitura di
beni o servizi. Un esempio è quello della compagnia telefonica che
contatta il proprio cliente per proporgli una promozione aggiuntiva al
contratto già in essere, o gli offre un piano tariffario conveniente per
farlo rientrare. In tali casi si può sempre esercitare il diritto alla
privacy, modificare e revocare il consenso precedentemente prestato ai
sensi del codice della Privacy.
La norma evidenzia inoltre, che
gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche
hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale,
il Registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste.
Tra le altre cose gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili saranno
obbligati a rendere identificabile la linea chiamante.
A tal fine, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90
giorni dalla entrata in vigore della legge, dovrà individuare due codici
o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco
le chiamate telefoniche finalizzate ad attività’ statistiche da quelle
finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di
pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.
Dal canto loro,
gli operatori dovranno adeguarsi alle previsioni normative chiedendo all’Autorità, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del provvedimento AGCOM, l’assegnazione delle
relative numerazioni, oppure presentando l’identità della linea a cui
possono essere contattati. Non ci resta che aspettare la piena
attuazione delle nuove previsioni del Registro delle opposizioni e
monitorare anche, come cittadini, sul corretto funzionamento dello
strumento, in modo da poter garantire una piena tutela della privacy.