Suggerito
CHI
È ISCRITTO IN LISTA DI MOBILITÀ E QUANTO SI RIMANE IN LISTA
Sono
iscritti in lista di mobilità ai sensi della legge n. 236/93 e
ss.mm. i lavoratori assunti a tempo indeterminato che, superato il
periodo di prova, siano licenziati per riduzione di personale o
cessazione di di attività da parte di imprese che occupano meno di
15 dipendenti (o licenziati da imprese con più di 15 dipendenti,
nelle ipotesi di licenziamento per riduzione o trasformazione
dell’attività aziendale in cui vi siano licenziamenti individuali
o plurimi fino a 4 dipendenti e da parte di datori di lavoro non
imprenditori, quali ad esempio, studi professionali, associazioni,
fondazioni..).
Il
lavoratore iscritto nelle liste di mobilità vi rimane inserito per
una durata determinata in base alle seguenti regole:12 MESI Se l'età,
alla data di licenziamento, è inferiore ai 40 anni.
24
MESI Se l'età, alla data di licenziamento, è compresa tra i 40 ed i
50 anni.
36
MESI Se l'età, alla data di licenziamento, è oltre i 50 anni
La
durata di iscrizione in lista dei lavoratori extracomunitari coincide
con quella del permesso di soggiorno (se esso scade prema dei limiti
sopra indicati) e comunque per un periodo minimo non inferiore ai sei
mesi. All’atto dell’iscrizione in lista i lavoratori
extracomunitari devono quindi presentare il permesso di soggiorno
oppure, ai fini della proroga della permanenza in lista, l’eventuale
rinnovo. L’INDENNITÀ DI MOBILITÀ
Il
lavoratore iscritto in lista di mobilità ai sensi della legge n.
223/91, beneficia dell’indennità di mobilità erogata dall’INPS,
per la durata di permanenza in lista, nella misura, per i primi 12
mesi, del 100% del trattamento di integrazione salariale percepito (o
che sarebbe spettato) e per i mesi successivi dell’80%, entro i
limiti di legge (per l’anno 2012 il massimale di € 854,00 o €
1.026,24 a seconda che la retribuzione rientri o meno nella soglia di
€ 1.961,80). Il periodo di godimento dell’indennità non può
superare il periodo di anzianità aziendale.
La
domanda di indennità deve essere presentata all’INPS (on line o
tramite enti di patronato) entro il 68° giorno dal licenziamento.
Sono
requisiti per ottenere l’indennità nazionale:
la
provenienza da imprese rientranti nel campo di applicazione della
disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale
(imprese industriali con più di 15 dipendenti e commerciali con più
di 50 dipendenti).
Il
lavoratore iscritto in lista di mobilità ai sensi della legge n.
236/93 e ss.mm. beneficia dell’indennità regionale di mobilità
erogata dall’Agenzia del lavoro nella misura dell’80% dell’ultima
retribuzione, fino ad un tetto massimo stabilito (che, per l’anno
2012, è pari a € 854,00), a conguaglio dell’importo
dell’indennità di disoccupazione ordinaria.
La
domanda deve essere presentata ai Centri per l’impiego dell’Agenzia
del lavoro entro 60 giorni dal licenziamento.
L’indennità
regionale decorre dal giorno successivo al licenziamento ed ha una
durata massima di 12 mesi, anche non continuativi, in caso di
sospensione dalla lista di mobilità (lavoro a tempo determinato –
indeterminato part-time – maternità).
Sono
requisiti per ottenere l’indennità regionale:la residenza e il
domicilio nella Regione Trentino Alto Adige al momento del
licenziamento;
la
regolare iscrizione nell’elenco anagrafico dei Centri per
l’impiego dell’Agenzia del lavoro di Trento;
il
diritto alla disoccupazione ordinaria (52 settimane di contributi
nell’ultimo biennio lavorativo);
la
disoccupazione di almeno 90 giorni dall’iscrizione in lista di
mobilità;
un’anzianità
aziendale di almeno 12 mesi presso la medesima ditta, di cui almeno
6 di lavoro effettivo;
che
l’eventuale trasformazione a tempo indeterminato sia avvenuta
almeno 3 mesi prima del licenziamento.
Mobilità
in deroga: l’indennità è corrisposta in misura pari alla
indennità di mobilità concessa ai sensi della lettera A).
Hanno
diritto all’indennità di mobilità in deroga, per la durata
massima di 8 mesi:
i
lavoratori, compresi gli apprendisti iscritti in lista di mobilità,
che siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o che
si siano dimessi per giusta causa per mancata corresponsione della
retribuzione;
gli
iscritti alla legge n. 236/93, di età pari o superiore ai 50 anni
al momento del licenziamento, cui scada l’indennità di
disoccupazione nel 2012;
i
lavoratori cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato,
compresi i lavoratori somministrati, per motivi riconducibili a
situazioni di mercato;
Sono
requisiti per ottenere l’indennità di mobilità in deroga:
percepire
l’indennità di mobilità (qualora ricorrano le condizioni ed i
requisiti sopra indicati); la sottoscrizione del Patto di servizio
e la partecipazione ai percorsi di orientamento e/o
riqualificazione ivi previsti danno titolo a ricevere un sostegno
al reddito integrativo provinciale di euro 6,60 per ogni giorno di
disoccupazione, per un massimo di 180 giorni;
poter
ricevere la liquidazione anticipata dell’indennità di mobilità
nazionale nel caso venga intrapresa un’attività di lavoro
autonomo (limitatamente ai lavoratori in mobilità L. 223/91);
possibilità di ricevere incentivi, previsti dal Piano di Politica
del Lavoro, nel caso venga intrapresa un'attività di lavoro
autonomo (limitatamente ai lavoratori in mobilità L. 236/93);
poter
accedere agli interventi di politica attiva (orientamento, incontro
domanda-offerta di lavoro, percorsi formativi, supporto all’avvio
di attività di lavoro autonomo etc.) che l’Agenzia del Lavoro
mette a disposizione al fine di facilitare e sostenere la ricerca
di una nuova occupazione.
facoltà
di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato
parziale mantenendo il diritto a rimanere sospeso dalla lista per
l'intera durata di permanenza (solo se precedentemente occupati a
tempo pieno o, se precedentemente occupati a tempo parziale, solo
se il nuovo rapporto di lavoro si svolge per un monte ore ridotto
in misura superiore al 20% rispetto a quello svolto
precedentemente);
facoltà
di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato,
mantenendo il diritto a rimanere sospeso dalla lista per il periodo
di svolgimento del rapporto, fino a raggiungere la durata massima
di sospensione.
facoltà
di svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio (cd voucher) in
qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, potendo
cumulare il compenso per lavoro accessorio con l’indennità di
disoccupazione o di mobilità, sino ad un limite complessivo
massimo di euro 3.000,00 netti per anno solare ;
per
le lavoratrici-madri: prolungamento della permanenza in lista di
mobilità per i periodi di astensione obbligatoria (5 mesi), previa
presentazione della relativa documentazione e facoltativa (massimo
6 mesi) previa richiesta al Centro per l'impiego del Comune di
residenza; opportunità di partecipazione alle attività gestite
dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale
per i lavoratori anziani. Per i lavoratori licenziati ed inseriti
in lista ai sensi della legge n. 236/1993 dal 01/01/2011 al
31/01/2012: 51 anni per gli uomini e 46 per le donne. Per i
lavoratori licenziati dal 01/02/2012: 53 anni per gli uomini e 49
per le donne. Per coloro che sono stati licenziati ai sensi della
legge n. 223/1991 sulla base di accordi di mobilità stipulati tra
l’1/7/2011 e il 31/01/2012: 51 anni per gli uomini e 46 per le
donne; per coloro che sono stati licenziati sulla base di accordi
di mobilità precedenti: 50 anni per gli uomini e 45 per le donne.
Per i lavoratori iscritti in lista ai sensi della L. 236/93,
l’accesso a taliopportunità è subordinato alla presentazione di
domanda da effettuarsi al Servizio Lavoro (informarsi, se
interessati, al n. 0461/494018-4009).
I
DOVERI DEI LAVORATORI IN MOBILITÀ
assicurare
la propria reperibilità: il domicilio costituisce il riferimento
per ogni comunicazione del Centro al lavoratore; quest’ultimo è
pertanto tenuto ad assicurare la propria reperibilità presso il
citato domicilio nonché a comunicare al Centro per l’impiego,
entro 5 giorni, ogni variazione del medesimo e del numero di
telefono; non è inoltre consentita l’assenza dal domicilio
(irreperibilità) per un periodo continuativo superiore a 15 giorni
di calendario per semestre dell’anno solare; comunicare al
competente Centro per l’Impiego le prestazioni di attività
autonoma, anche occasionale, o imprenditoriale, le prestazioni
coordinate e continuative o a progetto, la posizione di
socio/amministratore in società di persone; è infatti compatibile
con la permanenza in lista lo svolgimento di attività di lavoro
autonomo che genera nel corso dell’anno solare un reddito lordo
inferiore ad euro 4.800, mentre per le attività di amministratore,
di collaborazioni coordinate e continuative, o a progetto, il
limite reddituale è di € 8.000. Attenzione: la mancata
comunicazione della percezione di redditi da lavoro autonomo o
dipendente può comportare gravi sanzioni.
accettare
l'offerta di un posto di lavoro, anche a tempo determinato, congrua
con le competenze e qualifiche possedute, avente anche una durata
minima, che garantisca una retribuzione non inferiore del 20%
rispetto a quella goduta precedentemente, entro il limite di 50 Km.
dal Comune di residenza o 80 minuti di tempo di percorrenza dei
mezzi pubblici dal luogo di residenza; inoltre, una volta
instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, a seguito di
un’offerta formale di lavoro dell’Agenzia del lavoro, non può
dimettersi dallo stesso, nemmeno in periodo di prova; i lavoratori
con contratto a tempo parziale devono accettare un’offerta
formale di lavoro dell’Agenzia del lavoro quando il monte-ore
proposto è entro il limite del 20% (sia in aumento che in
diminuzione) rispetto al precedente rapporto di lavoro part-time, a
meno che l’articolazione dell’orario di lavoro o la diversa
sede lavorativa non siano eccessivamente penalizzanti (in tale
ultimo caso la valutazione viene effettuata dal Comitato della
mobilità);
accettare
l'impiego in lavori socialmente utili, se richiesto;
In
caso di inosservanza ai doveri sopra esposti è prevista la
decadenza dallo stato di disoccupazione, dall’iscrizione in lista
di mobilità e la perdita di tutti i benefici economici collegati,
con la sola eccezione della causa di forza maggiore, che deve
essere adeguatamente documentata.
MODULISTICA
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