giovedì 1 marzo 2018

Terreni agricoli e Imu: esenzione anche per chi è già pensionato

Da
 


Il dipartimento delle Finanze del Mef, sollecitato da diverse richieste di chiarimento, interviene sulla disciplina agevolativa che interessa i coltivatori diretti e gli Iap
L’esenzione Imu per i terreni agricoli prevista a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali riguarda anche coloro che sono già pensionati, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni. Il chiarimento arriva dal dipartimento Finanze del Mef con la risoluzione n. 1/Df di oggi.
 
L’agevolazione Imu prevista per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
La legge di stabilità 2016 ha stabilito che, a decorrere dal 2016, sono esenti dall’Imu, tra gli altri, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (articolo 1, comma 13, legge 208/2015).

Per beneficiare del trattamento agevolato è necessaria la contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:
  • possesso del fondo
  • persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo
  • qualifica soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (ex articolo 1, Dlgs 99/2004)
  • iscrizione nella previdenza agricola. 
Il quesito
La risoluzione in esame è stata pubblicata per chiarire i dubbi, portati all’attenzione del dipartimento delle Finanze, relativi alla compatibilità dello
status di pensionato con la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale e con la possibilità per gli stessi di continuare a essere iscritti nella previdenza agricola.
In altri termini, ci si è chiesti se l’esenzione Imu per i terreni agricoli prevista a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali si applichi anche a coloro che sono già pensionati.
 
La risposta del Dipartimento
Innanzitutto, la risoluzione ricorda le definizioni di coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale che si ricavano dalla normativa di riferimento:
  • è coltivatore diretto chi si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con il lavoro proprio o della sua famiglia, sempreché la sua forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo (cfr articolo 1647 c.c e articolo 2, legge 9/1963)
  • è imprenditore agricolo professionale chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole indicate dall’articolo 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle stesse attività almeno 50% del proprio reddito globale da lavoro. A tal fine, dal reddito globale di lavoro sono escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni a esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo (articolo 1, comma 1, Dlgs. 99/2004). 
La risoluzione sottolinea che da queste definizioni e dalla lettura sistematica della disciplina legislativa è possibile ricavare, innanzitutto, che non è richiesto che coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito.

Inoltre, il legislatore ha previsto per coloro che sono qualificati come coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali l’obbligo di iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, purché svolgano tale attività con abitualità e prevalenza. La valutazione dell’abitualità e prevalenza (
cfr articolo 2, legge 9/1963), peraltro, deve essere effettuata rispetto a un’altra attività lavorativa. La percezione di un trattamento pensionistico, quindi, non fa venire meno l’obbligo di iscrizione. Del resto, la normativa previdenziale prevede che i lavoratori che versano i contributi successivamente alla data di decorrenza della pensione possono percepire un supplemento della stessa (cfr articolo 7, legge 9/1963 e articolo 9, legge 233/1990).
Inoltre, con specifico riferimento agli imprenditori agricoli professionali, la risoluzione ricorda che la compatibilità dello svolgimento dell’attività agricola con lo
status di pensionato si evince chiaramente dalla circostanza che dal calcolo del 50% del reddito globale da lavoro per la verifica del requisito richiesto dalla legge per il riconoscimento della relativa qualifica sono escluse, tra l’altro, le pensioni di ogni genere. Ne consegue che la qualifica di Iap può essere riconosciuta anche a un soggetto già in pensione.

Del resto, dalla stessa disciplina Imu emerge l’ipotesi in cui il coltivatore direttore e l’imprenditore agricolo professionale pensionati continuano a svolgere attività agricola, dal momento che è possibile essere iscritti nella previdenza agricola anche nel caso in cui, appunto, si sia già in pensione.

In conclusione, quindi, sono esenti dall’Imu tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

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