Pugno
duro contro chi viola le regole anti-contagio e di social distancing.
La sanzione (penale), fino a 206 euro, fa spazio alla sanzione
(amministrativa) pecuniaria da 400 fino a 3 mila euro e alla chiusura
di negozi e attività
di
Antonio Ciccia Messina
Pugno
duro contro chi viola le regole anti-contagio e di social
distancing. La sanzione (penale), fino a 206 euro, fa spazio alla
sanzione (amministrativa) pecuniaria fino a 3 mila euro e alla
chiusura di negozi e attività. È quanto previsto dal decreto legge
recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da Covid-19», approvato ieri dal Consiglio dei ministri.
Addio,
dunque, alla violazione penale per inosservanza di un ordine della
pubblica autorità (articolo 650 codice penale), punito con poche
centinaia di euro ed oblazionabile. Residua, tuttavia, un caso di
reato, che si consuma nel caso di epidemia colposa provocato da chi,
positivo, in quarantena, esce di casa: la reclusione può arrivare a
cinque anni. Per le altre violazioni (come andarsene in giro senza
necessità, o violare le disposizioni su chiusura di negozi o
palestre, e così via) si applica una sanzione pecuniaria
amministrativa, che va da un minimo di 400 euro a un massimo, come
detto, di 3 mila euro. Sarà pure una sanzione amministrativa, che
non sporca la fedina penale, ma il trasgressore deve sborsare molto
di più. Il provvedimento, quindi, ridisegna il quadro
sanzionatorio, con una inversione di rotta nel senso di una
depenalizzazione, tranne che per il reato di epidemia colposa, ma
non nel senso dell'alleggerimento del carico. Peraltro, la bozza non
ha una norma che consente di applicare retroattivamente le sanzioni
amministrative anche alle violazioni finora commesse: così stando
le cose, agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del
decreto legge in esame non si applicherà la sanzione penale e
neppure la sanzione amministrativa, che si applica, per principio
generale, solo per il futuro (secondo il principio del tempus regit
actum). Beninteso, bisogna attendere il testo definitivo che andrà
in Gazzetta Ufficiale per avere la conferma della non retroattività
delle sanzioni amministrative alle decine di migliaia di
trasgressioni dei giorni scorsi. Ci sono due gruppi di illeciti. Uno
è composto dagli illeciti che riguardano, per esemplificare,
esercizi commerciali, bar, ristoranti, imprese, studi professionali,
cinema e teatri, scuole, palestre e piscine: a questo gruppo si
applica la sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria della
chiusura fino a 30 giorni, eventualmente preceduta dalla chiusura
provvisoria (fino a 5 giorni, quale precauzione anti contagio).
L'altro gruppo di illeciti, che riguarda, anche a qui a titolo
esemplificativo, i divieti e la limitazione alla circolazione o di
permanenza in un dato luogo, alle attività motorie, alle messe, ai
convegni, la sanzione prevista è quella pecuniaria. Per entrambi i
gruppi di illeciti il dl esclude espressamente l'applicazione del
reato previsto dall'ormai famoso art. 650 cp. L'autorità competente
a irrogare le sanzioni è il prefetto e gli uffici delle prefetture
possono godere della sospensione dei termini del procedimento
amministrativo, fino al 15 aprile 2020 (art. 103, dl 18/2020). In
sostanza adesso si eleva il verbale e tutti i termini per
difendersi, scrivere e notificare l'ordinanza ingiunzione,
riscuotere coattivamente sono posticipati. Attenzione, poi, al
cumulo di illeciti, che costituirà motivo di ulteriore
appesantimento: la sanzione pecuniaria è raddoppiata e la sanzione
accessoria è fissata nella misura massima di trenta giorni. Inoltre
se le sanzioni sono commesse con autoveicoli la sanzione pecuniaria
è aumentata fino a un terzo, ma niente fermo amministrativo.
Leggendo il decreto legge rimane da chiarire se si applica in toto
la legge 689/1981 (legge generale sulle sanzioni amministrative
pecuniarie). Dalla bozza si deduce che si applica la possibilità
del pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni (che
decorrerebbero comunque dal 15 aprile 2020), la possibilità di
presentare memorie difensive entro 30 giorni (con differimento della
decorrenza), la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria
contro l'ingiunzione prefettizia ai sensi del dlgs 150/2011. Rimane
infine il reato dell'epidemia colposa. La sanzione penale scatta in
caso di violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla
propria abitazione o dimora per le persone fisiche sottoposte alla
misura della quarantena perché risultate positive al virus: la
reclusione può arrivare fino a cinque anni.
Da
ItaliaOggi, inviato da Dubbio
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