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lunedì 24 febbraio 2020

Bonus facciate, online il video per farsi un’idea in tre minuti

Una funzionaria dell’Agenzia illustra la nuova detrazione del 90%, in chiaro chi può richiederla e i principali documenti da conservare, gli interventi agevolabili e le modalità di pagamento

video bonus facciate        Dubbio segnala
Vuoi sapere se puoi richiedere il bonus facciate e come ottenerlo? Te lo raccontiamo in 3 minuti. È online, sui canali social dell’Agenzia delle entrate, un video che riassume la novità della maxi-detrazione per i lavori sulle facciate esterne degli edifici. Il filmato è dedicato ai “socialnauti” interessati alla detrazione del 90%, estesa anche alle imprese.
Nel video una funzionaria dell’Agenzia ripercorre in cosa consiste l’agevolazione, la platea dei possibili beneficiari e le modalità di pagamento per ottenere il
bonus. La detrazione del 90% riguarda le spese sostenute per gli interventi sulle facciate esterne degli edifici. Possono rientrare nel beneficio anche le facciate interne, ma solo se visibili dalla strada.
L’agevolazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e vale per tutte le categorie catastali di fabbricati, anche quelli strumentali. Sono agevolabili le spese documentate, sostenute nel 2020, senza limite massimo di spesa.
 
Quali gli interventi ammessi?
Gli interventi agevolabili – precisa il filmato – devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Vale anche la sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Sono agevolabili, ad esempio, gli interventi per decoro urbano come i lavori su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni. Sono ammesse anche le spese per le connesse perizie, per installare ponteggi o per lo smaltimento materiali.
Sono esclusi, invece, gli interventi su superfici confinanti con chiostrine, cortili e spazi interni, a eccezione di quelle visibili dalla strada.
Restano fuori anche le spese per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
 
Chi può richiederlo?
Il contribuente che possiede o detiene un immobile che si trova in un centro storico o nelle zone limitrofe, rispettivamente nelle zone A e B o in aree assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi urbani.
Può richiederlo il proprietario dell’immobile, ma anche l’usufruttuario o il comodatario, l’inquilino, – precisa il filmato – in caso di locazione già registrata all’avvio dei lavori o al momento della spesa se precedente all’inizio lavori. Tra gli altri, i familiari conviventi e i conviventi di fatto, a determinate condizioni.
Il possesso o la detenzione dell’immobile deve risultare da un titolo idoneo.
 
Come pagare?
Per avere il
bonus occorre pagare con bonifico bancario o postale (anche online), a eccezione delle imprese.
Il filmato ricorda di specificare:
  • causale versamento
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • partita Iva o codice fiscale del destinatario del bonifico (ad esempio la ditta o il professionista che ha effettuato i lavori).
 
È possibile utilizzare i bonifici bancari già predisposti dalle banche per l’
eco-bonus o il bonus ristrutturazione edilizia.

Il video propone una
check list dei principali documenti da conservare per ottenere la detrazione, tra i quali:
  • fatture comprovanti le spese sostenute per gli interventi
  • ricevuta del bonifico bancario o postale con cui è stato effettuato il pagamento. 
Se gli interventi sono stati effettuati su parti comuni di edifici condominiali:
  • copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile:
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. 
Nel filmato la funzionaria spiega anche che, nel caso di interventi sulle parti comuni di un edificio in condominio, è l’amministratore, o il condomino delegato, a effettuare gli adempimenti per avere il bonus.

Il filmato rimanda, per approfondimenti, alla guida dedicata, presente sul sito dell’Agenzia.
Il video, autoprodotto e realizzato dal
social media team dell’Agenzia, è online sugli account social delle Entrate.


martedì 18 febbraio 2020

'Bonus Facciate', i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

On line una guida con tutte le indicazioni utili

Dubbio sollecita:

Pubblicate le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per usufruire del cosiddetto “bonus facciate”, la detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, prevista dalla Legge di Bilancio 2020. La circolare n. 2/E di oggi fornisce, infatti, i primi chiarimenti sugli adempimenti da seguire, sugli interventi agevolabili e sui soggetti che possono accedere al beneficio. Pronta anche una guida che fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere ai contribuenti di fruire della detrazione d’imposta dedicata al restauro delle facciate degli edifici. La guida è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.
 
Ai fini del riconoscimento del bonus, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Tra i lavori agevolabili rientrano quelli per il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio, inclusa la mera tinteggiatura o pulitura della superficie, e lo stesso vale per i balconi o per eventuali fregi esterni. E ancora, lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio. Beneficiano della detrazione anche le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, ad esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, ecc. Anche gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio rientrano nel campo del bonus facciate. Tali lavori devono però soddisfare i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.
 
Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
 
Per il calcolo della detrazione, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si deve far riferimento al criterio di cassa, ovvero, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, ma con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà sì la fruizione del “bonus facciate” ma solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020. Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, si guarderà al “criterio di competenza” e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
 
Per godere dell’agevolazione, i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, devono effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Inoltre, è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. L’Agenzia ricorda che possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche e Poste spa per il pagamento delle spese ai fini dell’Ecobonus o della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia. Per gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio si applicano anche le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l’Ecobonus dal decreto 19 febbraio 2007 e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all’ENEA, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. È obbligatorio, infine, conservare ed esibire, se richiesta dagli uffici, tutta la documentazione indicata nella circolare di oggi, tra cui i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, la copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, ecc.