Messaggio
dell'Inps
E’
noto che a partire dall’anno 2015, l’Istituto gestisce le domande
di assegno di natalità e provvede al pagamento delle singole
mensilità in favore dei soggetti aventi diritto.
Da
una verifica nella procedura di gestione delle domande di assegno, è
risultato che molti utenti, che hanno presentato domanda di assegno
nel corso del 2015, non hanno ancora provveduto per l’anno in corso
alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile
al rilascio dell’ISEE per l’anno 2016, così come indicato nella
suddetta circolare. Ciò ha comportato per i predetti utenti, la
sospensione dell’erogazione dell’assegno per le mensilità
dell’anno 2016.
Pertanto,
affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle predette
mensilità, ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è
necessario che gli
utenti che hanno presentato domanda di assegno nel 2015, presentino
la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non
oltre il prossimo 31 dicembre 2016. Questo
adempimento è necessario ai fini dell’ISEE 2016.
Al
riguardo si ricorda che la sussistenza di un ISEE in corso di
validità nei singoli anni di concessione del beneficio, è un
requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle
domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per
la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per
tale ragione, il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri
requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza
del diritto sia per la misura dello stesso.
Si
ricorda, inoltre, che la mancata presentazione della DSU entro il 31
dicembre 2016, avrà come conseguenza non solo la perdita delle
mensilità per l’anno 2016 ma anche la decadenza della domanda di
assegno presentata a suo tempo nell’anno 2015. Al verificarsi di
questa eventualità, l’utente che abbia i requisiti di legge per
accedere al beneficio in questione potrà presentare una nuova
domanda di assegno nel 2017 ma le mensilità spetteranno a partire
dal mese di presentazione della nuova domanda senza possibilità di
recuperare le mensilità dell’anno 2016.
A
titolo esemplificativo si riportano le seguenti casistiche.
Nascita
del figlio avvenuta a maggio 2015. Si ipotizza che l’utente abbia
presentato la DSU a giugno 2015 e la domanda di assegno a luglio 2015
(la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il
figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va
nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti
di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2015.
L’utente
non ha ancora presentato la DSU per il 2016 e quindi l’Istituto ha
sospeso l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno
2016. Sono prospettabili due casi esemplificativi.
Caso
1 – l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2016: la
domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione
dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con
pagamento anche delle mensilità 2016 arretrate. La DSU presentata
entro dicembre 2016 ha validità fino al 15 gennaio 2017 e consente
l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2016.
Caso
2 – l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2016: la
domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2015 decade e le
mensilità dell’anno 2016 non possono più essere corrisposte. In
questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno
2017; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di
legge, il pagamento dell’assegno nell’anno 2017, a decorrere dal
mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà
comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2016.
Si
coglie l’occasione per ribadire che, in generale, le DSU hanno
validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui
sono presentate. Pertanto, benché la domanda di assegno si presenti
di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di
adozione del figlio, è necessario tuttavia che il beneficiario
dell’assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi
la DSU ai fini della verifica annuale dell’ISEE.
Per
quanto sopra detto, tutti gli aventi diritto all’assegno nell’anno
2017, inclusi quelli che avranno presentato la DSU nei prossimi
giorni del 2016 (al limite entro dicembre 2016), dal 1° gennaio 2017
sono invitati a presentare tempestivamente una nuova DSU, in modo da
consentire all’Inps di verificare la permanenza dei requisiti di
legge e, di conseguenza, la puntuale e continua erogazione delle
mensilità di assegno a loro spettanti per l’anno 2017.
|
Il Direttore
Generale
|
|
|
Cioffi
|
|
Nessun commento:
Posta un commento