Dubbio segnala:
È stata pubblicata la circolare n. 135 del 22
dicembre 2022, con cui l’Istituto comunica la conclusione di tutte le attività
di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali,
propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali
nell’anno 2023 e fornisce il dettaglio delle operazioni effettuate. L’articolo
2 del decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell'Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha
stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari al 7,3% dal 1°
gennaio 2023. Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 prevede interventi volti a
rimodulare le modalità di attribuzione della rivalutazione automatica per le
fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il
trattamento minimo. Al fine di evitare la corresponsione di somme
potenzialmente indebite, pertanto, la rivalutazione è stata attribuita in
misura pari al 100% a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione
sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento
nell’anno 2022 (pari a € 2.101,52). Per i pensionati il cui trattamento
pensionistico cumulato è superiore al predetto limite, la rivalutazione sarà
attribuita sulla prima rata utile dopo l’approvazione della legge di bilancio
2023. La circolare descrive in dettaglio gli indici definitivi dei trattamenti
minimi di pensioni per i lavoratori dipendenti e gli assegni vitalizi per il
2022, riporta l’indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2023 e la
modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2023, ricordando che
l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione
dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito. Inoltre,
sono fornite le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle
prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse
prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del
trattamento minimo dell’anno 2023. Si fa presente che, per l’anno 2023, l’età
di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni.
Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.
Si ricorda, infine, che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni,
le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili
nonché le rendite vitalizie dell'INAIL vengono effettuati il primo giorno
bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata
festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per
il mese di gennaio nel quale l’erogazione viene eseguita il secondo giorno
bancabile (art. 1, 2 comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Per
l’anno 2023, pertanto, il pagamento del mese di gennaio sarà disposto il 3
gennaio. Per le prestazioni previdenziali e assistenziali, il certificato di
pensione per il 2022 sarà pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito
istituzionale.
Nessun commento:
Posta un commento