Da
Dubbio
La
legge 2 novembre 2019, n. 128, recante “Disposizioni urgenti per la
tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, ha
esteso
l’ambito di applicazione delle disposizioni sull’indennizzo
per cessazione attività commerciale.
Con
la circolare
INPS 13 gennaio 2020, n. 4, l’Istituto comunica che possono
presentare domanda
di indennizzo anche i commercianti
che abbiano cessato definitivamente la propria attività dal 1°
gennaio 2017 purché, al momento della presentazione della domanda,
siano in possesso dei requisiti necessari.
La
circolare, inoltre, fornisce le indicazioni per il riesame
delle domande di indennizzo non accolte
con l’unica motivazione di aver cessato l’attività in data
antecedente il 1° gennaio 2019.
Relativamente
a requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della
domanda, importo del trattamento e incompatibilità restano ferme le
istruzioni già fornite con la circolare
INPS 24 maggio 2019, n. 77.
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