venerdì 9 maggio 2014

Trasporto ferroviario: in vigore dal 21 maggio il decreto sui diritti dei passeggeri.



Da ‘help consumatori’ su richiesta di un lettore.

Ritardi, coincidenze perse, soppressione dei treni, responsabilità sui bagagli, obblighi informativi ai passeggeri: entrerà in vigore il prossimo 21 maggio il decreto legislativo (17 aprile 2014, n. 70) che disciplina le sanzioni sulle violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, stabilite dalle norme comunitarie. L’Organismo di controllo è l’Autorità di regolazione dei trasporti.Questa è chiamata a vigilare sulla corretta applicazione del regolamento comunitario e responsabile delle sanzioni previste.

È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario” che entrerà in vigore il 21 maggio. Il decreto contiene la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento.

L’Organismo di controllo è l’Autorità di regolazione dei trasporti. Questa, si legge nel decreto, “vigila sulla corretta applicazione del regolamento e può effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto. L’Organismo è, altresì, responsabile dell’accertamento   delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell’irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto”. L’Autorità può acquisire dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell’infrastruttura o da qualsiasi altro soggetto informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso le imprese ferroviarie o il gestore dell’infrastruttura, e riferisce al Parlamento dell’attività svolta.
Il decreto stabilisce che “ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo all’impresa ferroviaria, trascorsi trenta giorni dalla presentazione può presentare un reclamo all’Organismo di controllo per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell’Organismo di controllo adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L’Organismo di controllo istruisce e valuta i reclami pervenuti ai fini dell’accertamento dell’infrazione”.
L’Autorità dei trasporti determina l’importo delle sanzioni. “Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti”.

Quali le sanzioni previste? Per l’inosservanza dell’obbligo relativo alla possibilità di trasporto delle biciclette a bordo treno, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione da 200 a 1.000 euro. “Nel caso in cui spetti all’impresa ferroviaria rendere preventivamente pubblica la propria decisione di sopprimere un servizio e tale obbligo risulti inosservato, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro”.
Per l’inosservanza degli obblighi informativi relativi al viaggio, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Se le imprese ferroviarie non vogliono vendere i biglietti a bordo treno, devono darne comunicazione all’Autorità dei trasporti e rendere pubblica tale decisione. Mentre, stabilisce il decreto legislativo, “qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l’acquisto riguardi un servizio ricompreso nell’ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”.
Per quanto riguarda la responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai bagagli, in caso di inosservanza dell’obbligo di copertura assicurativa minima sono previste sanzioni da 50.000 euro a 150.000 euro. Per ritardi, coincidenze perse e soppressioni, il decreto stabilisce che l’impresa ferroviaria dia ai passeggeri le informazioni sulle modalità di indennizzo e risarcimento per ritardi, perdite di coincidenze o soppressione dei treni: se questi obblighi non vengono rispettati, per ogni singolo caso l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Sono previste sanzioni da 2.000 a 10.000 euro per ogni singolo evento per il quale l’impresa ferroviaria sia responsabile di mancata assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio e di mancato rispetto dell’obbligo di fornire servizi di trasporto alternativo.
Il decreto disciplina inoltre le sanzioni per la violazione degli obblighi relativi ai diritti delle persone con disabilità, degli obblighi su sicurezza, reclami e qualità del servizio e degli obblighi foinrmativi sui diritti dei passeggeri.

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