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giovedì 6 maggio 2021

Truffe online: autenticazione forte o la banca deve risarcire

Importante decisione dell’ABF in tema vishing: per le normative UE non basta solo il codice OTP per autorizzare i pagamenti. Richiesto un maggior livello di sicurezza alle banche.

Dubbio suggerisce:

Sono diverse le segnalazioni che in questi mesi sono arrivate agli sportelli di Confconsumatori per tentativi di truffe bancarie online, telefoniche o sms. Il caso del consumatore bolognese vittima di vishing, la truffa del “consenso rubato”, ha sancito un importante parere dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che ricorda il compito delle banche di dotarsi di strumenti adeguati a proteggere i risparmi dei consumatori dalle truffe a distanza.

A maggio del 2020, un consumatore di Bologna aveva ricevuto una telefonata da parte di un soggetto che, utilizzando il numero di telefono della sua banca e spacciandosi per un vero operatore, lo avvisava di un fantomatico tentativo di prelievo non autorizzato dalla sua carta. Il truffatore era già in possesso di alcuni dei dati personali del cliente e, dopo averlo convinto con l’inganno a confermarli, ha chiesto che gli fosse riferito il codice di sicurezza OTP (One Time Password) usa e getta ricevuto sul cellulare, in modo da bloccare il movimento sospetto.

Il risparmiatore, però, si era accorto che il testo dell’SMS riportava la frase “autorizza il bonifico” e, dopo aver comunicato solo le prime due cifre del codice, si era fermato contattando lui stesso la banca per attestare la veridicità della prima telefonata. L’istituto di credito ha confermato di non aver mai contattato il cliente e di non usare questa modalità di comunicazione per chiedere i dati personali, né tantomeno il codice OTP. Successivamente, il risparmiatore ha cercato di richiamare il truffatore non ottenendo nessuna risposta, così ha prontamente bloccato la carta di credito e sporto denuncia alla Polizia Postale, informando, infine, la banca dell’accaduto. Purtroppo, nel mentre, il truffatore era riuscito a far sparire dal conto del consumatore 1.200 euro.

Il risparmiatore, informando la banca dei fatti, ha chiesto che gli venisse rimborsata la cifra estorta, essendo stato vittima di una truffa in piena regola. Tuttavia, l’istituto di credito ha contestato la richiesta affermando di avere inserito dei messaggi di prevenzione delle attività fraudolente sia negli estratti conto inviati al ricorrente, sia sui portali e sugli ATM, e che i messaggi riportavano l’indicazione precisa che la banca non chiede mai, con alcun mezzo, di fornire i codici di sicurezza OTP (One Time Password) usa e getta ricevuti sul proprio cellulare. Facendo così leva sull’imprudenza del cliente.

Il consumatore, ricevuta la risposta della banca, si è rivolto a Confconsumatori Bologna per portare la questione davanti all’ABF di Bologna. Il collegio arbitrale, nel testo della decisione, si è discostato dall’ordinamento precedente, contestando la pratica degli istituti di credito di dimostrare che il cliente abbia fornito volontariamente il codice OTP per asserirne la colpa grave e quindi invalidare la richiesta di risarcimento.

«L’arbitro ha messo in evidenza che – spiegano da Confconsumatori Bolognai sistemi di autenticazione, in adeguamento alla recente normativa europea PSD2 entrata in vigore nel 2019, richiedono un livello maggiore di autorizzazione delle operazioni, motivo per cui il solo codice OTP non è più sufficiente. A tale normativa sono chiamati ad adeguarsi tutti gli istituti di credito, tenuti a modificare le modalità di accesso ai servizi online e delle autorizzazioni delle disposizioni».

Con la decisione del 22 aprile 2021, l’Arbitro ha quindi sancito che L’istituto di credito dovrà risarcire il risparmiatore vittima di truffa per l’intera somma di 1.200 euro.

Leggi la decisione dell’Arbitro a QUESTO LINK

 

mercoledì 11 febbraio 2015

Maltempo, Confconsumatori: ecco come fare reclamo per i disservizi





Mentre arrivano segnalazioni di tentativi di truffa in cui, tramite e-mail, si richiedono dati per modolo rimborso danni Enel, richieste truffaldine poiché l'ente ha dichiarato di esserne all’oscuro, un  lettore ci segnala che Confconsumatori ha attivato una iniziativa per cercare di raccogliere più persone e fare una azione di richiesta danni.

I particolari in questo articolo di ‘help consumatori’.

Nel corso delle recenti nevicate che hanno interessato in modo particolare l’Emilia, migliaia di utenti hanno segnalato l’interruzione delle forniture di energia elettrica e/o di acqua e di sospensione dei servizi di telefonia e internet. Se per la fornitura di energia elettrica sono previsti indennizzi automatici, più complesso sarà ottenere equi rimborsi per gli altri disservizi. Confconsumatori offre informazioni utili su come fare reclamo e ottenere i rimborsi.
L’Associazione, inoltre, si impegna a contattare in questi giorni i gestori per incoraggiare l’adozione di risoluzioni collettive che tengano conto del maggior danno dovuto alla compresenza di più disservizi e al contesto di isolamento degli utenti dovuto alle particolari condizioni metereologiche.
Per quanto riguarda l’energia elettrica, la delibera ARG/ELT198/11 dell’Aeegsi, al titolo 7 tratta il problema della “Regolazione delle interruzioni prolungate o estese”. Le imprese distributrici, ovvero chi provvede alla gestione, al rinnovo e allo sviluppo delle reti, hanno un tempo massimo entro il quale ripristinare l’alimentazione. In caso di alimentazione a Bassa Tensione – ovvero per le utenze domestiche e per le piccole attività commerciali – i tempi di ripristino della fornitura vanno da 8 a 16 ore, a seconda della densità abitativa.
Se i tempi non sono rispettati sono previsti indennizzi automatici, senza che l’utente ne faccia richiesta, e apparirà sulla prima fattura utile emessa trascorsi 60 giorni dall’interruzione. Nel caso in cui il rimborso non venisse erogato, l’utente ne deve fare richiesta al proprio Distributore anche tramite il proprio Venditore (chi emette fattura). Il rimborso deve essere segnalato in fattura come “Rimborso automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell’alimentazione di energia elettrica definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, corrisposto in misura forfettizzata”.
Un modello di richiesta dell’indennizzo è disponibile a questo link.
A differenza del servizio elettrico, per le sospensioni senza preavviso dei servizi idrico e telefonico non sono previsti indennizzi automatici. La maggior parte dei disservizi segnalati riguardanti acqua e telecomunicazioni, poi, potrebbero essere imputabili alla mancanza di alimentazione elettrica e dunque non attribuibili direttamente ai gestori dei servizi idrico e telefonico. La strada da percorrere è sempre quella di procedere con un reclamo scritto e chiedere che venga riconosciuto un indennizzo. L’invio massiccio di reclami da parte degli utenti è in questi casi opportuno e fondamentale perché, oltre ad offrire un quadro delle dimensioni del problema, induce il gestore a individuare le responsabilità e ad adottare soluzioni collettive relativamente alle mancate forniture (che, stando a quanto riportato sulla Stampa hanno riguardato migliaia di utenti).
Per quanto riguarda le tlc, si consiglia di inviare una raccomandata a/r o fax al Gestore (chi emette le fatture) segnalando il disservizio subito (telefonia, internet e tv) e la durata dello stesso, evidenziando il contesto di emergenza in cui si è verificata l’interruzione della linea senza preavviso. L’indirizzo a cui spedire è quello che compare sulla fattura o sul contratto sottoscritto.
Per calcolare l’indennizzo spettante occorre consultare le varie Carte dei Servizi dei diversi Gestori disponibili sul sito dell’Agcom. Un’associazione dei consumatori potrà assistere gli utenti con situazioni particolarmente complesse.
Un modello di reclamo è disponibile a questo link
Rispetto al disservizio idrico, si consiglia di inviare una raccomandata a/r o fax al Gestore (chi emette le fatture) segnalando la durata del distacco del servizio ed eventualmente evidenziando il contesto di emergenza in cui si è verificata l’interruzione della fornitura senza preavviso. L’indirizzo a cui spedire è quello che compare sulla fattura o sul contratto sottoscritto. Purtroppo in questo caso non è possibile calcolare l’ammontare dell’indennizzo basandosi sulle Carte dei Servizi. Le Carte, infatti, stabiliscono un tempo massimo per il ripristino dell’utenza interrotta per guasto (12-24 ore) ma quasi nessuna prevede rimborsi automatici per tale circostanza.