Visualizzazione post con etichetta dichiarazione dei redditi. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta dichiarazione dei redditi. Mostra tutti i post

domenica 9 luglio 2017

È in rete “Le spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi”.

Tutto quello che occorre sapere e quali documenti è necessario possedere per usufruire delle riduzioni Irpef sotto forma di detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito complessivo

Sollecitato:

L’ultima pubblicazione delle Entrate, da oggi on line nella sezione del sito che ospita le guide fiscali “l’Agenzia informa”, è dedicata alle spese sanitarie. L’obiettivo è fornire una panoramica di tutte quelle spese, sostenute per sé o per un familiare a carico, che è possibile “scaricare” nella propria dichiarazione dei redditi per ottenere benefici fiscali. Per ciascuna tipologia di spesa sono specificati i documenti che bisogna avere, per esibirli all’intermediario che predispone e invia la dichiarazione o conservarli per eventuali futuri controlli da parte dell’Agenzia.
 
Si inizia dalle regole generali
La guida ricorda, prima di tutto, le principali condizioni richieste dalle norme fiscali per fruire delle riduzioni dall’Irpef annualmente dovuta. Tra queste, viene evidenziato il principio secondo cui è possibile indicare nella dichiarazione dei redditi soltanto le spese rimaste effettivamente a carico di chi le sostiene e nel limite dell’imposta lorda annua. Gli importi eccedenti, infatti, non si possono mai chiedere a rimborso né utilizzare in periodi d’imposta successivi.
La detrazione è riconosciuta anche se la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico (familiari con reddito complessivo non superiore a 2.840,51) e, in alcune circostanze, nell’interesse di familiari non a carico, come nel caso delle spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario.
Per quanto riguarda l’ammontare, la detrazione Irpef è pari al 19% della differenza tra il totale delle spese effettuate e la franchigia di 129,11 euro. Non è previsto un limite massimo di detraibilità, ma la possibilità di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo se l’ammontare annuo complessivo delle spese è superiore a 15.493,71 euro. A determinate spese, sostenute per le persone con disabilità, non si applica la franchigia (ad esempio, le somme pagate per il trasporto in ambulanza del disabile e quelle per l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione).
 
La “lista” delle spese detraibili
Dai farmaci e medicinali (anche omeopatici) alle visite specialistiche, dall’assistenza infermieristica e riabilitativa alle prestazioni chirurgiche e degenze ospedaliere, dalle analisi e indagini radioscopiche all’acquisto o al noleggio dei dispositivi medici: nel terzo capitolo della pubblicazione, il quadro dettagliato delle spese che si possono portare in detrazione dall’Irpef con tutta la documentazione necessaria.
Come ricorda l’opuscolo, vi sono spese che si possono portare in detrazione anche senza prescrizione medica (prestazioni specialistiche rese da psicologi, psicoterapeuti, infermieri professionali), altre che è possibile detrarre solo se accompagnate da idonea prescrizione, dalla quale risulti il collegamento tra prestazione e patologia (per esempio, quelle per i trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia, per le prestazioni chiropratiche e per cure termali).
Condizioni ben precise sono previste per la detrazione delle spese per comprare o affittare i dispositivi medici, tra i quali rientrano le “protesi”, a cominciare dalla necessità che la certificazione, scontrino fiscale o fattura, contenga la descrizione del prodotto acquistato e la persona che effettua la spesa. Niente scontrini e fatture, quindi, con la sola scritta “dispositivo medico”. Inoltre, per determinati dispositivi è sufficiente conservare solo la documentazione dalla quale risulta che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. Per altri, occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità ad alcune direttive europee (la 93/42/CEE, la 90/385/CEE e la 98/79/CE).
 
E per chi si è curato all’estero?
Anche per le spese sostenute all’estero, escluse quelle di trasferimento e di soggiorno, è possibile chiedere il beneficio al pari di quelle effettuate in Italia. In questo caso, però, la documentazione è ritenuta valida, ai fini della detraibilità o della deducibilità della spesa, solo se tradotta in lingua italiana.
In particolare, per i documenti in lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo il contribuente stesso può eseguire la traduzione del loro contenuto. Per quelli redatti in una lingua diversa, occorre una traduzione giurata. Nessun obbligo di traduzione, invece, per i cittadini di Bolzano sui giustificativi delle spese scritti in tedesco e per i residenti in Valle d’Aosta sui documenti scritti in lingua francese. Per i contribuenti della regione Friuli Venezia Giulia, appartenenti alla minoranza slovena, la documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una semplice traduzione non giurata.
Nel caso di acquisti di medicinali in una farmacia estera, infine, occorre una documentazione dalla quale si possano ricavare le stesse indicazioni riportate negli scontrini emessi per gli acquisti effettuati in Italia. Se il documento rilasciato dal farmacista ne è privo, servirà riportare a mano, sullo stesso, il codice fiscale del destinatario e chiedere alla farmacia apposita certificazione dalla quale si evinca la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (nome del farmaco) e la quantità acquistata.
 
Le spese delle persone con disabilità
Non potevano mancare nella guida le indicazioni utili alle persone con disabilità per portare in deduzione dal reddito le spese mediche generiche (medicinali, prestazioni rese da un medico generico) e di assistenza specifica (infermieristica, riabilitativa). Queste spese sono interamente deducibili, senza alcuna franchigia, dalle persone che hanno ottenuto il riconoscimento della disabilità dalla Commissione medica prevista dall’articolo 4 della legge 104/1992 o che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro o di guerra.
Un’altra peculiarità di questa agevolazione è che può essere usufruita pure dai familiari che pagano per la persona disabile, anche se quest’ultima non è fiscalmente a carico.
Tra le spese ammesse in deduzione rientrano, infine, quelle sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia, se prescritte da un medico ed eseguite in centri specializzati da personale medico o sanitario specializzato (per esempio, psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione).


domenica 9 aprile 2017

Dichiarazione dei redditi: il calendario del 730, precompilata dal 18 aprile Il 730 precompilato potrà essere modificato e inviato dal 2 maggio al 24 luglio. Novità e scadenze.


Da Qui Finanza

Al via l’operazione Precompilata 2017. La dichiarazione sarà disponibile
online dal prossimo 18 aprile: i contribuenti potranno sia visualizzare, accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2017 sia integrare o modificare la precompilata inviata nel 2016. Ci saranno diverse novità: sarà possibile utilizzare l’applicazione online anche da parte degli eredi e nel caso di contribuenti per il quali l’Agenzia non dispone di alcun dato, in quanto si potrà compilare non solo il 730 ma anche il nuovo modello Redditi che da quest’anno prende il posto di Unico.
NOVITA’ 2017 – In vista della scadenza l’Agenzia annuncia una vera e propria guida con tutte le indicazioni su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la dichiarazione. Tra le novità dell’ultima ora la detrazione per le gite scolastiche e i corsi di lingua e teatro a scuola, per le bici a pedalata assistita e per le cucine informatizzate acquistate dai disabili. Diventa poi più facile mantenere la detrazione per agevolazione in caso di vendita dell’appartamento e saranno detraibili anche i farmaci acquistati on line. Nella circolare anche la lista dei documenti necessari per le detrazioni: i Caf e gli stessi uffici dell’Agenzia non potranno chiederne altri che non siano già presenti nell’elenco.
COUNTDOWN DI 97 GIORNI – La stessa Agenzia ha messo online anche un minisito con il calendario della precompilata 2017 con un countdown di 97 giorni: sono quelli che intercorrono tra la data in cui si alzerà il sipario sul 730 precompilato del 2017 e quella in cui sarà possibile trasmettere in autonomia il modello direttamente sul sito dedicato delle Entrate.
DEBUTTO IL 18 APRILE – La dichiarazione dei redditi precompilata sarà online dal 18 aprile. Rispetto ai primi due anni di sperimentazione si parte con tre giorni di ritardo dovuti alle festività pasquali.
MODIFICHE DAL 2 MAGGIO – Sarà possibile fare modifiche alla dichiarazione precompilata a partire da martedì 2 maggio. È il primo giorno in cui saranno operative le funzioni di accettazione, modifica o integrazione. Questo varrà tanto per i 730 quanto per i modelli Redditi.
SCADENZA DEL 30 GIUGNO – È il primo appuntamento per i versamenti del saldo e del primo acconto che riguarda i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta e quelli che presentano il modello Redditi, se sono a debito d’imposta.
ENTRO IL 7 LUGLIO AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO – Venerdì 7 luglio è la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi tramite Caf o professionista abilitato. Anche se possono scattare i tempi supplementari al 24 luglio per il 2017 (il termine slitta di un giorno perché il 23 è domenica), a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni a loro carico.
24 LUGLIO ULTIMO GIORNO PER L’INVIO FAI DA TE – Chi sceglie di fare tutto online da sé, direttamente dal sito delle Entrate, ha più tempo: la scadenza è il 24 luglio.
2 OTTOBRE – Chi presenta il modello Redditi, perché ha una partita Iva aperta o perché ha conseguito redditi d’impresa, potrà trasmettere la dichiarazione sulla piattaforma delle Entrate (o attraverso un intermediario abilitato o Caf) entro il 2 ottobre di quest’anno, perché il tradizionale termine del 30 settembre cade di sabato e quindi slitta al lunedì successivo. Entro la stessa data si potrà inviare un modello Redditi correttivo del 730 nel caso in cui il contribuente si accorga di aver inserito una detrazione o una deduzione non spettante (in tutto o in parte) o abbiano indicato redditi per un valore inferiore.

giovedì 20 ottobre 2016

Fisco. 730/2016: entro il 25 ottobre va preso l’ultimo treno dell’anno. L’opportunità riguarda chi si è accorto di aver commesso errori a proprio danno, dimenticando elementi utili a ridurre le imposte dovute con la dichiarazione presentata in estate.



Sollecitato da un lettore:

Martedì prossimo è l’ultimo giorno utile per chi vuole presentare il modello 730/2016 integrativo.
L’appuntamento può essere utile ai contribuenti che hanno presentato tempestivamente la dichiarazione e si sono accorti, troppo tardi per usufruire della correttiva nei termini, di aver sbagliato qualcosa nella compilazione, magari di non aver inserito un onere deducibile o detraibile.
Il 730 integrativo, infatti, in scadenza il 25 ottobre, è riservato esclusivamente a chi ha commesso errori o dimenticanze che hanno determinato una maggiore imposta o un minor credito oppure un’imposta invariata, risultato di errori compilativi che non incidono sul calcolo finale.
A chi rivolgersi e con quali documenti
Chi si trova in una situazione del genere può ovviare rivolgendosi esclusivamente a un intermediario (Caf o professionista abilitato), anche nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata tramite il proprio sostituto d’imposta.Il contribuente che presenta il modello 730 integrativo deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza per il primo 730 era stata prestata dal sostituto d’imposta, occorre produrre tutta la documentazione.
.
Gli adempimenti dell’intermediario
A questo punto, il Caf o il professionista abilitato, entro il 10 novembre 2016, dovrà:
  • verificare la conformità dei dati inseriti nella dichiarazione integrativa
  • calcolare le imposte
  • consegnare al contribuente copia della dichiarazione modello 730/2016 integrativo e il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo
  • comunicare al sostituto d’imposta il risultato finale della dichiarazione
  • trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
Il codice che identifica il tipo di integrazione
Il contribuente che rientra nelle casistiche previste per il 730 integrativo, oltre a riportare tutti i dati presenti nella dichiarazione originaria opportunamente corretti/integrati, dovrà compilare anche l’apposita casella “730 integrativo” presente nel Frontespizio del modello, inserendo il codice che identifica il motivo per il quale si presenta una seconda dichiarazione:
1 – integrazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata2 – integrazione relativa esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta3 – integrazione sia dei dati identificativi del sostituto d’imposta sia di altri dati da cui scaturisce un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.
Rosa Colucci

venerdì 12 giugno 2015

730 precompilato: sì alle correzioni. Chi si accorge di aver commesso errori nella dichiarazione può sostituirla.



Un lettore segnala:

Una procedura sperimentale richiede necessariamente degli ‘aggiustamenti’. È per questo che il provvedimento 9 giugno 2015 del direttore dell’Agenzia delle Entrate consente ai contribuenti che hanno già inviato via web il loro 730 precompilato, accettato o modificato, di rettificare eventuali errori, trasmettendo direttamente dal proprio pc un nuovo modello che sostituisce e annulla la precedente dichiarazione. Si evita così la necessità di rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato per presentare un 730 integrativo o di produrre un modello Unico correttivo o integrativo.

In pratica, la precompilata trasmessa attraverso l’apposita funzionalità web predisposta dall’Amministrazione finanziaria può essere riaperta, modificata e sostituita mediante la stessa procedura e le stesse modalità utilizzate per l’invio del precedente modello, accedendo all’area autenticata con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o con il pin dispositivo dell’Inps.

Per porre rimedio ai dati incompleti o errati e sostituire integralmente il modello, c’è tempo da oggi e fino al 29 giugno.
Tempi più ristretti per coloro che hanno presentato il 730 precompilato e, in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, hanno trasmesso entro il 16 giugno l’F24 per il pagamento delle somme a debito. In tal caso, la dichiarazione corretta andrà inviata non più tardi del 21 giugno.

Attenzione, l’opportunità non è ripetibile. Il 730 precompilato può essere sostituito via web una sola volta. Ulteriori eventuali modifiche potranno essere apportate esclusivamente seguendo le modalità ordinarie, ossia rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato per la trasmissione di un 730 integrativo (entro il 25 ottobre) ovvero presentando un modello Unico 2015 correttivo (entro il 30 settembre) o integrativo (nei termini previsti per la presentazione di Unico relativo all’anno successivo).

domenica 1 marzo 2015

Avvio sperimentale del modello 730 precompilato: come accedere alle dichiarazioni. Definite le modalità tecniche per visualizzare e ‘amministrare’ i documenti e la platea dei contribuenti destinatari.



Su segnalazione:

Dal 15 aprile, il contribuente potrà accedere alla propria dichiarazione dei redditi direttamente o conferendo delega al sostituto d’imposta, a un Caf o a un professionista abilitato. Nel provvedimento del 23 febbraio 2015, le regole operative sulla precompilata, introdotta dal “decreto semplificazioni” (Dlgs 175/2014), destinata a chi ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati e attivata in via sperimentale per l’anno d’imposta 2014.
Il Fisco ha l’onere di raccogliere le informazioni e predisporre il 730, il contribuente è chiamato a verificare esattezza e completezza dei dati.

Destinatari della nuova dichiarazione
Per il primo anno di sperimentazione, l’Agenzia delle Entrate predisporrà il 730 precompilato per i contribuenti che, contemporaneamente:
  • hanno percepito nel 2014 redditi di lavoro dipendente e assimilati, per i quali i sostituti d’imposta hanno tempestivamente trasmesso la Certificazione unica 2015
  • hanno presentato per l’anno d’imposta 2013 il modello 730 o l’Unico Persone fisiche, pur avendo i requisiti per utilizzare il 730.
I soggetti esclusi
La dichiarazione precompilata non viene predisposta per i contribuenti che, in riferimento all’anno d’imposta precedente, hanno presentato dichiarazioni correttive o integrative per le quali, al momento dell’elaborazione, ancora non è conclusa l’attività di liquidazione automatizzata (articolo 36-bis, Dpr 600/1973).
Inoltre, sono esclusi dal “progetto” coloro che nel 2014 sono risultati, anche per un solo giorno, titolari di partita Iva (fatta eccezione per i produttori agricoli in regime di esonero), i minorenni, le persone legalmente incapaci e quelle decedute.

Accesso alla precompilata: chi e come
L’Agenzia, per l’anno d’imposta 2014, provvederà a inserire, per quanto riguarda oneri detraibili e deducibili: gli interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui; i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; i contributi previdenziali e assistenziali.
I contribuenti o gli eventuali soggetti delegati (sostituto d’imposta, Caf, professionista abilitato), accedendo all’apposita sezione messa a disposizione dalle Entrate, possono consultare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni attinenti allo stesso 730, con distinta indicazione dei dati inseriti e di quelli non inseriti e delle relative fonti informative.

I contribuenti, previa autenticazione sul sito internet dell’Agenzia, possono visualizzare e stampare il modello, accettare e procedere all’invio o modificare e integrare i dati contenuti nella dichiarazione prima di provvedere alla trasmissione, versare le somme dovute tramite F24, indicare le coordinate bancarie per l’accredito dell’eventuale rimborso, consultare le comunicazioni e le ricevute della dichiarazione presentata e, infine, consultare la lista dei soggetti delegati ai quali è stato reso disponibile il 730 precompilato.

Sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati, per poter accedere al 730 precompilato e all’elenco delle informazioni, devono preventivamente acquisire la delega contenente le seguenti informazioni: codice fiscale e dati anagrafici del contribuente; anno d’imposta cui si riferisce il 730; data di conferimento della delega; indicazione che la delega si riferisce sia all’accesso alla precompilata sia alla consultazione dell’elenco delle informazioni afferenti alla dichiarazione stessa.
In secondo luogo, devono effettuare una specifica richiesta, tramite file o via web.

Presentazione della dichiarazione
Il contribuente, presa visione della precompilata, può procedere direttamente al suo invio oppure, prima della trasmissione, può apportare modifiche o integrazioni. La presentazione può avvenire a partire dall’1 maggio. Entro 5 giorni dalla spedizione, l’Agenzia fornisce una ricevuta identificata dallo stesso protocollo riportato nel file di invio, contenente la data di presentazione e il riepilogo dei dati contabili.
Patrizia De Juliis