Da
Help Consumatori. Segnalato da Marco
Deve
essere coperto da assicurazione rc auto anche il veicolo che non è
stato ritirato ufficialmente dalla circolazione ma viene lasciato
fermo su un terreno privato perché il proprietario non ha più
intenzione di guidarlo. A stabilirlo è la Corte di Giustizia
dell’Unione europea, che si è pronunciata su un caso avvenuto in
Portogallo, scaturito da un incidente letale fatto con un’auto che
la proprietaria aveva lasciato non più utilizzata nel cortile di
casa. “Gli Stati membri possono prevedere che, qualora la persona
soggetta all’obbligo di stipulare un’assicurazione della
responsabilità civile per il veicolo coinvolto in un sinistro non
abbia adempiuto tale obbligo, l’organismo di indennizzo nazionale
possa rivalersi contro tale persona, quand’anche essa non sia
civilmente responsabile dell’incidente”: così la Corte di
Giustizia.
La
questione è stata sottoposta dalla Corte Suprema del Portogallo alla
Corte di Giustizia Ue e riguarda l’applicazione di due direttive
europee. La Corte ha dichiarato che “la
conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità
civile autoveicoli è obbligatoria qualora il veicolo, pur trovandosi
stazionato su un terreno privato per sola scelta del suo
proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, sia tuttora
immatricolato in
uno Stato membro e sia idoneo a circolare”.
Per la Corte, il veicolo che sia idoneo a circolare e non sia stato
regolarmente ritirato dalla circolazione non smette di essere
soggetto all’obbligo di assicurazione per il solo fatto che è
fermo su un terreno privato e il proprietario non ha più intenzione
di guidarlo. Il
veicolo era ancora immatricolato e la Corte conclude che rientrava
nell’obbligo di assicurazione.
In
secondo luogo, prosegue la Corte, la seconda direttiva chiamata in
causa “non osta a una normativa che, come la legge portoghese,
prevede che l’organismo di indennizzo (nella specie, il Fundo de
Garantia Automóvel) abbia diritto a proporre ricorso non soltanto
contro il o i responsabili del sinistro, ma anche contro la persona
che, pur essendo soggetta all’obbligo di stipulare un contratto di
assicurazione della responsabilità civile autoveicoli per il veicolo
che ha causato il sinistro, non ha stipulato alcun contratto a tal
fine, e ciò quand’anche
tale persona non sia civilmente responsabile del sinistro”.
Il legislatore europeo, spiega la Corte, non ha armonizzato i diversi
aspetti relativi ai ricorso dell’organismo di indennizzo, in
particolare per la determinazione delle persone verso cui i ricorso
possono essere presentati, e questi rientrano dunque nel diritto
nazionale di ogni Stato. Da qui il fatto che “una normativa
nazionale può prevedere che, qualora il proprietario del veicolo
coinvolto nell’incidente non abbia adempiuto l’obbligo ad esso
incombente di assicurare tale veicolo, l’organismo
di indennizzo possa esercitare un ricorso non soltanto contro il o i
responsabili del sinistro, ma anche contro il proprietario,
indipendentemente dalla responsabilità
civile
di quest’ultimo nel verificarsi dell’incidente”.
3 commenti:
Molto fumoso, il concetto di idoneità a circolare...
Idoneità burocratica o meccanica?
L'auto guasta, magari ormai d'epoca, mezza smontata, è idonea?
Follie di giudici dementi, questo caso era da assimilare a circolazione di veicolo non assicurato, non ha nulla a che vedere con un veicolo non assicurato che staziona su terreno privato in quanto il veicolo non era su suolo privato ma bensì su strada pubblica anche se senza il consenso del proprietario.
altra EUROCAVOLATA, andiamo avanti così--- l'EUROPA solo per cittadini RICCHI, RICCHI!!!
Posta un commento