Segnalato
Il
valore delle parti staccate confluisce in quello della prestazione,
cioè gode dell’aliquota ridotta al 10 per cento, solo se connotate
da una propria autonomia funzionale

L’Agenzia
delle entrate, con la circolare
15/E
del 12 luglio 2018, chiarisce la disciplina dei “beni
significativi” (articolo
7,
comma 1, lettera b), legge 488/1999), quelli individuati dal decreto
ministeriale 29 dicembre 1999,
tenendo conto dell’interpretazione autentica di queste regole
fornita dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma
19,
della legge 205/2017).
Disciplina
dei beni significativi
In
linea generale, il documento di prassi ricorda che la categoria dei
“beni significativi” incide sulle agevolazioni Iva previste per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In sintesi, la
norma regolatrice degli sconti, contenuta nella Finanziaria 2000, ha
previsto l’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria (articolo
3,
primo comma, lettere a) e b) del Testo unico dell’edilizia, Dpr
380/2001), se eseguiti su immobili a prevalente destinazione
abitativa.
L’agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi
complessivamente rese e quindi comprende anche le materie prime e
semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento,
a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Il valore
di tali beni, in sostanza, confluisce nel valore della prestazione di
servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta
indicazione.
Diverso è, invece, il trattamento fiscale
dei “beni significativi” (Dm 29 dicembre 1999),
cioè:
ascensori
e montacarichi
infissi
esterni e interni
caldaie
video
citofoni
apparecchiature
di condizionamento e riciclo dell’aria
sanitari
e rubinetterie da bagno
impianti
di sicurezza,
il
cui valore, in linea di massima, assume una certa rilevanza rispetto
a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi
agevolati di recupero del patrimonio edilizio.
Ebbene,
prescrive la norma, in merito ai beni significativi, l’aliquota
agevolata si applica soltanto sulla differenza tra il valore
complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Ipotizziamo,
ad esempio, il rifacimento del bagno a un costo totale di 10.000
euro, di cui 3.000 per la manodopera e 7.000 per rubinetteria e
sanitari: la manodopera va tutta al 10%, mentre, con riferimento ai
7.000 euro per i beni significativi, l’Iva al 10% è applicabile
solo fino a 3.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo
complessivo dell’intervento (10.000) e quello degli stessi beni
significativi (7.000); sugli altri 4.000 euro, si applica l’aliquota
ordinaria del 22%.
Su tale argomento è intervenuta, con
una interpretazione autentica, l’ultima legge di bilancio (articolo
1, comma 19, legge 205/2017), chiarendo, in particolare:
il
criterio con il quale deve essere determinata la rilevanza delle
parti staccate dei beni significativi, per calcolare il valore di
questi ultimi
le
modalità di determinazione del valore dei beni significativi
le
modalità di fatturazione della prestazione di servizi nella quale è
compresa la cessione di un bene significativo.
L’interpretazione
del fisco
Tanto
premesso, ai chiarimenti della legge seguono ora i dettagli
dell’Agenzia che, prima di tutto, nell’ammettere la tassatività
della lista di cui al Dm 29 dicembre 1999, precisa che vanno
considerati “beni significativi” anche quelli che hanno le stesse
funzionalità dei beni elencati. Si pensi, ad esempio, alle stufe a
pellet
che, se utilizzate per riscaldare l’acqua, alimentare il sistema di
riscaldamento e per produrre acqua sanitaria, possono essere
tranquillamente assimilate alle caldaie, vale a dire a “beni
significativi”.
Procedendo con ordine, la circolare
chiarisce che il valore
delle
parti
staccate
del bene significativo confluisce in quello della prestazione, cioè
gode dell’aliquota agevolata, solo se tali parti sono connotate da
una propria autonomia funzionale.
A tal proposito propone degli
esempi illuminanti, come l’installazione di tapparelle, scuri,
veneziane, zanzariere, inferriate o grate di sicurezza. Tali sistemi,
oscuranti o protettivi, sono generalmente autonomi rispetto agli
infissi e il loro costo non viene attratto da quello di questi
ultimi. Ma, nel caso in cui le tapparelle (o gli altri sistemi
oscuranti) o le zanzariere siano strutturalmente integrate negli
infissi, il loro valore, ai fini dell’applicazione dell’aliquota
agevolata, confluisce in quello dei beni significativi. Grate e
inferriate, invece, sono sempre autonome e vanno in ogni caso al 10
per cento.
Sulla determinazione del valore specifico dei
beni significativi, la circolare precisa che da questo deve essere
escluso il mark-up,
vale a dire il margine aggiunto dal prestatore al costo di produzione
o al costo di acquisizione del bene: ciò che conta è solo il costo
“originario”.
Per quanto riguarda le indicazioni
sulla fatturazione, si legge che il prestatore è tenuto a indicare
puntualmente, oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione,
comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito
dell’intervento, anche il valore degli stessi beni, evidenziando
separatamente l’ammontare dell’imposta con applicazione
dell’aliquota del 10% e quello risultante dall’applicazione
dell’aliquota ordinaria.
La
clausola di salvaguardia
La
circolare, infine, chiarisce che, trattandosi di norma di
interpretazione autentica, la stessa ha efficacia retroattiva.
Tuttavia, i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31
dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione, mentre
quelle già operate andranno abbandonate, sempre che il rapporto non
sia esaurito; in ogni caso, non è rimborsabile l’eventuale
maggiore imposta applicata sulle operazioni effettuate entro quella
data.