lunedì 9 ottobre 2023

Gli sconti sulle spese sanitarie, tutte le novità nella guida online

Tra le tante, i nuovi riferimenti normativi per individuare i prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico e quindi agevolabili 

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informa: 

Il rimborso dell’onere sostenuto per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive, ottenuto tramite il “bonus vista” comporta l’impossibilita di detrarre l’intera spesa. E ancora, la detraibilità dei costi sopportati per le mascherine protettive è garantita solo se queste rientrano fra i dispositivi medici individuati dal ministero della Salute e rispettano i requisiti di marcatura Ce. Questo e altro nella guida “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie" aggiornata e pubblicata nella sezione “l’Agenzia informa” del sito delle Entrate e su questa rivista.


Tra le principali novità, come anticipato, c’è quella relativa all’acquisto di occhiali e lenti a contatto da vista. A tal proposito ricordiamo che il Bilancio per il 2021 (articolo 1, commi da 437 a 439, legge n. 178/2020) ha previsto, in favore di contribuenti appartenenti a nuclei familiari aventi un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 10mila euro annui, l’erogazione di un contributo di 50 euro (in forma di voucher una tantum) per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. Ebbene, per coloro che hanno ricevuto nel 2022 questo contributo (il “bonus vista”) la spesa detraibile da indicare in dichiarazione dei redditi è pari all’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto degli occhiali da vista o delle lenti a contatto correttive al netto dell’importo del bonus stesso.

Il vademecum accoglie anche le indicazioni per usufruire della detrazione Irpef della spesa sostenuta per l’acquisto delle “mascherine chirurgiche”, di quelle “Ffp2 e Ffp3” e anche per l’esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati.
In merito alle prime è necessario verificare se la singola tipologia di mascherina protettiva rientri fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della salute e rispetti i requisiti di marcatura Ce.
Per quanto riguarda, invece, i tamponi, la guida specifica che, ai fini dello sconto fiscale, l’obbligo di pagamento tracciato per tali spese sussiste solo se le prestazioni sono eseguite da strutture private non accreditate al Servizio sanitario nazionale. Per i tamponi e i test eseguiti in farmacia le spese sono detraibili anche se pagate in contanti, considerato che le farmacie (sia pubbliche sia private) operano in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale.
I tamponi rapidi di autodiagnosi, cioè i dispositivi destinati ad essere utilizzati in ambito domestico, non sono compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune emanato dal Ministero della salute.
Pertanto, se il documento di spesa non riporta il codice AD, che attesta la trasmissione al sistema Tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, per richiedere la detrazione Irpef è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura Ce del dispositivo e la conformità alla normativa europea.

Infine, segnaliamo che per individuare i prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, all’attualità, è necessario far riferimento anche ai regolamenti europei Ue/2017/745 e Ue/2017/746 recepiti, rispettivamente, dai Dlgs nn. 137/2022 e 138/2022.

(Segnalato da Dubbio)

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