Ci è stato
segnalato:
L’Agenzia
delle Entrate, con la Risoluzione n. 74/E del 27 agosto 2015, ha risposto ad un
quesito riguardante il c.d. “Condominio minimo" e la detraibilità delle
spese per interventi edilizi.
Chiariamo,
innanzitutto, che il c.d. "condominio minimo" è quello composto da
due soli proprietari. Tuttavia, il concetto viene ormai applicato anche agli immobili
con un numero di proprietari inferiori a cinque. In questo caso, il codice
civile non prevede l'obbligo della nomina di un amministratore, ma solo la
facoltà.
In
particolare, un signore ha rappresentato all’Agenzia che, sulle parti comuni di
un edificio composto da tre appartamenti distintamente accatastati (intestati
all’istante e ad ognuno dei suoi due fratelli), sono stati effettuati
interventi edilizi nei mesi di giugno e luglio 2014, dopo avere richiesto le
autorizzazioni previste al competente ufficio comunale.
I pagamenti
relativi agli interventi sono stati effettuati, pro quota da ciascuno dei
proprietari, mediante l’apposita procedura di bonifico bancario prevista per i
pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia fiscalmente agevolati.
Considerato
che i lavori sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio senza che
fosse stato richiesto il codice fiscale del condominio, l’istante ha chiesto
chiarimenti in merito alla possibilità di poter fruire, per le spese sostenute,
della detrazione prevista gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Da parte
sua, il contribuente ha precisato di ritenere di poter fruire della detrazione
prevista per le ristrutturazioni edilizie e di poter detrarre la quota parte
effettivamente pagata per i lavori, risultante dalle fatture e dai bonifici
bancari.
PARERE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La
detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo,
originariamente introdotta dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 e più volte prorogata,
è stata resa permanente mediante l’introduzione dell’art.16-bis nel Testo Unico
delle Imposte sui Redditi (TUIR) ad opera del decreto-legge n. 201 del 2011.
Trattasi,
rispettivamente, degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione
straordinaria , di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia.
Con
specifico riferimento a questa tipologia di interventi, il Ministero delle
finanze, con circolare n. 57/E del 24/02/1998, ha precisato che “... i
documenti giustificativi [es. fatture] devono essere intestati al condominio”
e che, relativamente alle modalità di pagamento, “... il bonifico deve recare
il codice fiscale dell’amministratore del condominio o di uno qualunque dei
condomini che provvede al pagamento, nonché quello del condominio”.
In sostanza,
per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali, la
fruizione dell’agevolazione è subordinata, fin dall’entrata in vigore della
legge n. 449 del 1997 (che ha introdotto la detrazione in esame), alla
circostanza che sia il condominio ad essere intestatario delle fatture e ad
eseguire, nella persona dell’amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli
adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della
richiesta del codice fiscale.
Coerentemente,
i modelli di dichiarazione dei redditi, per i lavori eseguiti su parti comuni
di edifici residenziali, richiedono a partire dal periodo di imposta 1998
indicazione del codice fiscale del condominio (cfr. modello 730/1999 e UNICO 1999
relativi al periodo di imposta 1998).
Peraltro -
evidenzia l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione in esame - a seguito della
riforma della disciplina civilistica del condominio, operata con la legge n.
220 del 2012, anche l’art. 2659, n. 1, del codice civile prevede espressamente
l’obbligo di indicare nelle note di trascrizione per gli atti riguardanti i
condominii “l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale” del
condominio stesso.
Ciò
premesso, L’Agenzia sottolinea che, nel caso prospettato, l’istante ha
effettuato il pagamento degli interventi edilizi riguardanti le parti comuni
mediante l’apposito bonifico bancario dal proprio conto corrente, indicando il
proprio codice fiscale e non quello del condominio (non richiesto agli Uffici
dell’Agenzia delle entrate).
In relazione
al pagamento mediante l’apposito bonifico bancario, si evidenzia che a
decorrere dal 1° luglio 2010, in base alla previsione di cui all’art. 25 del
DL. n. 78 del 2010, le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta
(dell’8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2015) a titolo di acconto
dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa,
all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai
contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la
detrazione d’imposta.
A seguito
dell’entrata in vigore di questa disposizione, l’Agenzia delle Entrate, con
circolare n. 40 del 28/07/2010, ha coordinato le diverse disposizioni
applicabili in tema di ritenute.
Infatti, i
condominii in qualità di sostituti di imposta sono tenuti ad operare, tra
l’altro, le ritenute previste dagli articoli 25 e 25-ter del DPR n. 600 del
1973, sui corrispettivi dovuti, rispettivamente, per prestazioni di lavoro
autonomo e relative a contratti d’appalto di opere o servizi.
In tali
ipotesi, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui
all’art. 25 del DL n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i
professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per
interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica
degli edifici subiscano più volte il prelievo alla fonte sullo stesso
corrispettivo, l’Agenzia ha chiarito che dovrà essere applicata la sola
ritenuta prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010.
Quindi, i
condominii che, per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali
interventi, eseguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali non devono
operare su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR 600 del 1973.
Al riguardo,
per quanto attestato nell’istanza, nel caso in esame il pagamento con
l’apposito bonifico bancario/postale è stato effettuato da parte di tutti i
fratelli (condòmini) e, quindi, non c’è stato pregiudizio al rispetto da parte
delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta
disposta dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010 all’atto dell’accredito del
pagamento.
Per accedere
alla detrazione - continuano le Entrate - è comunque necessario che, entro il
termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno
2014, in cui sono state sostenute le spese:
- sia
presentata a un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate la domanda di
attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6;
- sia stata
versata dal condominio, con indicazione del codice fiscale attribuito, la
sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a), del DPR n. 605 del 1973, per
l’omessa richiesta del codice fiscale, nella misura minima di euro 103,29,
mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 8912;
- il
condominio invii una comunicazione in carta libera all’Ufficio dell’Agenzia
delle entrate competente in relazione all’ubicazione del condominio.
Nella
comunicazione, unica per tutti i condòmini, deve essere specificato,
distintamente per ciascun condomino:
- le
generalità e il codice fiscale;
- i dati
catastali delle rispettive unità immobiliari;- i dati dei bonifici dei
pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- la
richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli
interventi;
- le fatture
emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite
al condominio.
Ciascun
condomino, nel presupposto che la ripartizione delle spese corrisponda ai
millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice
civile per la suddivisione delle spese, potrà inserire le spese sostenute nel
periodo d’imposta 2014 nel modello UNICO PF 2015 da presentare entro il 30
settembre 2015 o, se ha già presentato il modello 730/2015, nel modello
730/2015 integrativo da presentare entro il 26 ottobre 2015, considerato che il
termine di presentazione del modello (25 ottobre) cade in un giorno festivo.
In particolare,
nel modello UNICO PF 2015 nei righi da RP41 a RP47, nella colonna 3 (codice
fiscale), dovrà essere inserito il codice fiscale del condominio e nei righi
RP51 o RP52 dovrà essere barrata la casella 2 (condominio).
Nel modello
730/2015 nei righi da E41 a E44, nella colonna 3 (codice fiscale), dovrà essere
inserito il codice fiscale del condominio e nei righi E51 o E52 dovrà essere
barrata la casella 2 (condominio).
Le Entrate
ricordano che, non essendo stato nominato in via facoltativa un amministratore
di condominio, non deve essere compilato il quadro AC del modello UNICO PF
(Cfr. Circ. n. 204 del 2000), in cui è prevista l’indicazione, tra l’altro, dei
dati catastali degli immobili condominiali.
Fonte:
Agenzia delle Entrate
Moreno
Morando
1 commento:
E' questo il fisco sempre piu' "semplice" per il cittadino !
O forse il fisco ci dice, sotto sotto, che conviene pagare in nero.
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