Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19 (decreto-legge)
Comunicato
del Consiglio dei Ministri
Il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del
Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge
che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Il
testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva
eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il
contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici
sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il
decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti
restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle
linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal
Comitato tecnico-scientifico.
Di
seguito le principali previsioni.
Proroga
dello stato d'emergenza
Il
decreto prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza
connesso all’emergenza sanitaria in atto, già deliberato il 31
gennaio 2020. La proroga è stata decisa su proposta della Protezione
civile e su indicazione del Cts che ritiene esistano le condizioni
per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate
con la normativa emergenziale.
Certificazioni
verdi
Il
decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle
cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato
di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione
dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o
antigenico rapido con risultato negativo.
Le
certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione
avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato
negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli
Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come
equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a
seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
Zone
gialle
Le
zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse
previste e a quelle introdotte dal presente decreto.
Spostamenti
Dal
26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse
nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della
“certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra
le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.
Dal
26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo
spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al
giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già
conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si
spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la
responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non
autosufficienti conviventi.
Lo
stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone,
è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune.
Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private
abitate nella zona rossa.
Scuola
e università
Dal
26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è
assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo
svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola
secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento
degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei,
istituti tecnici etc.).
Nella
zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un
massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario
l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e
arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per
cento degli studenti, fino al 100 per cento.
Dal
26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività
delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle
zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli
studenti del primo anno.
Bar
e ristoranti
Dal
26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei
servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente
all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli
spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la
ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Spettacoli
aperti al pubblico
Dal
26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in
sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e
in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente
con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli
spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il
personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per
cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori
non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli
all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni
singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee
guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico
quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In
relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei
siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore
di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e
delle linee guida.
Competizioni
ed eventi sportivi
A
decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni
previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle
competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente
interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP),
riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle
rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi
internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al
25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero
massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti
all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre,
anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi
sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel
rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile
assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le
competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
Sport
di squadra, piscine, palestre
Dal
26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida
vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi
attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15
maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività
delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.
Fiere,
convegni e congressi
Dal
15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza
delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’
consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività
preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel
territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma
è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in
relazione al territorio estero di provenienza.
Centri termali e
parchi tematici e di divertimento
Dal
1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei
centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.
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ASSUNZIONI
Il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica
amministrazione, Renato Brunetta, e del Ministro dell’economia e
delle finanze, Daniele Franco, ha deliberato l’autorizzazione al
Ministero dell’università e della ricerca, per l’anno accademico
2019/2020, ad assumere a tempo indeterminato 119 unità di personale,
di varie qualifiche, per le esigenze delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
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NOMINE
Il
Consiglio dei Ministri ha deliberato:
su
proposta del Presidente Mario Draghi, la nomina a Presidente
aggiunto del Consiglio di Stato del Presidente di sezione Franco
Frattini (la nomina è perfezionata con decreto del Presidente della
Repubblica).
su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele
Franco, l’avvio della procedura per la conferma dell’avv.
Ernesto Maria Ruffini quale direttore dell’Agenzia delle entrate e
del dott. Marcello Minenna quale direttore dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli.
su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele
Franco, l’avvio della procedura per il conferimento alla dott.ssa
Alessandra dal Verme, dell’incarico di Direttore dell’agenzia
del demanio.
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LEGGI
REGIONALI
Il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato dieci
leggi delle Regioni e ha deliberato di non
impugnare: la
legge della Regione Sardegna n. 4 del 25/02/2021 (Legge di stabilità
2021); la legge Regione Sardegna n. 5 del 25/02/2021 (Bilancio di
previsione triennale 2021-2023), la legge della Regione Liguria n.1
del 24/02/2021 (Disposizioni di carattere finanziario), la legge
della Regione Campania n. 1 del 04/03/2021 (Rendiconto generale della
Regione Campania per l’esercizio finanziario 2019), la legge della
Regione Lazio n. 3 del 08/03/2021 (Anagrafe pubblica dei rifiuti), la
legge della Regione Toscana n. 7 del 03/03/2021 (Interventi di
riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali
toscani), la legge della Regione Toscana n. 8 del 03/03/2021
(Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni
della Toscana), la legge della Regione Toscana n. 9 del 03/03/2021
(Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio
derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio n. 9170/2020), la legge della Regione Toscana n.
10 del 05/03/2021 (Celebrazione della Festa dell’Europa. Modifiche
alla l.r. 26/2009), la legge della Regione Marche n. 5 del 08/03/2021
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2018, n. 33 - ‘Disposizioni
regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei
rifiuti plastici’”).
Inoltre,
il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare alle seguenti
impugnative, in quanto la Regione siciliana e la Regione Abruzzo, con
successive leggi regionali, hanno apportato modifiche alle
disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere
superate le censure di illegittimità rilevate:
legge
della Regione siciliana n. 19 del 13/08/2020, “Norme per il
governo del territorio”;
legge
della Regione Abruzzo n. 31 del 06/11/2020, “Riconoscimento della
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di
beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività
relative all’escavazione del porto di Pescara, ai sensi
dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni”;
legge
della Regione Abruzzo n. 32 del 20/11/2020 “Provvedimenti di cui
all’articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i.,
per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività
produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni”.
Infine,
il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare, in modo
parziale, all’impugnativa della legge della Regione Abruzzo n. 3
del 28/01/2020, “Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo
(legge di stabilità regionale 2020)” in quanto la Regione, con
successiva legge regionale, ha apportato modifiche alle disposizioni
oggetto di impugnativa che consentono di ritenere superate le censure
di illegittimità rilevate.
Inviato da Dubbio