mercoledì 11 marzo 2020

Assunzioni straordinarie per combattere il coronavirus


Si cercano medici anche tra gli specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione
 
Il Presidente della Repubblica ha 
emanato il seguente decreto-legge:   
 
                               Art. 1 
 
Misure straordinarie per l'assunzione 
degli specializzandi e  per  il
  conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo a personale sanitario  
 1. Al fine di far fronte alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli
essenziali  di  assistenza   nonche'   per   assicurare   sull'intero
territorio nazionale un incremento dei posti  letto  per  la  terapia
intensiva e sub intensiva necessari alla cura  dei  pazienti  affetti
dal predetto virus, le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato  dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono: 
  a) procedere al  reclutamento  delle  professioni  sanitarie,  come
individuate  dall'articolo  1  del  decreto  legislativo   del   Capo
provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive
modificazioni e dalla legge 18 febbraio  1989,  n.  56  e  successive
modificazioni, nonche' di medici specializzandi, iscritti  all'ultimo
e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione,  anche
ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di  lavoro
autonomo, anche  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  di
durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare
dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  all'articolo  6  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici  specializzandi  restano
iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e  continuano
a percepire  il  trattamento  economico  previsto  dal  contratto  di
formazione   medico   specialistica,   integrato   dagli   emolumenti
corrisposti  per  l'attivita'  lavorativa  svolta.  Il   periodo   di
attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo
stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo  di  studi  che
conduce  al  conseguimento  del  diploma  di   specializzazione.   Le
Universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il
recupero  delle  attivita'  formative,  teoriche   e   assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi  formativi  previsti.  I
predetti incarichi,  qualora  necessario,  possono  essere  conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti  dalla  legislazione  vigente  in
materia  di  spesa   di   personale,   nei   limiti   delle   risorse
complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di  cui
all'articolo 17; 
  b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma  548-bis,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con  le  modalita'
ivi previste anche per quanto riguarda il  trattamento  economico  da
riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro  ivi  previsto.  Le
assunzioni di cui alla presente lettera devono  avvenire  nell'ambito
delle strutture  accreditate  della  rete  formativa  e  la  relativa
attivita' deve essere coerente con il progetto  formativo  deliberato
dal consiglio della scuola di specializzazione. 
  2. I  contratti  di  lavoro  autonomo,  stipulati  in  assenza  dei
presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto.  L'attivita'  di
lavoro prestata ai sensi del presente articolo per  tutta  la  durata
dello  stato  d'emergenza,  integra  il   requisito   dell'anzianita'
lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del  decreto  legislativo
25 maggio 2017, n. 75. 
  3. Gli  incarichi  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
conferiti anche  ai  laureati  in  medicina  e  chirurgia,  abilitati
all'esercizio  della  professione  medica  e  iscritti  agli   ordini
professionali. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai laureati
in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza  italiana,
abilitati all'esercizio della professione medica secondo i rispettivi
ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo. 
  5. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto  dal  comma
2, gli incarichi di cui ai commi 1,  lettera  a)  conferiti,  per  le
medesime finalita', dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario
nazionale  sino  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
decreto-legge, fermo il limite di durata ivi previsto. 
  6. Fino al 31 luglio 2020, al fine  di  far  fronte  alle  esigenze
straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e  di
garantire i  livelli  essenziali  di  assistenza,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  Bolzano,  in  deroga  all'articolo  5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  all'articolo  7
del  decreto  legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   verificata
l'impossibilita' di assumere personale, anche  facendo  ricorso  agli
idonei in graduatorie  in  vigore,  possono  conferire  incarichi  di
lavoro autonomo, con durata non superiore ai  sei  mesi,  e  comunque
entro il termine dello stato di emergenza  a  personale  medico  e  a
personale infermieristico, collocato in  quiescenza,  anche  ove  non
iscritto  al  competente  albo  professionale  in   conseguenza   del
collocamento a riposo.  I  predetti  incarichi,  qualora  necessario,
possono essere conferiti anche in deroga ai  vincoli  previsti  dalla
legislazione vigente in materia di spesa  di  personale,  nei  limiti
delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione  con  il
decreto di cui all'articolo 17. Agli incarichi  di  cui  al  presente
comma non si applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo
e trattamento pensionistico di cui  all'articolo  14,  comma  3,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
 
 

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