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sabato 14 luglio 2018

Ristrutturazioni e Iva agevolata: le novità sui beni “significativi”


Segnalato

Il valore delle parti staccate confluisce in quello della prestazione, cioè gode dell’aliquota ridotta al 10 per cento, solo se connotate da una propria autonomia funzionale
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 15/E del 12 luglio 2018, chiarisce la disciplina dei “beni significativi” (articolo 7, comma 1, lettera b), legge 488/1999), quelli individuati dal decreto ministeriale 29 dicembre 1999, tenendo conto dell’interpretazione autentica di queste regole fornita dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 19, della legge 205/2017).
 
Disciplina dei beni significativi
In linea generale, il documento di prassi ricorda che la categoria dei “beni significativi” incide sulle agevolazioni Iva previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In sintesi, la norma regolatrice degli sconti, contenuta nella Finanziaria 2000, ha previsto l’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (
articolo 3, primo comma, lettere a) e b) del Testo unico dell’edilizia, Dpr 380/2001), se eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa.
L’agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e quindi comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento, a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Il valore di tali beni, in sostanza, confluisce nel valore della prestazione di servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione.

Diverso è, invece, il trattamento fiscale dei “beni significativi” (Dm 29 dicembre 1999
), cioè:
  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetterie da bagno
  • impianti di sicurezza,
il cui valore, in linea di massima, assume una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio.

Ebbene, prescrive la norma, in merito ai beni significativi, l’aliquota agevolata si applica soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Ipotizziamo, ad esempio, il rifacimento del bagno a un costo totale di 10.000 euro, di cui 3.000 per la manodopera e 7.000 per rubinetteria e sanitari: la manodopera va tutta al 10%, mentre, con riferimento ai 7.000 euro per i beni significativi, l’Iva al 10% è applicabile solo fino a 3.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento (10.000) e quello degli stessi beni significativi (7.000); sugli altri 4.000 euro, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

Su tale argomento è intervenuta, con una interpretazione autentica, l’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 19, legge 205/2017), chiarendo, in particolare:
  • il criterio con il quale deve essere determinata la rilevanza delle parti staccate dei beni significativi, per calcolare il valore di questi ultimi
  • le modalità di determinazione del valore dei beni significativi
  • le modalità di fatturazione della prestazione di servizi nella quale è compresa la cessione di un bene significativo.
L’interpretazione del fisco
Tanto premesso, ai chiarimenti della legge seguono ora i dettagli dell’Agenzia che, prima di tutto, nell’ammettere la tassatività della lista di cui al Dm 29 dicembre 1999, precisa che vanno considerati “beni significativi” anche quelli che hanno le stesse funzionalità dei beni elencati. Si pensi, ad esempio, alle stufe a
pellet che, se utilizzate per riscaldare l’acqua, alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria, possono essere tranquillamente assimilate alle caldaie, vale a dire a “beni significativi”.

Procedendo con ordine, la circolare chiarisce che il
valore delle parti staccate del bene significativo confluisce in quello della prestazione, cioè gode dell’aliquota agevolata, solo se tali parti sono connotate da una propria autonomia funzionale.
A tal proposito propone degli esempi illuminanti, come l’installazione di tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di sicurezza. Tali sistemi, oscuranti o protettivi, sono generalmente autonomi rispetto agli infissi e il loro costo non viene attratto da quello di questi ultimi. Ma, nel caso in cui le tapparelle (o gli altri sistemi oscuranti) o le zanzariere siano strutturalmente integrate negli infissi, il loro valore, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, confluisce in quello dei beni significativi. Grate e inferriate, invece, sono sempre autonome e vanno in ogni caso al 10 per cento.

Sulla determinazione del valore specifico dei beni significativi, la circolare precisa che da questo deve essere escluso il
mark-up, vale a dire il margine aggiunto dal prestatore al costo di produzione o al costo di acquisizione del bene: ciò che conta è solo il costo “originario”.

Per quanto riguarda le indicazioni sulla fatturazione, si legge che il prestatore è tenuto a indicare puntualmente, oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, anche il valore degli stessi beni, evidenziando separatamente l’ammontare dell’imposta con applicazione dell’aliquota del 10% e quello risultante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria.
 
La clausola di salvaguardia
La circolare, infine, chiarisce che, trattandosi di norma di interpretazione autentica, la stessa ha efficacia retroattiva. Tuttavia, i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione, mentre quelle già operate andranno abbandonate, sempre che il rapporto non sia esaurito; in ogni caso, non è rimborsabile l’eventuale maggiore imposta applicata sulle operazioni effettuate entro quella data.

sabato 6 gennaio 2018

Confedilizia a Renzi: bene l’intervento sulla prima casa, ma i 20 miliardi di Imu e Tasi sugli altri immobili sono devastanti

Marco segnala la dichiarazione del presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa

“Matteo Renzi scrive su Facebook: «Chi ha la casa di lusso o la seconda casa paga l’Imu, chi ha la prima non più». Comprendiamo la soddisfazione del Segretario del Partito democratico per una misura varata dal suo Governo, della quale gli va dato atto, anche se le prime case ancora soggette a tassazione sono di lusso solo nella fantasia del legislatore. Ciò di cui invece non ci capacitiamo è la mancata comprensione dei danni che da ben sei anni sta producendo l’ipertassazione patrimoniale su tutti gli immobili diversi dalla prima casa, anch’essi – per usare le parole di Renzi – «beni rifugio del ceto medio». Stiamo parlando dei 20/21 miliardi di euro di Imu e Tasi che ogni anno sono chiamati a versare i proprietari di abitazioni affittate, locali commerciali, uffici, case di villeggiatura. Le conseguenze prodotte da questa fiscalità esagerata – che, sommata a quella sui redditi immobiliari e sulle compravendite, porta a 50 miliardi il carico annuale sul settore – sono evidenti per chiunque voglia vederle: valori crollati, risparmio delle famiglie distrutto, imprese costrette alla chiusura, posti di lavoro perduti, negozi sfitti in continuo aumento, consumi limitati. Se la campagna elettorale vedrà l’attenzione al settore immobiliare concentrarsi sull’annosa – e facile – disputa sulla prima casa, non c’è da avere speranze per la prossima legislatura. La politica deve comprendere che vanno pensate misure per il settore immobiliare, che potrà tornare ad essere motore di crescita e di sviluppo quando sarà liberato dalla morsa, non solo fiscale, che lo frena”.

giovedì 26 ottobre 2017

A Vergato, all'asta immobili e terreno edificabile.

Il Comune di Vergato rende noto che è indetto “Avviso pubblico per l’alienazione di immobili siti in Vergato mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete al massimo rialzo” di seguito riportati:
  
LOTTO N. 01
Lotto di terreno edificabile sito in Vergato , Via della Costituzione snc;
Dati catastali: Foglio 44 Mappale 123, 124;
Consistenza: 816,00 mq;
Capacità edificatoria: 258,00 mq di Superficie complessiva (Sc);
Ambito urbanistico: “Territorio Urbanizzato” (PSC), “Ambiti Urbani Consolidati, Tessuti insediativi a media densità, a prevalente destinazione residenziale, AUC.2”/“Rete principale di rilevo locale, MOB. VL” (RUE);
Importo base d’asta: euro 39.000,00;
Destinazione d’uso: prevalentemente residenziale;
Deposito cauzionale: euro 3.900,00;

LOTTO N. 02
Immobile sito in Vergato , Località Calvenzano, Ca’ Dorello, Via Casa Luigetto n. 122/b;
Dati catastali: Foglio 39 Mappale 174 Subalterno 2, 3;
Consistenza: 171,30 mq;
Ambito urbanistico: “Territorio Rurale” (PSC), “Insediamenti prevalentemente residenziali in territorio rurale, IR” (RUE);
Destinazione d’uso: residenziale;
Importo base d’asta: euro 158.032,00;
Deposito cauzionale: euro 15.803,20;

LOTTO N. 03
Immobile sito in Vergato , Località Cereglio, Via Provinciale n. 13;
Dati catastali: Foglio 33 Mappale 271 Subalterno 1, 2, 3, 4, 5, 6;
Consistenza: 441,74 mq;
Ambito urbanistico: “Territorio Urbanizzato” (PSC), “Ambiti Urbani Consolidati, Tessuti insediativi a media densità, a prevalente destinazione residenziale, AUC.2”;
Destinazione d’uso: residenziale;
Importo base d’asta: euro 106.307,29;
Deposito cauzionale: euro 10.360,72;

LOTTO N. 04
Immobile sito in Vergato , Località Cereglio, Via F.lli Benassi n. 2;
Dati catastali: Foglio 20 Mappale 291 Subalterno 1, 2, 3;
Consistenza: 255,20 mq;
Ambito urbanistico: “Territorio Urbanizzato” (PSC), “Ambiti Urbani Consolidati, Tessuti insediativi a media densità, a prevalente destinazione residenziale, AUC.2”;
Destinazione d’uso: residenziale;
Importo base d’asta: euro 229.680,00;
Deposito cauzionale: euro 22.980,00;

LOTTO N. 05
n. 4 unità immobiliari site in Vergato , Località Pieve Amore, Via Provinciale n. 9;
Dati catastali: Foglio 17 Mappale 219 Subalterno 2, 3, 5, 6;
Consistenza: 278,68 mq;
Ambito urbanistico: “Territorio Rurale” (PSC), “Insediamenti prevalentemente residenziali in territorio rurale, IR” (RUE);
Destinazione d’uso: residenziale;
Importo base d’asta: euro 174.192,72;
Deposito cauzionale: euro 14.419,17;

Si informano gli interessati che le offerte dovranno pervenire secondo le modalità fissate dall’Avviso pubblico e a mezzo di consegna diretta al Comune di Vergato, Piazza Capitani della Montagna n. 1, Ufficio Protocollo, entro il giorno VENERDI’ 06 OTTOBRE 2017 alle ore 12:30.

ALLEGATI:

L'esatta individuazione dei beni immobili, i rilievi planimetrici, le valutazioni di stima e l’inquadramento normativo, è quella riportata nella Relazione di stima depositata in atti, accessibili a chiunque ne sia interessato, presso l’ Unità Operativa “Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio” del Comune di Vergato, sita P.zza Capitani della Montagna, n. 1 oppure mediante richiesta all'indirizzo mail sue@comune.vergato.bo.it

Per le visite agli immobili oggetto del presente “Avviso pubblico” gli interessati dovranno fissare appuntamento contattando presso la segreteria dell’Unità Operativa Comunale competente la Sig.ra Aldrovandi Paola tel. 051.6746708.

Si comunica che, in relazione al procedimento in oggetto:
·       l' Amministrazione competente è il Comune di Vergato;
·       l' Ufficio competente è l’ Unità Operativa “Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio”;
·       il Responsabile della U.O. “Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio” è l’ Arch. Lenzi Katia, mail katia.lenzi@comune.vergato.bo.it
·       il Responsabile del Procedimento è l’ Arch. Facciorusso Giovanni, tel. 051.6746726, mail: giovanni.facciorusso@comune.vergato.bo.it
·       l'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è lo Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.), che riceve dal lunedì al venerdì previo appuntamento al 051.6746708.





domenica 29 novembre 2015

Per 57 milioni di immobili la superficie entra in visura. Niente più calcoli, nero su bianco anche i metri quadrati ai fini TARI.

Riceviamo e pubblichiamo:

Da oggi l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi A, B e C. Una novità che semplifica la vita ai proprietari di 57 milioni di immobili, mettendo a loro disposizione un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici. Arriva direttamente in visura anche la superficie ai fini TARI, per consentire ai cittadini di verificare con facilità i dati utilizzati dai Comuni ai fini del controllo della tassa rifiuti.
Visure catastali, la superficie è “di casa” - Oltre ai dati identificativi dell’immobile (Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno), e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), da oggi sarà riportata direttamente in visura anche la superficie catastale, calcolata come stabilito dal Dpr n. 138/1998. Per gli stessi immobili sarà, inoltre, riportata la superficie ai fini TARI che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza.Metri quadrati TARI, a ciascuno il suo dato - Le visure si arricchiscono di un’altra informazione importante per i cittadini: la superficie ai fini TARI. Ciascun proprietario avrà così a portata di mano anche questa informazione, fornita dall’Agenzia delle Entrate ai Comuni grazie ai flussi di interscambio dati già attivi. In caso di incoerenza tra la planimetria conservata agli atti del catasto e la superficie calcolata, i cittadini interessati potranno inviare le proprie osservazioni, attraverso il sito dell’Agenzia, e contribuire quindi a migliorare la qualità delle banche dati. Già dal 2013 i Comuni possono segnalare errori di superficie riscontrati su immobili presenti nella banca dati catastale.Dalla sperimentazione alle ulteriori opportunità di allineamento delle banche dati La novità, che arriva al termine di un periodo di sperimentazione che ha coinvolto gli Uffici Provinciali-Territorio di Brindisi, Foggia e Ravenna, non si applica, per il momento, a un limitato numero di immobili che presentano un dato di superficie “incoerente”, in attesa delle opportune verifiche nell’ambito delle attività di allineamento delle banche dati. Quanto agli immobili non dotati di planimetria, che risalgono per lo più alla fase dell’impianto del Catasto edilizio urbano e che sono, per tale motivo, privi anche del dato relativo alla superficie, i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, per l’inserimento in atti della planimetria catastale. Tale adempimento è, comunque, necessario, in quanto, in caso di vendita dell’immobile, il proprietario è tenuto ad attestare “la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie”, come previsto dall’art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010.Roma, 9 novembre 2015
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martedì 24 novembre 2015

Per 57 milioni di immobili la superficie entra in visura Niente più calcoli, nero su bianco anche i metri quadrati ai fini TARI


Ci è stata sollecitata la pubblicazione:

Da oggi l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi A, B e C. Una novità che semplifica la vita ai proprietari di 57 milioni di immobili, mettendo a loro disposizione
un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici. Arriva direttamente in visura anche la superficie ai fini TARI, per consentire ai cittadini di verificare con facilità i dati
utilizzati dai Comuni ai fini del controllo della tassa rifiuti.
Visure catastali, la superficie è 'di casa' - Oltre ai dati identificativi dell’immobile (Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno), e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), da oggi sarà riportata
direttamente in visura anche la superficie catastale, calcolata come stabilito dal Dpr n.138/1998. Per gli stessi immobili sarà, inoltre, riportata la superficie ai fini TARI che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree
scoperte di pertinenza.
Metri quadrati TARI, a ciascuno il suo dato - Le visure si arricchiscono di un’altra  informazione importante per i cittadini: la superficie ai fini TARI. Ciascun proprietario avrà così a portata di mano anche questa informazione, fornita dall’Agenzia delle
Entrate ai Comuni grazie ai flussi di interscambio dati già attivi. In caso di incoerenza tra la planimetria conservata agli atti del catasto e la superficie calcolata, i cittadini interessati potranno inviare le proprie osservazioni, attraverso il sito dell’Agenzia, e contribuire quindi a migliorare la qualità delle banche dati. Già dal 2013 i Comuni possono segnalare errori di superficie riscontrati su immobili presenti nella banca dati  catastale.

Dalla sperimentazione alle ulteriori opportunità di allineamento delle banche dati -
La novità, che arriva al termine di un periodo di sperimentazione che ha coinvolto gli Uffici Provinciali-Territorio di Brindisi, Foggia e Ravenna, non si applica, per il momento, a un limitato numero di immobili che presentano un dato di superficie “incoerente”, in attesa delle opportune verifiche nell’ambito delle attività di allineamento delle banche dati. Quanto agli immobili non dotati di planimetria, che risalgono per lo più alla fase dell’impianto del Catasto edilizio urbano e che sono, per tale motivo, privi anche del dato relativo alla superficie, i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, per l’inserimento in
atti della planimetria catastale. Tale adempimento è, comunque, necessario, in quanto, in caso di vendita dell’immobile, il proprietario è tenuto ad attestare “la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie”, come previsto dall’art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010.

martedì 18 novembre 2014

A Marzabotto, la soluzione per tutti i mali dell’immobile.




Marzabotto da pochi mesi ospita il ‘poliambulatorio dell’immobiliare’ , una nuova struttura in grado di dare risposte a tutte le esigenze del settore grazie a un pool di ‘giovani e qualificati professionisti’ tutti con una esperienza pluriennale alle spalle, ma soprattutto dotati di una dedizione alla professione prossima all’entusiasmo tipica di chi ha fatto una scelta innovativa e ne vuole dimostrare la validità.
La nuova  ’opportunità offerta ai proprietari di immobili’, ancor poco nota,  è annunciata da un cartello accanto all’ufficio del gruppo nel centro cittadino, dove gli esperti accolgono  i ‘sofferenti ‘ per valutare ‘la cura’ del caso.
Da bravi professionisti, sanno soddisfare il ‘cliente’ nel migliore dei modi, sono disponibili e con una dialettica accattivante, semplice e rassicurante. Amano parlare per conoscere e farsi conoscere, consapevoli che il miglior veicolo pubblicitario e l’esito soddisfacente di un intervento che il beneficiario, anche inconsapevolmente, riferisce ai conoscenti e agli amici.
Parlando con loro si apprende poi che a portare il gruppo a formarsi  sono stati i frequenti contatti di lavoro cui erano chiamati. L’apprezzamento reciproco verificato sul campo li ha quasi ‘naturalmente’ orientati ad ‘associarsi’ nella certezza di poter divenire un gruppo affidabile per una categoria, quella dei proprietari immobiliari, lasciata spesso  indifesa a fronte di una montagna di provvedimenti e di adempimenti. L’Uppi è divenuta altrettanto naturalmente la base organizzativa e identificativa del neonato pool di giovani professionisti.
“Operiamo nel territorio da anni,” spiegano i dottori del mattone. “Ci siamo riuniti in una sede a Marzabotto dove le nostre diverse conoscenze  sono in grado di affrontare tutte le tematiche relative all’immobiliare, dalla vendita alla tutela legale, dalla gestione alla amministrazione, fino alla denuncia dei redditi. Siamo inoltre in grado di dare risposta ad ogni interrogativo e appoggio  per la soluzione di ogni problema del settore”.

Ma ecco i protagonisti:

Alberto Bazzanini, geometra, è il ‘topo di catasto ’ del gruppo. Si occupa di progettazione, direzione lavori e ovviamente di ‘pratiche catastali’.

Patrizia Rami e Alessandro Travaglia, entrambi avvocati, offrono consulenza legale. Patrizia porta in dote una esperienza decennale  in un ufficio notarile. Alessandro, con la sua laurea targata 110 e lode, è il punto di riferimento certo sulla conoscenza  dell’ordinamento legislativo e delle disposizioni dei regolamenti in materia.

Michele Poli, geometra, offre consulenza sulla gestione condomini. Egli stesso è un gestore di condomini , oltre che imprenditore edile.

La consulente tributaria è la dottoressa in Economia e Commercio Alis Nassiri, marzabottese  di genitori iraniani, cui sono affidate principalmente le denunce dei redditi e il calcolo delle varie imposte.

Infine Francesca Cacciari, conosciutissima perché opera in zona da molto tempo, con efficacia, professionalità e con arguta attenzione, segue principalmente compra-vendita e collocazione di immobili. 

sabato 31 maggio 2014

Arriva il nuovo «libretto impianto» . Ecco un breve vademecum con tutte le novità.



di Angelo Pesce

Proprietari di casa ed amministratori di condominio segnatevi questa data: 1° giugno 2014. Fra pochi giorni, ogni impianto di riscaldamento e raffrescamento, dovrà essere accompagnato da una nuova carta di identità in grado di raccontare tutta la vita dell'apparecchio (installazione, verifiche, rottamazione).
I proprietari dell'impianto devono scaricare e compilare il libretto, i tecnici che eseguono le manutenzioni, devono invece preparare i rapporti di efficienza energetica. I nuovi obblighi introdotti dal Dpr 74/2013 valgono anche per chi la caldaia o il condizionatore installati in casa e non solo per le nuove installazioni. Multe salate- da 500 a 3mila euro- per chi non si adegua alla nuova normativa.
Soggetti coinvolti
·         utente del piccolo impianto (singola unità immobiliare);
·         amministratore di condominio o ditta abilitata (terzo responsabile) per gli edifici condominiali
Obblighi
·         l'obbligo (che scatta dal 1° giugno), è a carico di chi ha la responsabilità dell'impianto (utente, in caso di apparati singoli, amministratore o terzo responsabile per gli altri impianti); dovranno aggiornare il vecchio libretto al nuovo modello o produrre (in caso di condizionatore) il libretto;
·         per quanto riguarda il rapporto di controllo sull'efficienza energetica, l'obbligo ricade sul manutentore o su chi effettua interventi che ne modificano il rendimento energetico
Impianti
·         tutte le tipologie di impianti termici per la climatizzazione (invernale ed estiva) e per la produzione di acqua calda sanitaria, hanno l'obbligo del libretto;
·         gli impianti soggetti a verifiche periodiche per legge a seconda della potenza e tipologia dell'impianto (riscaldamento con potenza > 10Kw; condizionamento con potenza > 12KW), dovranno dotarsi di rapporto di controllo: questi si suddividono in:
- riscaldamento a fiamma e combustione;
- condizionamento;
- teleriscaldamento;
- co e trigenerazione
Libretto d'impianto e rapporto di controllo dell'efficienza energetica
·         il libretto diventa unico (non più distinto fra libretto d'impianto e di centrale); in esso vanno indicati tutti i dati relativi all'impianto, la sostituzione di eventuali componenti, gli interventi di manutenzione e controllo, i valori di rendimento, i dati dei proprietari (anche quando dovessero variare)
·         laddove gli impianti sono soggetti a controlli periodici di efficienza energetica, dovranno dotarsi, al termine della verifica, di un rapporto di controllo compilato dal manutentore secondo i nuovi schemi diffusi dal Governo;