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Possibile da
oggi inviare le domande all'Inps per fruire del congedo parentale a ore che, in
mancanza di indicazioni specifiche della contrattazione collettiva, in realtà
può essere solo pari a mezza giornata.
Durata
differenziata
Con la pubblicazione della circolare 152 dell'Inps, avvenuta ieri, viene data attuazione alle novità introdotte da uno dei decreti del Jobs act (il Dlgs 80/2015). Il congedo su base oraria, in aggiunta a quelli su base giornaliera o mensile, era già stato previsto dalla legge di stabilità 2013 (la 228/2012), ma demandando la relativa regolamentazione alla contrattazione collettiva. A fronte del fatto che quella possibilità è rimasta praticamente sulla carta, con il Jobs act è stato stabilito che il congedo a ore può essere fruito anche in mancanza di intese tra le parti.La norma, però, stabilisce che in tal caso «la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero». L'Inps, a sua volta, nella circolare 152 precisa che se il congedo è richiesto in base al criterio generale contenuto nell'articolo 32 del Dlgs 151/2001 (come modificato dal Jobs act) «la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell'orario medio giornaliero». Invece se il congedo è regolato dalla contrattazione collettiva, potrà essere anche di durata inferiore, in base a quanto previsto dalle stesse intese.Meno chiaro, invece, è il passaggio con cui l'istituto di previdenza afferma che «in una prima fase iniziale il computo e l'indennizzo del congedo avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria».
Con la pubblicazione della circolare 152 dell'Inps, avvenuta ieri, viene data attuazione alle novità introdotte da uno dei decreti del Jobs act (il Dlgs 80/2015). Il congedo su base oraria, in aggiunta a quelli su base giornaliera o mensile, era già stato previsto dalla legge di stabilità 2013 (la 228/2012), ma demandando la relativa regolamentazione alla contrattazione collettiva. A fronte del fatto che quella possibilità è rimasta praticamente sulla carta, con il Jobs act è stato stabilito che il congedo a ore può essere fruito anche in mancanza di intese tra le parti.La norma, però, stabilisce che in tal caso «la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero». L'Inps, a sua volta, nella circolare 152 precisa che se il congedo è richiesto in base al criterio generale contenuto nell'articolo 32 del Dlgs 151/2001 (come modificato dal Jobs act) «la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell'orario medio giornaliero». Invece se il congedo è regolato dalla contrattazione collettiva, potrà essere anche di durata inferiore, in base a quanto previsto dalle stesse intese.Meno chiaro, invece, è il passaggio con cui l'istituto di previdenza afferma che «in una prima fase iniziale il computo e l'indennizzo del congedo avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria».
Doppia
domanda
La procedura che deve essere seguita dai genitori interessati, almeno per il momento, richiede l'utilizzo di un modello specifico (diverso da quello del congedo giornaliero) nel quale il richiedente deve specificare se utilizza tale modalità per previsione contrattuale o secondo la disciplina introdotta dal Dlgs 80/2015. Inoltre occorre dichiarare il numero di giornate da fruire in modalità oraria, dato che la procedura prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere. Deve essere altresì indicato il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.Nella fase iniziale le richieste sono presentate in relazione al singolo mese solare, pertanto se si intende fruire della nuova modalità per due mesi si dovranno presentare due distinte domande. Una procedura semplificata consente comunque l'acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova richiesta, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all'interno di un nuovo periodo.
La procedura che deve essere seguita dai genitori interessati, almeno per il momento, richiede l'utilizzo di un modello specifico (diverso da quello del congedo giornaliero) nel quale il richiedente deve specificare se utilizza tale modalità per previsione contrattuale o secondo la disciplina introdotta dal Dlgs 80/2015. Inoltre occorre dichiarare il numero di giornate da fruire in modalità oraria, dato che la procedura prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere. Deve essere altresì indicato il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.Nella fase iniziale le richieste sono presentate in relazione al singolo mese solare, pertanto se si intende fruire della nuova modalità per due mesi si dovranno presentare due distinte domande. Una procedura semplificata consente comunque l'acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova richiesta, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all'interno di un nuovo periodo.
Scadenze
Sempre e solo nella fase iniziale la domanda potrà riguardare anche congedi orari fruiti in data antecedente la presentazione della stessa. A regime, invece, il modulo dovrà essere inoltrato all'istituto di previdenza prima dell'inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione. Su tale regola, infatti, non incidono i nuovi termini di preavviso previsti dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 151/2001 per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro. Si rammenta che, salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario (articolo 32, comma 3, del Dlgs 151/2001).L'invio può essere effettuato utilizzando tre canali: il sito internet dell'Inps, utilizzando il codice personale (Pin); il call center dell'istituto di previdenza; i patronati.
Sempre e solo nella fase iniziale la domanda potrà riguardare anche congedi orari fruiti in data antecedente la presentazione della stessa. A regime, invece, il modulo dovrà essere inoltrato all'istituto di previdenza prima dell'inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione. Su tale regola, infatti, non incidono i nuovi termini di preavviso previsti dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 151/2001 per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro. Si rammenta che, salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario (articolo 32, comma 3, del Dlgs 151/2001).L'invio può essere effettuato utilizzando tre canali: il sito internet dell'Inps, utilizzando il codice personale (Pin); il call center dell'istituto di previdenza; i patronati.
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