Le nuove regole per il contenimento del contagio. Emilia Romagna in zona gialla dal 10 gennaio
La Città Metropolitana informa:
Con il Decreto legge del 7 gennaio 2022 il Governo ha introdotto l'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per chi ha compiuto 50 anni e stabilito nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luogi di lavoro e nelle scuole.
Dal 10 gennaio (Decreto legge 30 dicembre)
scattano ulteriori regole per l'accesso a diversi servizi come bar,
ristoranti e trasporto e la nostra regione entra in zona gialla
insieme ad Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Piemonte, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
Di seguito una sintesi di quanto stabilito dal Governo e
dalla Regione per il contenimento del contagio da Covid-19.
Green pass rafforzato (si ottiene con la vaccinazione
o con la guarigione dall’infezione da Coronavirus)
Dal 10 gennaio sarà necessario possedere il
certificato verde rafforzato per:
- consumare in bar e ristoranti anche
all’aperto e al banco
- salire su tutti i mezzi di trasporto, a
lunga percorrenza e non (aerei, treni, navi, metropolitana, autobus e
tram) dove è necessario indossare la mascherina FFP2
- soggiornare negli hotel e nelle
altre strutture ricettive(bed and breakfast
e ostelli…)
- partecipare a cerimonie civili
e religiose
- accedere a piscine, palestre
al chiuso
- musei e mostre
- per centri culturali, centri
sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia),
- centri benessere, centri
termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività
riabilitative o terapeutiche),
- parchi tematici e di
divertimento;
- sale gioco, sale scommesse,
sale bingo e casinò.
Green pass base (si ottiene anche solo con il
tampone, che continua ad avere una durata di 48 ore se antigenico e 72 se
molecolare)
Dal 20 gennaio il certificato verde base sarà
richiesto per accedere ai locali di barbieri, parrucchieri ed estetisti.
Dal 1° febbraio sarà richiesto anche per
l’accesso a uffici pubblici, banche, poste e negozi.
Eventi, feste, discoteche
Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti,
comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Saranno
chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Ingressi di visitatori in strutture
socio-sanitarie e Rsa
Dal 30 dicembre è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali,
socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo con Green pass rafforzato e
tampone negativo, oppure vaccinazione con terza dose.
Mascherine
Su tutto il territorio nazionale (anche in zona bianca) è obbligatorio
indossare le mascherine anche all’aperto fino al 31 gennaio 2022. Inoltre,
devono essere indossate in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria
abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).
L’obbligo non è comunque previsto per:
- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non
possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona con
disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi
debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare
la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
- mentre si effettua l’attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui
è consentito;
- quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le
circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da
persone non conviventi.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è
obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno
delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
Quando è obbligatorio
indossare la mascherina FFP2:
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o
all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali
di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o
all’aperto
- per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti
adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di
trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta
Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di
due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente;
funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole
paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
- per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso
confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non
sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo
giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.
Quarantena e isolamento
Le nuove norme sulla
quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo
al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in
vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.
Contatto stretto con un soggetto
confermato positivo al COVID-19, la quarantena
preventiva non si applica:
- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza
richiamo) da 120 giorni o meno;
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino
(cosiddetta “terza dose” o “booster”).
A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con
obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo
all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo
giorno dall’ultimo contatto).
È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso
centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto
negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del
periodo di auto-sorveglianza.
Ai contatti stretti che abbiano
completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano
comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica
una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o
antigenico negativo al quinto giorno.
Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale
primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14
giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime
esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo
giorno.
Ai soggetti contagiati che abbiano
precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo
vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni
purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3
giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un
test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Test rapido in farmacia per chiusura isolamento/quarantena
Grazie all’accordo con le associazioni delle farmacie, da lunedì 10 gennaio in Emilia-Romagna le persone senza sintomi Covid 19 possono
recarsi nelle farmacie convenzionate per eseguire il test antigenico rapido nasale.
Lo potranno fare purché rientranti nei seguenti casi: per effettuare uno screening di controllo oppure,
se asintomatiche e in quarantena per aver avuto un contatto stretto con un caso
di Covid, per chiudere il periodo
di quarantena stessa (entro
24 ore riceveranno in modalità automatica dall’azienda sanitaria
il referto di chiusura del caso e riattivazione del Green pass).
Nel caso poi per queste persone il test risulti positivo,
potranno effettuare il test antigenico rapido nasale sempre in farmacia dopo 10
giorni per la chiusura del periodo
di isolamento o dopo 7 giorni nel caso si tratti di persona
vaccinata con terza dose (booster), che abbia completato il ciclo primario o
sia guarita dal Covid, sempre da meno di 4 mesi.
I tamponi eseguiti per chiusura
quarantena o isolamento sono a
carico del Servizio sanitario.
Nell’accordo con le farmacie rientra anche un punto relativo
alle scuole. Potranno
infatti fare il test antigenico rapido gli studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado nella cui classe
si sia verificato un caso COVID, su richiesta del medico di medicina generale o
del pediatra. In particolare, potranno fare il primo test nel momento in cui
viene rilevata la presenza di un positivo e il secondo test a cinque giorni dal
primo. Il tampone sarà a carico della struttura commissariale.
Autotesting: avvio immediato della
quarantena col test rapido fatto in proprio
Per le persone
che abbiano eseguito da sole il test antigenico rapido nasale a
domicilio, in caso di esito positivo ci sarà la possibilità di registrare su un apposito portale della Regione -
attivo dal 17 gennaio - i risultati dell’autotest, avviando immediatamente
il periodo di isolamento.
In questo caso, potrà
essere utilizzato solo uno dei test rapidi validi in farmacia.
Inoltre, le persone che potranno ricorrere a questa opportunità dovranno
rientrare nelle seguenti casistiche: avere già ricevuto la seconda dose
vaccinale, indipendentemente dalla data della somministrazione; avere attivato
il Fascicolo sanitario elettronico
(FSE) o, nel caso di minori, essere associati al FSE del
genitore.
Il caricamento dell’esito avverrà attraverso l’inserimento della foto con il risultato del
test, la scelta del test usato dall’elenco di quelli validi, notizie
sul comportamento da tenere in caso di comparsa di sintomi, quelle sul tipo di
certificato che verrà inviato sul FSE da parte dei Dipartimenti di sanità pubblica.
Le persone che potranno fare l’autotesting in Emilia-Romagna sono tutte quelle che hanno concluso almeno il ciclo primario di vaccinazione. In questo modo sarà impossibile l'autotesting a chi non si è voluto vaccinare per contrarietà alla procedura.
3 commenti:
" NON è obbligatorio indossare la mascherina mentre SI MANGIA o SI BEVE " CHE INTUIZIONE GENIALE !!!
Tra ruolo dell’Agenzia delle Entrate, green pass e trattamento dei dati/profilazione di massa, stiamo correndo ad ampie falcate verso un sistema di punteggio sociale alla cinese.
Che schifazza!!
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