venerdì 7 agosto 2015

Siamo nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Sono necessari comportamentali adeguati al momento di pericolo in aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi



Riceviamo e riportiamo:

Con Determinazione n. 555 del 20 luglio 2015 il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha dichiarato lo stato di grave pericolosità a maggior rischio di incendi boschivi per il periodo compreso dal 24 luglio al 31 agosto 2015.
In base a tale determinazione si rammenta che durante tale periodo, ai sensi delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) è vietato a chiunque:
1.   Accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, e in ogni caso a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni.
E' tuttavia fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali e nei terreni di cui sopra, purché siano adottate le necessarie cautele e siano scelti gli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, e purché il fuoco sia acceso per i tempi e le dimensioni strettamente necessari per il riscaldamento delle vivande.
Rimane comunque consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie  e nei cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno dei predetti terreni ed aree, con le modalità precedentemente specificate.
Il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da tale attività possono derivare.

2.   L'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi.

3.   Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio nelle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi.

4.   L’abbruciamento della vegetazione, a scopo di pulizia nei terreni sopra citati e nei pascoli.

5.   L’abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante a meno di 200 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi.

6.   Effettuare manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali.



Per maggiori informazioni:
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese - Area 2  Gestione dell’Uso del Territorio. Piazza della Pace, - 440038 Vergato (Bologna) - Tel.: 051911056 - Fax: 051911983; e-mail: gabriele.zaccoletti@unioneappennino.bo.it

Ufficio Risorse Forestali della Città Metropolitana di Bologna Via San Felice, 25- 40122 BOLOGNA - Tel.: 051 6598897 - Fax:0516598428

Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Bologna

1 commento:

Anonimo ha detto...

Incuriosito sono andato a vedere cosa sono i terreni saldi.
Si intende per terreno saldo quel terreno che da almeno dieci anni non sia sottoposto a ordinarie lavorazioni del terreno ai fini agricoli, e sul quale si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva, o arborea, che presenta valori di estensione e copertura inferiori a quelli indicati nelle definizioni di arbusteto di cui al comma 4, e di bosco, di cui all’articolo 5 della l.R. 28/2001.