martedì 4 ottobre 2016

Nota informativa lavoratori iscritti alla lista di mobilità.

Suggerito

CHI È ISCRITTO IN LISTA DI MOBILITÀ E QUANTO SI RIMANE IN LISTA

Sono iscritti in lista di mobilità ai sensi della legge n. 236/93 e ss.mm. i lavoratori assunti a tempo indeterminato che, superato il periodo di prova, siano licenziati per riduzione di personale o cessazione di di attività da parte di imprese che occupano meno di 15 dipendenti (o licenziati da imprese con più di 15 dipendenti, nelle ipotesi di licenziamento per riduzione o trasformazione dell’attività aziendale in cui vi siano licenziamenti individuali o plurimi fino a 4 dipendenti e da parte di datori di lavoro non imprenditori, quali ad esempio, studi professionali, associazioni, fondazioni..).
Il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità vi rimane inserito per una durata determinata in base alle seguenti regole:12 MESI Se l'età, alla data di licenziamento, è inferiore ai 40 anni.
24 MESI Se l'età, alla data di licenziamento, è compresa tra i 40 ed i 50 anni.
36 MESI Se l'età, alla data di licenziamento, è oltre i 50 anni
La durata di iscrizione in lista dei lavoratori extracomunitari coincide con quella del permesso di soggiorno (se esso scade prema dei limiti sopra indicati) e comunque per un periodo minimo non inferiore ai sei mesi. All’atto dell’iscrizione in lista i lavoratori extracomunitari devono quindi presentare il permesso di soggiorno oppure, ai fini della proroga della permanenza in lista, l’eventuale rinnovo. L’INDENNITÀ DI MOBILITÀ
Il lavoratore iscritto in lista di mobilità ai sensi della legge n. 223/91, beneficia dell’indennità di mobilità erogata dall’INPS, per la durata di permanenza in lista, nella misura, per i primi 12 mesi, del 100% del trattamento di integrazione salariale percepito (o che sarebbe spettato) e per i mesi successivi dell’80%, entro i limiti di legge (per l’anno 2012 il massimale di € 854,00 o € 1.026,24 a seconda che la retribuzione rientri o meno nella soglia di € 1.961,80). Il periodo di godimento dell’indennità non può superare il periodo di anzianità aziendale.
    La domanda di indennità deve essere presentata all’INPS (on line o tramite enti di patronato) entro il 68° giorno dal licenziamento.
    Sono requisiti per ottenere l’indennità nazionale:
    • aver maturato un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi presso la medesima ditta, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato;
la provenienza da imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale (imprese industriali con più di 15 dipendenti e commerciali con più di 50 dipendenti).
Il lavoratore iscritto in lista di mobilità ai sensi della legge n. 236/93 e ss.mm. beneficia dell’indennità regionale di mobilità erogata dall’Agenzia del lavoro nella misura dell’80% dell’ultima retribuzione, fino ad un tetto massimo stabilito (che, per l’anno 2012, è pari a € 854,00), a conguaglio dell’importo dell’indennità di disoccupazione ordinaria.
La domanda deve essere presentata ai Centri per l’impiego dell’Agenzia del lavoro entro 60 giorni dal licenziamento.
    L’indennità regionale decorre dal giorno successivo al licenziamento ed ha una durata massima di 12 mesi, anche non continuativi, in caso di sospensione dalla lista di mobilità (lavoro a tempo determinato – indeterminato part-time – maternità).
Sono requisiti per ottenere l’indennità regionale:la residenza e il domicilio nella Regione Trentino Alto Adige al momento del licenziamento;
    • la regolare iscrizione nell’elenco anagrafico dei Centri per l’impiego dell’Agenzia del lavoro di Trento;
    • il diritto alla disoccupazione ordinaria (52 settimane di contributi nell’ultimo biennio lavorativo);
la disoccupazione di almeno 90 giorni dall’iscrizione in lista di mobilità;
    • un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi presso la medesima ditta, di cui almeno 6 di lavoro effettivo;
    • che l’eventuale trasformazione a tempo indeterminato sia avvenuta almeno 3 mesi prima del licenziamento.
Mobilità in deroga: l’indennità è corrisposta in misura pari alla indennità di mobilità concessa ai sensi della lettera A).
    Hanno diritto all’indennità di mobilità in deroga, per la durata massima di 8 mesi:
    • i lavoratori, compresi gli apprendisti iscritti in lista di mobilità, che siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o che si siano dimessi per giusta causa per mancata corresponsione della retribuzione;
    • gli iscritti alla legge n. 236/93, di età pari o superiore ai 50 anni al momento del licenziamento, cui scada l’indennità di disoccupazione nel 2012;
    • i lavoratori cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato, compresi i lavoratori somministrati, per motivi riconducibili a situazioni di mercato;
    • i lavoratori apprendisti, qualora al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro non confermi il rapporto per motivi riconducibili a situazioni di mercato.
    Sono requisiti per ottenere l’indennità di mobilità in deroga:
    • il domicilio in provincia di Trento al momento del licenziamento;
    • essere stati licenziati da unità produttiva avente sede in provincia di Trento; il possesso di almeno 12 mesi di anzianità aziendale, di cui 6 mesi di lavoro effettivamente prestato;
    • non avere diritto al trattamento di mobilità di cui alla lettera A) o all’indennità di disoccupazione.
    • I DIRITTI E LE OPPORTUNITÀ DEL LAVORATORE IN MOBILITÀ:
    • percepire l’indennità di mobilità (qualora ricorrano le condizioni ed i requisiti sopra indicati); la sottoscrizione del Patto di servizio e la partecipazione ai percorsi di orientamento e/o riqualificazione ivi previsti danno titolo a ricevere un sostegno al reddito integrativo provinciale di euro 6,60 per ogni giorno di disoccupazione, per un massimo di 180 giorni;
    • appartenere alle categorie riservatarie di lavori socialmente utili nazionali (limitatamente ai lavoratori in mobilità L. 223/91);
    • poter ricevere la liquidazione anticipata dell’indennità di mobilità nazionale nel caso venga intrapresa un’attività di lavoro autonomo (limitatamente ai lavoratori in mobilità L. 223/91); possibilità di ricevere incentivi, previsti dal Piano di Politica del Lavoro, nel caso venga intrapresa un'attività di lavoro autonomo (limitatamente ai lavoratori in mobilità L. 236/93);
    • beneficiare di facilitazioni all’assunzione: le ditte che assumono il lavoratore in mobilità godono di particolari sgravi contributivi;
    • poter accedere agli interventi di politica attiva (orientamento, incontro domanda-offerta di lavoro, percorsi formativi, supporto all’avvio di attività di lavoro autonomo etc.) che l’Agenzia del Lavoro mette a disposizione al fine di facilitare e sostenere la ricerca di una nuova occupazione.
    • reiscrizione nella lista per due volte nel caso di mancato superamento del periodo di prova di contratti a tempo indeterminato, su richiesta del lavoratore entro 60 giorni;
    • facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato parziale mantenendo il diritto a rimanere sospeso dalla lista per l'intera durata di permanenza (solo se precedentemente occupati a tempo pieno o, se precedentemente occupati a tempo parziale, solo se il nuovo rapporto di lavoro si svolge per un monte ore ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello svolto precedentemente);
    • facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato, mantenendo il diritto a rimanere sospeso dalla lista per il periodo di svolgimento del rapporto, fino a raggiungere la durata massima di sospensione.
    • facoltà di svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio (cd voucher) in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, potendo cumulare il compenso per lavoro accessorio con l’indennità di disoccupazione o di mobilità, sino ad un limite complessivo massimo di euro 3.000,00 netti per anno solare ;
    • per le lavoratrici-madri: prolungamento della permanenza in lista di mobilità per i periodi di astensione obbligatoria (5 mesi), previa presentazione della relativa documentazione e facoltativa (massimo 6 mesi) previa richiesta al Centro per l'impiego del Comune di residenza; opportunità di partecipazione alle attività gestite dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale per i lavoratori anziani. Per i lavoratori licenziati ed inseriti in lista ai sensi della legge n. 236/1993 dal 01/01/2011 al 31/01/2012: 51 anni per gli uomini e 46 per le donne. Per i lavoratori licenziati dal 01/02/2012: 53 anni per gli uomini e 49 per le donne. Per coloro che sono stati licenziati ai sensi della legge n. 223/1991 sulla base di accordi di mobilità stipulati tra l’1/7/2011 e il 31/01/2012: 51 anni per gli uomini e 46 per le donne; per coloro che sono stati licenziati sulla base di accordi di mobilità precedenti: 50 anni per gli uomini e 45 per le donne. Per i lavoratori iscritti in lista ai sensi della L. 236/93, l’accesso a taliopportunità è subordinato alla presentazione di domanda da effettuarsi al Servizio Lavoro (informarsi, se interessati, al n. 0461/494018-4009).
    • I DOVERI DEI LAVORATORI IN MOBILITÀ
    • I lavoratori in mobilità, oltre agli obblighi già indicati nel Patto di servizio, devono:
    • assicurare la propria reperibilità: il domicilio costituisce il riferimento per ogni comunicazione del Centro al lavoratore; quest’ultimo è pertanto tenuto ad assicurare la propria reperibilità presso il citato domicilio nonché a comunicare al Centro per l’impiego, entro 5 giorni, ogni variazione del medesimo e del numero di telefono; non è inoltre consentita l’assenza dal domicilio (irreperibilità) per un periodo continuativo superiore a 15 giorni di calendario per semestre dell’anno solare; comunicare al competente Centro per l’Impiego le prestazioni di attività autonoma, anche occasionale, o imprenditoriale, le prestazioni coordinate e continuative o a progetto, la posizione di socio/amministratore in società di persone; è infatti compatibile con la permanenza in lista lo svolgimento di attività di lavoro autonomo che genera nel corso dell’anno solare un reddito lordo inferiore ad euro 4.800, mentre per le attività di amministratore, di collaborazioni coordinate e continuative, o a progetto, il limite reddituale è di € 8.000. Attenzione: la mancata comunicazione della percezione di redditi da lavoro autonomo o dipendente può comportare gravi sanzioni.
    • accettare l'offerta di un posto di lavoro, anche a tempo determinato, congrua con le competenze e qualifiche possedute, avente anche una durata minima, che garantisca una retribuzione non inferiore del 20% rispetto a quella goduta precedentemente, entro il limite di 50 Km. dal Comune di residenza o 80 minuti di tempo di percorrenza dei mezzi pubblici dal luogo di residenza; inoltre, una volta instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, a seguito di un’offerta formale di lavoro dell’Agenzia del lavoro, non può dimettersi dallo stesso, nemmeno in periodo di prova; i lavoratori con contratto a tempo parziale devono accettare un’offerta formale di lavoro dell’Agenzia del lavoro quando il monte-ore proposto è entro il limite del 20% (sia in aumento che in diminuzione) rispetto al precedente rapporto di lavoro part-time, a meno che l’articolazione dell’orario di lavoro o la diversa sede lavorativa non siano eccessivamente penalizzanti (in tale ultimo caso la valutazione viene effettuata dal Comitato della mobilità);
  1. accettare l'impiego in lavori socialmente utili, se richiesto;
    • presentarsi ad ogni incontro di gruppo, colloquio individuale o per informazioni e/o comunicazioni a seguito di convocazione da parte dell’Agenzia del Lavoro o del competente Centro per l’impiego.
    • In caso di inosservanza ai doveri sopra esposti è prevista la decadenza dallo stato di disoccupazione, dall’iscrizione in lista di mobilità e la perdita di tutti i benefici economici collegati, con la sola eccezione della causa di forza maggiore, che deve essere adeguatamente documentata.
    • MODULISTICA

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