Il
Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo
2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.
Il
provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo
2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma
di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
In ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo
2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.
Tali
disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono
efficaci fino al 3 aprile 2020.
Di
seguito il testo del decreto.
Art.
1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
1.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio
nazionale.
2.
Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3.
La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi
gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in
luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a
porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle
rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi
olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta
consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle
competizioni sportive organizzati da organismi sportivi
internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte
chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti
tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del
proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli
idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra
gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi
partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il
rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
Art.
2
Disposizioni finali
Disposizioni finali
1.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del
10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
2.
Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto
cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove
incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.
Roma,
9 marzo 2020
Il
Presidente del Consiglio dei ministri Conte
Il
Ministro della salute Speranza
Registrato
alla Corte dei conti il 9 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M.
Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, reg.ne n. 421
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