La
domanda, corredata da un certificato medico, va inviata al Comune.
Voto negli ospedali e l’accompagnamento disabili
A
partire da martedì 17 dicembre 2019 e fino a lunedì 6 gennaio, è
possibile richiedere il voto a domicilio. Gli elettori affetti da
gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui
dimorano risulti impossibile (in condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali), possono
far pervenire al sindaco del proprio Comune di iscrizione
elettorale una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il
voto presso l’abitazione in cui dimorano.
La
dichiarazione attestante questa volontà deve pervenire al Comune
nel periodo compreso tra martedì 17 dicembre e lunedì 6 gennaio
2020.
La
domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo
dell’abitazione in cui l’elettore dimora, un recapito
telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera
elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un
funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria
locale.
Le disposizioni sul voto domiciliare si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino nell’ambito del territorio della regione.
Le disposizioni sul voto domiciliare si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino nell’ambito del territorio della regione.
Sezioni
ospedaliere
Negli
ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto
è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o
frazioni di 500. Possono esercitare il loro voto nella sezione
ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune,
oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte
del personale di assistenza dell’istituto di cura.
Seggi
volanti e seggi speciali
Per
i degenti negli ospedali e negli altri luoghi di cura aventi meno
di 100 posti letto e per la raccolta del voto a domicilio vengono
costituiti seggi “volanti”.)
Nelle
sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura
(ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a
199 posti letto; nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione
ci siano luoghi di detenzione e di custodia preventiva; presso le
sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a
giudizio della direzione sanitaria, non siano in condizioni di
recarsi alle cabine per esprimere il voto vengono costituiti seggi
speciali.
Voto
accompagnato
Elettori
portatori di disabilità, fisicamente impediti nell’espressione
autonoma del voto, possono votare con l’assistenza di un
accompagnatore. Questi elettori possono recarsi in cabina con
l’assistenza di un familiare o un’altra persona liberamente
scelta, purché l’accompagnatore sia iscritto nelle liste
elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
Sono
da considerarsi i ciechi, gli amputati delle mani; gli affetti da
paralisi o da altro impedimento di analoga gravità; i portatori di
handicap di natura psichica, quando la loro condizione comporti
altresì una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità
di esprimere materialmente il voto.
Sulla
tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno
degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del
seggio deve fare apposita annotazione dell’avvenuto assolvimento
di tale funzione. Nessun elettore può esercitare la funzione di
accompagnatore per più di un disabile.
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