giovedì 4 agosto 2016

I CORSI d' ACQUA SONO IN SECCA, QUINDI SCATTA LA SOSPENSIONE DEI PRELIEVI .

Marco ha evidenziato


VISTO: -


  • che le previsioni meteorologiche evidenziano per il prossimo periodo assenza di pioggia ed innalzamenti delle temperature, comportando un’ulteriore diminuzione della portata idrica, attualmente già in fase critica; - che tale regime di magra provoca una sofferenza dell'assetto idrobiologico del corpo idrico e delle sue capacità autodepurative, che potrebbero provocare gravi conseguenze anche sul piano igienico-sanitario;
  • RITENUTO: - che si renda necessario assumere i provvedimenti mirati a garantire la tutela dell'ecosistema fluviale ovvero emanare provvedimenti tesi alla sospensione dei prelievi; - che occorre comunque garantire la possibilità di prelievo nel caso vengano rispettate le condizioni previste nel Disciplinare di concessione relativamente alle portate da lasciar defluire in alveo, derogando alla sospensione le seguenti tipologie di prelievo:
  • 1) le derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, che a norma delle vigenti leggi è prioritario rispetto a tutti gli altri utilizzi;
  • 2) i prelievi destinati esclusivamente all’abbeveraggio di animali da allevamento;
  • 3) i prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell’acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
  • 4) i prelievi destinati alla sola irrigazione:
  • delle colture fruttiviticole, orticole e florovivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell’attuale ciclo produttivo;

delle colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso; • delle colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato);

DATO ATTO: - che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Ing. Gianpaolo Soverini, Responsabile della SAC di Bologna; - della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER del 9/6/2016, in vigore dal 13/07/2016;

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa:

1. di disporre la sospensione del prelievo idrico, dai corsi d’acqua di seguito elencati: - Samoggia, Lavino e loro affluenti; - Reno a valle della Chiusa di Casalecchio; - Reno nel tratto a monte di Porretta Terme e dai corsi d'acqua affluenti del fiume Reno nel bacino montano; - Savena, Quaderna, Gaiana, Zena e loro affluenti; - Senio, Sintria e loro affluenti; - Santerno e affluenti; - Sillaro e affluenti; - Silla e affluenti; - Idice e affluenti; - Vergatello e affluenti;

  1. di stabilire che il divieto di cui al punto 1 abbia efficacia per i titolari di: - autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo; - concessione di derivazione; - idoneo titolo concessorio, ancorché scaduto il 31/12/05 se assoggettabile a quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del R.R. 4/05; 3. di disporre che, al fine di facilitare l'attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe siano obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo o nel caso di effettiva impossibilità, di comunicare al servizio le modalità di disattivazione in modo che siano effettive e facilmente controllabili; 4. di garantire la possibilità di prelievi nel caso venga lasciata defluire la componente idrologica del DMV fissata all’interno del PTA e che in tal caso possano derogare dalla sospensione le seguenti tipologie di prelievo:
  2. 1. le derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, che a norma delle vigenti leggi è prioritario rispetto a tutti gli altri utilizzi; 2. i prelievi destinati esclusivamente all’abbeveraggio di animali da allevamento, in assenza di fonti alternative; 3. i prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell’acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
  3. i prelievi destinati alla sola irrigazione:

delle colture fruttiviticole, orticole e floro-vivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell’attuale ciclo produttivo;
delle colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso; • delle colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato);

  1. di precisare che saranno possibili deroghe al DMV solamente per le casistiche previste dall’art. 58 delle Norme del Piano di Tutela delle acque regionale, previa richiesta scritta del concessionario e valutazione congiunta di Arpae con il Servizio regionale competente in materia di pianificazione delle risorse idriche;
  2. 6. di precisare che i titolari di concessione non possono avvalersi delle suddette deroghe per periodi già vietati all’interno del disciplinare allegato alla propria concessione di derivazione;
  3. 7. di dare conto che ogni prelievo effettuato al di fuori delle deroghe previste dal presente provvedimento sia da considerarsi abusivo e quindi soggetto alle sanzioni previste dal RD n. 1775 dell’11 dicembre 1933 e successive modifiche;
  4. di dare atto che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento, ivi compresa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo, è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 155, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell'autorizzazione a titolo provvisorio o concessione;

  1. di affidare agli agenti accertatori e agli Organi di polizia competenti il compito di far osservare le disposizioni del presente provvedimento; 10. di far decorrere l’efficacia della presente determinazione dirigenziale dalla data del 02/08/2016; 11. di rinviare ad apposito atto la revoca delle predette disposizioni, qualora il mutamento delle condizioni di deflusso dei corsi d’acqua lo consenta; 12. di trasmettere copia della presente determinazione in via informatica a tutti i Comuni interessati del territorio di competenza della SAC, ai Comandi provinciali del Corpo Forestale dello Stato territorialmente competenti, per l’affissione ai relativi Albi Pretori nonché alle Associazioni di categoria interessate ed ai maggiori quotidiani a diffusione locale (in quest’ultimo caso in forma di comunicato stampa); 13. di rendere noto ai destinatari che contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all’Autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 c. 1b).

IL DIRETTORE DELLA SAC DI BOLOGNA (F.to Ing. Gianpaolo Soverini)

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