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giovedì 31 dicembre 2015

Dalla riforma del processo tributario, input a mediazione e conciliazione. Esteso l’istituto per risolvere in via stragiudiziale le controversie di valore fino a 20mila euro.

Segnalato da un lettore.

La circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015 illustra le novità introdotte in materia di contenzioso tributario dal Titolo II del Dlgs 156/2015 che - in attuazione della delega conferita al Governo con l’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 23/2014 - ha riformato la disciplina del processo tributario (Dlgs 546/1992) e ha apportato alcune modifiche all’ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria (Dlgs 545/1992).
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è fissata al 1° gennaio 2016
(1) , fatta eccezione – come si dirà più avanti – per quelle sulla immediata esecutività delle sentenze non definitive, recanti condanna al pagamento di somme a favore dei contribuenti ovvero relative ad atti derivanti da operazioni catastali, che si applicheranno a decorrere dal 1° giugno 2016.
Le maggiori novità affrontate dalla circolare attengono alle tematiche di seguito descritte.
 
Assistenza tecnica
In ordine all’assistenza tecnica, la cui disciplina è contenuta nell’articolo 12 del Dlgs 546/1992, la circolare evidenzia innanzitutto che è stato elevato, da 2.582,28 a 3mila euro, il valore dei giudizi nei quali il contribuente può stare personalmente, facendo a meno di un difensore abilitato.
Per le cause di valore superiore a 3mila euro, il nuovo comma 10 dell’articolo 12 richiama l’applicabilità dell’articolo 182 cpc, in tema di difetto di rappresentanza o di autorizzazione nell’ambito del processo civile. In conseguenza di tale rinvio, il giudice, in caso di difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione o di vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alla parte privata un termine entro il quale è possibile sanare i vizi riscontrati, con efficacia retroattiva.
(2)
Non sono tenuti a munirsi di difensore abilitato l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le regioni, le province, i comuni, nonché gli agenti e i concessionari privati della riscossione
(3).
Sono entrati a far parte dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica i dipendenti dei Caf, con esclusivo riferimento ai contenziosi scaturenti dall’attività da loro prestata ai contribuenti (ad esempio, disconoscimento di spese mediche indicate nella dichiarazione compilata e trasmessa dal medesimo Caf).

Infine, la gestione dell’elenco dei soggetti abilitati alla rappresentanza e assistenza in giudizio è affidata al dipartimento delle Finanze, sulla base delle modalità che saranno indicate da un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il ministro della Giustizia. L’articolo 12, comma 2, del Dlgs 156/2015 prevede che, fino all’approvazione del predetto Dm, restano applicabili le previgenti disposizioni di cui all’articolo 12 del Dlgs 546/1992. A tale riguardo, nella circolare si specifica che, considerato che il Dm concerne le modalità di tenuta dell’elenco dei difensori, le altre disposizioni sull’assistenza tecnica non interessate dall’emanazione dello stesso Dm entrano in vigore il 1° gennaio 2016 (in particolare, quella sul nuovo limite di valore di 3mila euro entro il quale i contribuenti possono stare in giudizio personalmente).
 
Spese di giudizio
In merito alle modifiche apportate all’articolo 15 del Dlgs 546/1992, nella circolare si osserva che nulla è cambiato rispetto al principio secondo cui le spese seguono la soccombenza, precisando che le nuove disposizioni stabiliscono che la compensazione è consentita soltanto “
in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate”.
Si evidenzia, inoltre, che il nuovo articolo 15 prevede espressamente l’applicabilità dell’articolo 96, commi primo e terzo, cpc, in tema di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, che si aggiunge alla rifusione delle spese di lite.
Una rilevante novità è rappresentata, poi, dalla previsione del nuovo 2-
quater dell’articolo 15, per il quale, con l’ordinanza che decide sull’istanza cautelare, la commissione tributaria provvede sulle spese della relativa fase e tale specifica pronuncia conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, “salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito”.

Tramite una disposizione di favore per il contribuente, già presente nella precedente formulazione del comma 2-
bis dell’articolo 15, il secondo periodo del nuovo comma 2-sexies prevede che la riscossione delle somme liquidate a favore degli enti impositori e degli agenti e concessionari della riscossione può essere effettuata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Di contro, in caso di sentenza che condanni l’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di lite, si applica la normativa di cui al nuovo articolo 69, comma 1, primo periodo, in vigore dal 1° giugno 2016, per il quale “
Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente … sono immediatamente esecutive”.

In merito alle nuove disposizioni del comma 2-
octies dell’articolo 15, che addebita le spese del processo alla parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione, qualora il riconoscimento delle pretese sia inferiore al contenuto dell’accordo proposto, la circolare delinea le seguenti ipotesi:
  1. una parte risulta totalmente soccombente e, in aderenza ai principi generali in materia, a essa sono addebitate le spese di lite, salvo il caso in cui sussistano gravi ed eccezionali ragioni
  2. ricorre la soccombenza reciproca e la sentenza ha rideterminato la pretesa per un ammontare inferiore al contenuto della proposta conciliativa, rifiutata da una delle parti per un giustificato motivo, nel qual caso le spese sono compensate
  3. ricorre la soccombenza reciproca e la sentenza ha rideterminato la pretesa per un ammontare inferiore al contenuto della proposta, rifiutata da una delle parti senza giustificato motivo, nel qual caso il giudice pone le spese del processo a suo carico
  4. ricorre la soccombenza reciproca e la sentenza ha rideterminato la pretesa per un ammontare uguale o superiore al contenuto della proposta, nel qual caso il giudice dispone la compensazione delle spese.  
Reclamo e mediazione
Il Dlgs 156/2015 ha integralmente sostituito l’articolo 17-
bis del Dlgs 546/1992, concernente il reclamo e la mediazione, con un nuovo testo, pur lasciandone invariata l’obbligatorietà per le controversie di valore non superiore a 20mila euro.
La circolare pone in evidenza le maggiori innovazioni, che riguardano:

  • l’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto a tutti gli enti impositori, agli agenti e ai concessionari privati della riscossione (cartelle di pagamento impugnate per vizi propri, fermi di beni mobili registrati e iscrizioni di ipoteche sugli immobili), nonché alle controversie in materia catastale, prima escluse in quanto di valore indeterminabile
  • la semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento, laddove la norma afferma che, per le controversie di valore non superiore a 20mila euro, “il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo”
  • la riduzione della sanzione, quantificata in modo più favorevole al contribuente, in quanto la sanzione dovuta a seguito di mediazione è ridotta al 35% (in precedenza, era ridotta al 40%), ed è irrogabile sulla base del minimo previsto dalla legge (non più in rapporto all’ammontare del tributo risultante dalla mediazione)
  • la possibilità di conciliare anche le cause reclamabili, in quanto non è stata riproposta la disposizione che imponeva l’alternatività tra reclamo/mediazione e conciliazione
  • la disciplina del pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione (dal momento che il comma 6 del nuovo articolo 17-bis stabilisce l’applicabilità delle disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del Dlgs 218/1997, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata; si decade dal beneficio della rateazione qualora si ometta di versare una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva; in conseguenza della decadenza dalla rateizzazione, sono iscritti a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni ed è irrogata la sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta; trova applicazione il comma 3 dell’articolo 15-ter del Dpr 602/1973, per il quale è esclusa la decadenza quando ricorre il “lieve inadempimento”; per i procedimenti aventi a oggetto avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell’articolo 29 del Dl 78/2010, il recupero delle somme non versate a seguito di mediazione va effettuato attraverso l’intimazione ad adempiere al pagamento).  
La circolare chiarisce, inoltre, che le nuove regole si applicano alle controversie di competenza dell’Agenzia delle Entrate pendenti al 1° gennaio 2016, precisando che, se alla medesima data del 1° gennaio 2016, la mediazione risulta già perfezionata attraverso il pagamento in unica soluzione o della prima rata, la misura della riduzione della sanzione e le modalità di pagamento rimangono disciplinati dalle norme in vigore fino al 31 dicembre 2015.
Relativamente alle controversie inerenti agli atti prima esclusi dalla mediazione (ad esempio, atti di accertamento catastale o di altri enti impositori), la circolare sottolinea che la nuova disciplina si applica con riferimento ai ricorsi notificati dal contribuente a decorrere dal 1° gennaio 2016.
 
Sospensione dell’atto impugnato e sospensione della sentenza
Il Dlgs 156/2015 ha potenziato la tutela cautelare, intervenendo sull’articolo 47 del Dlgs 546/1992 e codificando i principi stabiliti dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione sulla possibilità di sospendere gli effetti della sentenza.
In proposito, la circolare sottolinea che:

  • il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza di danno grave e irreparabile
  • le parti possono chiedere la sospensione degli effetti della sentenza sia di primo grado sia di appello, analogamente a quanto previsto nel processo civile
  • il giudice può subordinare la sospensione a un’idonea garanzia, la cui disciplina di dettaglio è rimessa a un decreto ministeriale (si tratta del decreto previsto dal nuovo articolo 69 del Dlgs 546/1992, che vale per tutte le ipotesi in cui sia richiesta la prestazione di garanzia nell’ambito del processo tributario).  
Per la sospensione degli effetti dell’atto in primo grado, la circolare conferma che valgono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, già desumibili dal testo dell’articolo 47 vigente fino al 31 dicembre 2015. Si dà risalto, inoltre, alla previsione di immediata comunicazione “alle parti in udienza” del dispositivo dell’ordinanza con cui il collegio provvede sull’istanza di sospensione e all’applicabilità – durante il periodo di sospensione – degli interessi contemplati dall’articolo 39 del Dpr 602/1973 (attualmente, al tasso del 4,5% annuo).
Al fine di disciplinare la sospensione degli effetti delle sentenze, il legislatore delegato ha modificato gli articoli 49 e 52 del Dlgs 546/1992 e ha introdotto nel medesimo decreto il nuovo articolo 62-
bis. Al riguardo, nella circolare si afferma che, mentre per la sospensione della sentenza di primo grado è richiesta la ricorrenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, per la sospensione della sentenza di appello è sufficiente il solo periculum in mora. Ciò in quanto la fondatezza delle ragioni dell’istante è stata già valutata dal giudice che ha emesso la sentenza di cui si chiede la sospensione, impugnata innanzi alla Corte suprema.
Per espressa previsione di legge, il contribuente può chiedere la sospensione degli effetti dell’atto anche quando questo sia stato confermato da una sentenza di merito e, a tal proposito, nella circolare si chiarisce che questa facoltà offre tutela al contribuente in varie ipotesi, tra le quali quella in cui sia stata emanata una sentenza di cassazione con rinvio.
Infine, attraverso le modifiche all’articolo 65, la tutela cautelare è estesa al giudizio di revocazione, nel quale si applicano le disposizioni dell’articolo 52, in quanto compatibili.
 
Conciliazione giudiziale
La circolare chiarisce che la disciplina della conciliazione giudiziale è stata interamente riscritta, attraverso i nuovi articoli 48 (conciliazione fuori udienza), 48-
bis (conciliazione in udienza) e 48-ter (definizione e pagamento delle somme dovute a seguito di conciliazione) del Dlgs 546/1992.
Le più importanti novità descritte nella circolare possono così riassumersi:

  • estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto al secondo grado di giudizio e alle controversie soggette al reclamo/mediazione
  • la conciliazione fuori udienza si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo e quella in udienza si perfeziona con la redazione del processo verbale (nella precedente disciplina, la conciliazione si perfezionava con il pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata)
  • l’accordo e il processo verbale costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente
  • il versamento delle intere somme dovute o della prima rata va effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo o di redazione del processo verbale
  • si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del Dlgs 218/1997 (è ammesso il pagamento in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50mila euro; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata; si applicano le disposizioni sul “lieve inadempimento”, contenute nel comma 3 dell’articolo 15-ter del Dpr 602/1973)
  • in caso di mancato pagamento entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo o dalla redazione del processo verbale o, a fronte di rateizzazione, di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione per omesso versamento, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (con riferimento alle controversie vertenti sugli avvisi di accertamento esecutivi, il recupero delle somme non versate a seguito di conciliazione va effettuato mediante l’intimazione ad adempiere al pagamento)
  • le sanzioni dovute a seguito di conciliazione sono ridotte al 40% del minimo previsto dalla legge, qualora l’accordo intervenga nel primo grado di giudizio; tale percentuale è elevata al 50%, se la conciliazione viene conclusa in grado di appello.  
Esecuzione delle sentenze
Il decreto di riforma 156/2015 ha inserito nel Dlgs 546/1992 l’articolo 67-
bis, che riconosce in via generale l’esecutività immediata delle sentenze delle commissioni tributarie, alla stessa stregua di quanto previsto per i giudizi civile e amministrativo.
In attuazione del citato principio generale, è stato completamente riscritto l’articolo 69 ed è stato abrogato il successivo articolo 69-
bis, che sanciva l’esecutività delle sentenze su atti derivanti da operazioni catastali soltanto dopo il passaggio in giudicato.
Anche a seguito delle modifiche apportate all’articolo 68, è stata, tuttavia, mantenuta la riscossione frazionata in pendenza di giudizio, allo scopo di non aggravare gli obblighi di versamento del contribuente.
Infine, sono state arrecate modifiche all’articolo 70, individuando nel giudizio di ottemperanza l’unico rimedio processuale per l’esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o meno, ed eliminando, quindi, la possibilità di esperire le ordinarie procedure esecutive, consentita dalla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2015.

Per quanto concerne le modifiche all’articolo 68, la circolare specifica, in particolare, che la nuova lettera c-
bis) disciplina le modalità di riscossione nelle due diverse ipotesi di pendenza del giudizio di rinvio e di mancata riassunzione della causa, a seguito di sentenza di cassazione con rinvio.
Nel primo caso, l’imposta, con i relativi interessi, deve essere versata per l’ammontare dovuto in pendenza del giudizio di primo grado (un terzo) e, nel secondo caso, per l’intero importo indicato nell’atto, considerato che la mancata riassunzione determina l’estinzione del processo e la definitività dell’atto originariamente impugnato.

Il nuovo testo dell’articolo 69 ha previsto l’immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali.
Lo stesso articolo 69 prevede, altresì, che il pagamento di somme di importo superiore a 10mila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia, la cui disciplina è rimessa a un apposito Dm (
cfr commento alle modifiche in tema di assistenza tecnica e di sospensione degli effetti dell’atto e della sentenza). I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all’esito definitivo del giudizio.

Un’ultima importante precisazione della circolare riguarda l’entrata in vigore delle nuove disposizioni degli articoli 67-
bis e 69, nonché dell’abrogazione dell’articolo 69-bis.
Più specificamente, nella circolare si chiarisce che:

  • in base all’articolo 12 del Dlgs 156/2015, tali disposizioni operano a decorrere dal 1° giugno 2016
  • anche se la norma sull’entrata in vigore non specifica null’altro, si ritiene che per l’applicazione delle medesime disposizioni occorra far riferimento alle sentenze depositate dal 1° giugno 2016
  • sempre in base all’articolo 12 del Dlgs 156/2015, fino all’approvazione del Dm previsto dall’articolo 69 del Dlgs 546/1992 relativamente alla disciplina della garanzia, restano applicabili le previgenti disposizioni di detto articolo 69
  • pertanto, le nuove disposizioni si applicano con riguardo alle sentenze depositate dal 1° giugno 2016 oppure dalla data del suddetto Dm, se approvato successivamente
per le sentenze già depositate alla data del 1° giugno 2016 e, in mancanza del Dm, anche per quelle depositate successivamente a tale data, rimane in vigore il precedente testo dell’articolo 69, ai sensi del quale per i giudizi aventi a oggetto il diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi e accessori versati spontaneamente, la sentenza di condanna dell’ufficio al pagamento di somme può essere eseguita soltanto dopo il passaggio in giudicato.


1) L’operatività delle nuove norme processuali va riferita a tutti i giudizi pendenti alla data della loro entrata in vigore.

2) Attraverso il rinvio all’articolo 182 cpc, è stato codificato il principio già affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 189/2000) e della Corte di cassazione (tra le altre, sentenza 29567/2011), secondo cui nel processo tributario l’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non dia esecuzione all’ordine del giudice di conferire regolare incarico al difensore abilitato.
3) Ai sensi del precedente testo dell’articolo 12 del Dlgs 546/1992, vigente fino al 31 dicembre 2015, gli agenti e i concessionari della riscossione non potevano stare in giudizio personalmente.
Antonietta Bencivenga

mercoledì 21 maggio 2014

La 'mediazione': come 'comporre il conflitto'.



L’assessore ai servizi sociali del comune di Monzuno, Antonella Sarti , informa dell'incontro a Vado di sabato prossimo 24 maggio in cui verrà presentato il nuovo metodo per ' comporre i conflitti legali' senza 'passare' dal giudice. :


martedì 25 marzo 2014

Una sede per la 'mediazione civile e commerciale' anche a Sasso Marconi.


 
Sasso Marconi si propone come punto di riferimento operativo e divulgativo per la ‘mediazione civile’, il nuovo metodo di affrontare le controversie civili e commerciali, previsto dall’ordinamento e in alcuni casi imposto,  senza dover chiedere l’intervento del giudice.
In modo molto semplificato, le parti in  lite sono chiamate a un confronto, guidato dal mediatore o dai mediatori, per esaminare in modo diretto i nodi alla base  della controversia al fine di individuare, se possibile, una soluzione che soddisfi entrambe le parti.
I vantaggi sono molteplici: un notevolissimo risparmio di tempo e di spese e la possibilità di ‘mettere sul piatto’ tutte le ragioni all’origine del dissenso al fine di trovare una soluzione, la più completa possibile, al di fuori dei formalismi impersonali  e spesso limitanti del’rito del processo giudiziario. Il giudice infatti si limita a stabilire chi ha ragione e chi ha torto sotto il profilo giudiziario, mentre la mediazione agisce a 360 gradi e quindi può prendere in esame anche gli aspetti collaterali ma non indifferenti alla lite, la soluzione dei quali può essere più utile di una ‘vittoria giudiziaria’. Insomma, come si diceva un tempo ‘L’é mei un acord trest che una causa veinta (E’ meglio un accordo mediocre che una causa vinta)’ . La saggezza dei nostri nonni aveva già realizzato che un accordo diretto, anche se mediocre, fa risparmiare tempo e denaro e non inibisce  il rapporto fra le parti, mentre una causa vinta distrugge ogni rapporto futuro.
Nella mediazione si aggiunge un vantaggio: quello di un accordo che soddisfa entrambe le parti. Va inoltre sottolineato che se le parti non trovano l’accordo possono sempre ricorrere alla verifica legale affidata al Giudice.

  Una convenzione fra  SASSO MARCONI e l’organo  Eticamente ADR (autorizzato dal Ministero della Giustizia)  pone il Comune all’avanguardia nella MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE. Sasso Marconi infatti avrà dal 1° aprile una SEDE DELL’ORGANISMO E UNO SPORTELLO INFORMATIVO nel piano terra del Municipio, aperto tutti i martedì,  al quale tutti coloro che fossero interessati, dai singoli cittadini ai professionisti e agli imprenditori, potranno rivolgersi anche per una adeguata assistenza. In via di definizione un programma di incontri  indirizzati alle varie categorie sociali e professionali.  

La mediazione civile e commerciale è in vigore in Italia ormai da tre anni, ma ancora pochi lo sanno. Le iniziative organizzate con il patrocinio del Comune di Sasso Marconi serviranno proprio a diffondere la conoscenza di uno strumento che potrebbe essere utile a tanti, dai problemi con i vicini di casa o con un’assicurazione alle difficoltà a incassare crediti o mettersi d’accordo su un’eredità, oppure grattacapi con una banca o con i propri soci.   “In mediazione può essere portata qualunque questione riguardante la vita privata, professionale ed imprenditoriale”ha ricordato Andrea Forlani, responsabile dell’organismo Eticamente ADR .
 “Ritengo – ha commentato il sindaco Stefano Mazzetti, - che la convenzione attivata con Eticamente si inserisce a pieno titolo tra le iniziative che abbiamo avviato per migliorare e promuovere la qualità della vita qui a Sasso Marconi esia utile a diffondere la cultura della mediazione ”.

domenica 1 dicembre 2013

Sasso Marconi è divenuto un centro per la 'mediazione sugli scontri legali'.


Carla Pedrazzi

E’ nato ed ha sede a Sasso Marconi un nuovo ‘organismo di mediazione civile commerciale’ e ha sede  presso lo studio CST che si trova  nella palazzina dell’ex Econcentro nei pressi dell’ingresso di Sasso Marconi alla Nuova Porrettana. Ha trovato sede a Sasso Marconi grazie all’accoglimento favorevole dell’Amministrazione comunale.
La Giunta ha  intuito l’importanza dell’attività e  ha di conseguenza sottoscritto una convenzione con l’organismo di Mediazione.
La mediazione in Italia è ancora un ‘oggetto’ sconosciuto anche se in molti paesi avanzati è uno strumento extragiudiziale in uso da tempo per risolvere in modo concordato le controversie, con notevole vantaggio economico sociale per le comunità.

Per capirci di più e per conoscere meglio questo nuovo strumento ‘di soluzione delle liti’  abbiamo incontrato la monzunese Carla Pedrazzi, da due anni mediatrice di conciliazione, per avere da lei alcuni chiarimenti.

Ci spiega cosa in concreto è questa nuova possibilità di risoluzione delle controversie ?

“E’ una tecnica finalizzata a far incontrate due o più contendenti in lite in modo non giudiziario al fine di consentire di ‘mettere sul piatto’ tutte le ragioni e le aspettative all’origine della causa e trovare, se possibile, un accordo . Il giudice risolve la vertenza nel rispetto dei codici e dei regolamenti e indica un perdente e un vincitore. Spesso però il meglio lo si trova nel mezzo. Può succede quindi che anche il vincitore non sia del tutto soddisfatto. Va sottolineato che in questa procedura i protagonisti sono gli stessi contendenti”

E allora, a cosa serve il mediatore, se gli attori sono i litiganti ?

“Serve a facilitare la comunicazione fra i contendenti, a fare emergere prospettive nuove al di fuori dell’oggetto della controversia, a guidare nella ricerca di una soluzione che soddisfi entrambi i contendenti, Ciò consente di arrivare a una chiusura del confronto in tempi brevissimi, a costi molto ridotti e con benefici fiscali non trascurabili come, in casi favorevoli,  la completa deduzione della spesa”.

Chi ricorre a questa nuova tecnica di risoluzione dei conflitti ?

“O entrambi ritengono opportuno ricorrere alla mediazione per la soluzione di un  problema e formalizzano la richiesta alla segreteria dell’organismo da loro prescelto oppure uno dei due chiama ‘a mediazione’ la controparte la quale è libera di accettare o meno. Oppure è il giudice stesso, qualora lo ritenga opportuno a inviare ‘i litiganti’ a un tentativo di mediazione perché intravvede una possibilità di accordo. Questo anche in appello. In alcuni casi il tentativo è obbligatorio come in  materia condominiale, diretti reali sulle cose come proprietà e usufrutto, successioni,  patti di famiglia,  locazioni, affitto di aziende, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo pubblicità o stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari ”.

E se il tentativo fallisce ?

“ Va premesso che il primo incontro fra i ‘litiganti’ e il mediatore  è gratuito, ha il solo scopo di valutare se vi è la possibilità di continuare con una possibilità di successo. E’ una premessa per permettere un primo importante approccio. Sottolineato che in tutta la procedura i contendenti obbligatoriamente sono seguiti dai loro legali, se il tentativo si arena fin dal primo incontro o non arriva a una soluzione condivisa, ai litiganti rimane aperta la possibilità di ricorrere al giudice ordinario. Ci tengo a precisare  che il tentativo impegna per un massimo di tre mesi. Per cui, considerando i tempi della giustizia’, significa la perdita di un solo attimo. E’ una proposta che promette tanti risparmi di denaro e di tempo. Non considerarla, per chiunque si trova a dover affrontare una lite,  mi pare un grande errore”.

La presentazione

lunedì 21 gennaio 2013

La dottoressa Berti parla della 'mediazione'.


Franca Berti

C’è una nuova speranza per coloro che si trovano impelagati in dispute legali: la mediazione. Si tratta di un nuovo istituto previsto dall’ordinamento che rinvia la soluzione di una vertenza attraverso il confronto diretto delle ‘vittime’.
I due o più litiganti si confrontano sotto la guida del ‘mediatore abilitato e preparato al compito ’ e ‘mettono sul piatto’ tutte le ragioni della lite, anche quelle di carattere non squisitamente legale. L’esame delle ragioni delle divergenze è così totale  a 360 ° gradi.
Questo favorisce appunto una soluzione mediata, a volte capace di assestare tutti gli aspetti del contenzioso, contiene le spese e accorcia notevolmente i tempi ( a volte in un solo incontro si trova la soluzione mediata) e soprattutto alleggerisce il carico di lavoro dei tribunali.
Il tentativo della mediazione è stato, per legge,  previsto obbligatorio per molte materie con vertenza di carattere civile. Come per esempio quella  condominiale. Lo stesso giudice, ancor prima di istruire il processo, invia i ‘litiganti’ al tentativo di mediazione. 
Una recente sentenza della corte Costituzionale ha messo però  in discussione questa obbligatorietà.  

Abbiamo incontrato la dottoressa Franca Berti  mediatore per l'organismo di mediazione n. 11, CCIAA di Bologna e  n. 112 Camera Arbitrale, durante un incontro sulla mediazione che si è tenuto a Sasso Marconi. La dottoressa per le sue esperienze pratiche in materia, si può considerare una ottima conoscitrice dell’argomento. Le abbiamo chiesto:   

Che cos'è questo oggetto sconosciuto chiamato 'mediazione'. Lo può spiegare in poche parole ?.
                                                                     
“La mediazione è una nuova forma di confronto che ha la finalità di  risolvere cause e controversie anche di natura economica, sorte fra persone, imprese, aziende e pubbliche amministrazioni, senza per questo dover ricorrere al tribunale e aspettare anni per una sentenza definitiva. La Mediazione è  riconosciuta a tutti gli effetti dallo Stato.  Si svolge presso gli Organismi di Conciliazione, accreditati dal Ministero di Grazia e Giustizia, alla presenza  del Mediatore. Le parti personalmente, o assistite se vogliono da un avvocato o da altra persona di fiducia, possono sottoscrivere un accordo, anche a contenuto economico, valido ad ogni effetto di legge, che può essere omologato dal Giudice e che pone fine alla controversia”. 

Se non c'è bisogno del tribunale, chi organizza tale operazione e chi gli dà ufficialità e forza ?

"E' la sottoscrizione del verbale presso l'organismo di conciliazione accreditato dal Ministero di Grazia e Giustizia, che dà valore sostanziale all'accordo stesso, che è titolo esecutivo a tutti gli effetti e che impegna le parti che l'hanno sottoscritto a rispettarlo. Le parti possono chiedere anche di propria iniziativa successivamente l'omologazione dell'accordo al giudice.
L'organismo di conciliazione accreditato provvede a svolgere i compiti di segreteria, nomina il mediatore, convoca le parti per l'incontro di mediazione entro 15 giorni dalla domanda di mediazione. Il verbale di accordo o il verbale negativo, in caso in cui una delle parti non si presenti, oppure nel caso in cui pur presenti le parti, non sia possibile raggiungere un accordo, viene sottoscritto dal mediatore e dalle parti. Da quel momento il procedimento di mediazione è concluso. Una copia del verbale viene conservato agli atti dell'organismo di conciliazione, mentre le altre vengono consegnate alle parti." 
                        
A chi compete richiede la mediazione ? E’ necessario che entrambe la parti siano d’accordo ?

"Non importa che le parti siano d'accordo. La mediazione può essere richiesta da una sola parte,  presentando la domanda di mediazione all'organismo accreditato. Sarà l'organismo a convocare l'altra parte, precisando che è stata presentata domanda di mediazione."

Pensa che questa nuova organizzazione giudiziaria possa produrre in breve tempo benefici effetti nell’organizzazione giudiziaria italiana?  

"Personalmente ritengo di sì, soprattutto ora che non è più obbligatorio andare in mediazione e quindi viene meno quel senso di costrizione, che è il contrario dello spirito di mediazione. Adesso, chi si rivolgerà ad essa lo potrà fare liberamente e darà prova di maturità e consapevolezza della grande opportunità offerta dalla mediazione, soprattutto nei rapporti fra le imprese, che con un provvedimento valido ad ogni effetto di legge potranno raggiungere  un accordo soddisfacente per entrambe, in tempi veloci, Potranno continuare a lavorare insieme se lo ritengono produttivo e potranno rafforzare i rapporti economici in essere, per ‘allargare la torta’ per entrambe (come si dice metaforicamente nel linguaggio della mediazione) e non aspettare che una sola parte possa mangiarsene a distanza di anni una sola fetta, magari rinsecchita".  
.

Quindi era obbligatorio e ora non lo è più ?

"Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, il tentativo di mediazione non è più obbligatorio per legge (cioè non è più condizione di procedibilità) per le controversie insorte nelle materie indicate dall'art. 5."


Cosa deve fare chi vuol avviare il tentativo di mediazione ?

La dottoressa Berti al convegno.
"Deve rivolgersi a un Organismo di mediazione accreditato dal Ministero di Grazia e Giustizia,  e presentare domanda di mediazione. L'Organismo, in base al proprio regolamento, fornirà tutte le indicazioni necessarie, compresi i costi da sostenere."

Grazie dottoressa e buon lavoro.