Tra le tante, i nuovi riferimenti normativi per individuare i prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico e quindi agevolabili
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Il rimborso dell’onere sostenuto per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive, ottenuto tramite il “bonus vista” comporta l’impossibilita di detrarre l’intera spesa. E ancora, la detraibilità dei costi sopportati per le mascherine protettive è garantita solo se queste rientrano fra i dispositivi medici individuati dal ministero della Salute e rispettano i requisiti di marcatura Ce. Questo e altro nella guida “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie" aggiornata e pubblicata nella sezione “l’Agenzia informa” del sito delle Entrate e su questa rivista.
Tra le principali novità, come anticipato, c’è quella relativa all’acquisto di
occhiali e lenti a contatto da vista. A tal proposito ricordiamo che il Bilancio
per il 2021 (articolo 1, commi da 437 a 439, legge n. 178/2020) ha previsto, in
favore di contribuenti appartenenti a nuclei familiari aventi un valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 10mila
euro annui, l’erogazione di un contributo di 50 euro (in forma di voucher
una tantum) per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto
correttive. Ebbene, per coloro che hanno ricevuto nel 2022 questo contributo
(il “bonus vista”) la spesa detraibile da indicare in dichiarazione
dei redditi è pari all’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto degli
occhiali da vista o delle lenti a contatto correttive al netto dell’importo
del bonus stesso.
Il vademecum accoglie anche le indicazioni per usufruire della detrazione Irpef
della spesa sostenuta per l’acquisto delle “mascherine chirurgiche”, di quelle
“Ffp2 e Ffp3” e anche per l’esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2,
eseguiti da laboratori pubblici o privati.
In merito alle prime è necessario verificare se la singola tipologia di
mascherina protettiva rientri fra i dispositivi medici individuati dal
Ministero della salute e rispetti i requisiti di marcatura Ce.
Per quanto riguarda, invece, i tamponi, la guida specifica che, ai fini dello
sconto fiscale, l’obbligo di pagamento tracciato per tali spese sussiste solo
se le prestazioni sono eseguite da strutture private non accreditate al
Servizio sanitario nazionale. Per i tamponi e i test eseguiti in farmacia le
spese sono detraibili anche se pagate in contanti, considerato che le farmacie
(sia pubbliche sia private) operano in regime di convenzionamento con il
Servizio sanitario nazionale.
I tamponi rapidi di autodiagnosi, cioè i dispositivi destinati ad essere
utilizzati in ambito domestico, non sono compresi nell’elenco dei dispositivi
di uso più comune emanato dal Ministero della salute.
Pertanto, se il documento di spesa non riporta il codice AD, che attesta la
trasmissione al sistema Tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici,
per richiedere la detrazione Irpef è necessario conservare la documentazione
dalla quale risulti la marcatura Ce del dispositivo e la conformità alla
normativa europea.
Infine, segnaliamo che per individuare i prodotti che rispondono alla
definizione di dispositivo medico, all’attualità, è necessario far riferimento
anche ai regolamenti europei Ue/2017/745 e Ue/2017/746 recepiti,
rispettivamente, dai Dlgs nn. 137/2022 e 138/2022.
(Segnalato da Dubbio)
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