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sabato 14 agosto 2021

Il Consiglio dei Ministri ha disciplinato la nuova procedura per raccolta dei voti nelle elezioni 2021

 Le  misure introdotte dal decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 5 agosto



Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un decreto-legge sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle elezioni del 2021, il dipartimento Affari interni e territoriali del ministero  illustra nella circolare n.50/2021, consultabile online, le principali novità contenute nel provvedimento normativo che sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale, e le relative disposizioni attuative.

Il decreto-legge in questione, premette la circolare firmata dal capo del dipartimento Claudio Sgaraglia, intende assicurare anche per il 2021, come per l'anno precedente, l'esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino specifiche misure di precauzione per prevenire i rischi di contagio da Covid-19 e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni anche degli elettori positivi al virus, in trattamento ospedaliero o domiciliare, e di coloro che si trovano in quarantena o in isolamento fiduciario.

Questi gli argomenti affrontati nella circolare:

- Inserimento delle schede votate dagli elettori nell'urna presente nella sede dell'ufficio elettorale di sezione

- Sezioni elettorali ospedaliere da costituire nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19

- Accertata impossibilità di costituzione di una sezione elettorale ospedaliera e/o di un seggio speciale - Criteri di nomina dei componenti

- Requisiti sanitari per la nomina a componente di sezione elettorale ospedaliera e di seggio speciale

- Trattamento economico dei componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali

- Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19.  Adempimenti e termini

- Applicazione del decreto-legge anche nei comuni in cui si svolgono le elezioni regionali 

- Sanificazione dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza.

Sempre allo scopo di prevenire i rischi di contagio da Covid-19, il decreto-legge approvato il 5 agosto stabilisce che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e delle precauzioni previste dai protocolli sanitari e di sicurezza che saranno adottati dal Governo, delle quali gli enti interessati dovranno tenere conto anche nello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali.

(Segnalato da Dubbio) 

giovedì 22 aprile 2021

Il decreto “RIAPERTURE” dispone:

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (decreto-legge)


Comunicato del Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Di seguito le principali previsioni.

Proroga dello stato d'emergenza

Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto, già deliberato il 31 gennaio 2020. La proroga è stata decisa su proposta della Protezione civile e su indicazione del Cts che ritiene esistano le condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale.

Certificazioni verdi

Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

Zone gialle 

Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente decreto.

Spostamenti

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. 

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa. 

Scuola e università

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.). 

Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento. 

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno. 

Bar e ristoranti

Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Spettacoli aperti al pubblico

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida. 

Competizioni ed eventi sportivi

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. 

Sport di squadra, piscine, palestre

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

Fiere, convegni e congressi

Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento. 

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ASSUNZIONI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, ha deliberato l’autorizzazione al Ministero dell’università e della ricerca, per l’anno accademico 2019/2020, ad assumere a tempo indeterminato 119 unità di personale, di varie qualifiche, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). 

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NOMINE

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato: 

  1. su proposta del Presidente Mario Draghi, la nomina a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato del Presidente di sezione Franco Frattini (la nomina è perfezionata con decreto del Presidente della Repubblica). 

  2. su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, l’avvio della procedura per la conferma dell’avv. Ernesto Maria Ruffini quale direttore dell’Agenzia delle entrate e del dott. Marcello Minenna quale direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

  3. su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, l’avvio della procedura per il conferimento alla dott.ssa Alessandra dal Verme, dell’incarico di Direttore dell’agenzia del demanio. 

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato dieci leggi delle Regioni e ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Sardegna n. 4 del 25/02/2021 (Legge di stabilità 2021); la legge Regione Sardegna n. 5 del 25/02/2021 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023), la legge della Regione Liguria n.1 del 24/02/2021 (Disposizioni di carattere finanziario), la legge della Regione Campania n. 1 del 04/03/2021 (Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2019), la legge della Regione Lazio n. 3 del 08/03/2021 (Anagrafe pubblica dei rifiuti), la legge della Regione Toscana n. 7 del 03/03/2021 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani), la legge della Regione Toscana n. 8 del 03/03/2021 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana), la legge della Regione Toscana n. 9 del 03/03/2021 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 9170/2020), la legge della Regione Toscana n. 10 del 05/03/2021 (Celebrazione della Festa dell’Europa. Modifiche alla l.r. 26/2009), la legge della Regione Marche n. 5 del 08/03/2021 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2018, n. 33 - ‘Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici’”).

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare alle seguenti impugnative, in quanto la Regione siciliana e la Regione Abruzzo, con successive leggi regionali, hanno apportato modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere superate le censure di illegittimità rilevate:

  • legge della Regione siciliana n. 19 del 13/08/2020, “Norme per il governo del territorio”;

  • legge della Regione Abruzzo n. 31 del 06/11/2020, “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all’escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni”;

  • legge della Regione Abruzzo n. 32 del 20/11/2020 “Provvedimenti di cui all’articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni”.

Infine, il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare, in modo parziale, all’impugnativa della legge della Regione Abruzzo n. 3 del 28/01/2020, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)” in quanto la Regione, con successiva legge regionale, ha apportato modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere superate le censure di illegittimità rilevate.

 Inviato da Dubbio

sabato 16 maggio 2020

Comunicato del Consiglio dei Ministri del 16 Maggio 2020

Coivd-19, misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

-Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

- Attività economiche, produttive e sociali

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

- Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
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DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO SUGLI ENTI LOCALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Maniace (CT) in esito ad accertati condizionamenti della vita amministrativa da parte delle organizzazioni criminali locali.
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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare:
  1.  la legge della Regione Campania n. 6 del 12/03/2020, recante “Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede e modifiche urgenti di leggi regionali in materia di governo del territorio”;
  2.  la legge della Regione Basilicata n. 12 del 20/03/2020, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”;
  3. la legge della Regione Umbria n. 1 del 20/03/2020, recante “Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria”;
  4. la legge della Regione Umbria n. 2 del 20/03/2020, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)”;
  5. la legge della Regione Umbria n. 3 del 20/03/2020, recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022”;
  6.  la legge della Regione Valle d’Aosta n. 4 del 25/03/2020, recante “Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
  7. la legge della Regione Puglia n. 8 del 27/03/2020, recante “Interventi regionali di tutela e valorizzazione processioni della settimana santa: le settimane sante pugliesi patrimonio immateriale della Regione”;
  8. la legge della Regione Puglia n. 10 del 27/03/202019, recante “Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici della Puglia”.
  9.  la legge della Regione Puglia n. 11 del 27/03/2020 “Esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.

Il Consiglio dei Ministri, sospeso alle 16.05, è ripreso alle 17.40. Sospeso nuovamente alle 18.05, è ripreso alle 22.55 ed è terminato all’1.20 di sabato 16 maggio 2020.


Indicato da Dubbio

sabato 1 febbraio 2020

Il 25 marzo sarà la Giornata di Dante

Il ministro Franceschini, "Rappresenta l'unità nazionale"



Il consiglio dei ministri, su proposta del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha approvato la direttiva che istituisce per il 25 marzo la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. "Ogni anno, il 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia - spiega - si celebrerà il Dantedì. Una giornata per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante con moltissime iniziative che vedranno un forte coinvolgimento delle scuole, degli studenti e delle istituzioni culturali".
"A un anno dalle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante - ha aggiunto Franceschini - sono già tanti i progetti al vaglio del Comitato per le celebrazioni presieduto dal prof.
Carlo Ossola. Dante - ha concluso Franceschini - ricorda molte cose che ci tengono insieme: Dante è l'unità del Paese, Dante è la lingua italiana, Dante è l'idea stessa di Italia". (ANSA)

venerdì 27 aprile 2018

Dal Governo all'Emilia Romagna per il maltempo.


Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza a causa delle avversità atmosferiche verificatesi dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni Comuni delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e di Parma e nei territori dei Comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in provincia di Ravenna. I contributi, puntualizza in una nota la Regione Emilia-Romagna, finanzieranno interventi di somma urgenza, compresa una compartecipazione per quelli straordinari dopo le eccezionali nevicate e il gelicidio.
   
Il Cdm, viene spiegato in un comunicato di Palazzo Chigi, ha deliberato anche la proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino.

mercoledì 1 aprile 2015

Nevicate del 5 e 6 febbraio in Emilia Romagna, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato l'emergenza.



Un lettore ha segnalato che IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, nella riunione del 12 marzo 2015, ha dichiarato lo ‘stato di emergenza’ per le difficilissime condizioni atmosferiche dal 4 al 7 febbraio 2015 in Emilia Romagna. Ciò renderà certamente i ‘rimborsi per i danni’ da neve più esigibili.

Ecco il testo:    

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
  Considerato che nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015  il  territorio delle  regione  Emilia-Romagna  e'  stato   colpito   da   avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' che hanno provocato importanti accumuli di neve, fenomeni franosi, esondazioni di  corsi  d'acqua  e mareggiate con conseguenti  allagamenti, danneggiamenti  ad  edifici pubblici e privati ed alle opere di difesa  idraulica,  nonche'  alle infrastrutture viarie, alla  rete  dei  servizi  essenziali  ed  alle
attivita' produttive;
  Considerato,  altresi',  che  la  situazione  sopra  descritta   ha determinato una situazione di pericolo per la  pubblica  incolumita', provocando l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni;
  Viste le note della regione Emilia-Romagna del  13  e  19  febbraio 2015, del 3 e 5 marzo 2015;
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  dell'11 marzo 2015;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di  cui  all'art.  5,  della legge  24  febbraio  1992,  n.  225   e   successive   modifiche   ed
integrazioni;
  Visti  gli  esiti  dei  sopralluoghi  effettuati  dai  tecnici  del Dipartimento della protezione civile nei  giorni  23  e  24  febbraio 2015;
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi meteorologici in rassegna;
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di emergenza;
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

                              Delibera:

                               Art. 1

  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e'  dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in  conseguenza  delle  eccezionali  avversita'
atmosferiche  che  hanno  colpito   il   territorio   della   regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015.
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile,  acquisita  l'intesa  della Regione interessata, in deroga ad ogni  disposizione  vigente  e  nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti
delle risorse di cui al comma 4.
  3. Alla scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  1,  la  regione Emilia-Romagna  provvede,  in  via  ordinaria,   a   coordinare   gli interventi conseguenti all'evento finalizzati  al  superamento  della situazione emergenziale in atto.
  4.  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi,  nelle  more   della ricognizione in ordine agli effettivi ed  indispensabili  fabbisogni, si provvede nel limite di euro 13.800.000,00 a valere sul  Fondo  per le emergenze nazionali di cui all'art.  5,  comma  5-quinquies  della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
  
 Roma, 12 marzo 2015