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giovedì 24 gennaio 2019

La Cassazione ha condannato Nicola Nanni di Sasso Marconi all'ergastolo

Nicola Nanni di Badolo è stato giudicato colpevole della morte della madre. Definitivo l'ergastolo. La difesa, esistono rimedi nella giustizia europea

Da Ansa

È definitiva la condanna all'ergastolo per Nicola Nanni, accusato dell'omicidio della madre Tommasina Olina (nella foto), pensionata 78enne morta con il cranio fracassato 18 anni fa, il 6 gennaio 2000, a Badolo di Sasso Marconi. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso della difesa, gli avvocati Pietro Giampaolo e Andrea Speranzoni.
L'anziana fu trovata all'ingresso del suo casolare e l'indagine dei carabinieri, inizialmente archiviata senza colpevoli, fu riaperta nel 2008 con l'analisi di alcuni oggetti, tra cui un'accetta: tracce collegate a Nanni furono repertate sul manico di quella che è stata ritenuta l'arma, trovata ripulita nella legnaia vicino al casolare. "C'è una conferma che mette la parola fine a tre gradi di giudizio. Anche questa sentenza andrà esaminata, perché esistono ulteriori rimedi davanti alla giustizia europea", hanno dichiarato i difensori dell'imputato, fin qui processato a piede libero.

domenica 29 maggio 2016

Cassazione: il cittadino può arrestare il delinquente colto in flagranza di reato.

Segnalato.

Cassazione: il cittadino può arrestare il delinquente colto in flagranza di reato 

Quando la nozione di "inseguimento" ad opera della forza pubblica comprende anche l'arresto di chi è "trattenuto" dal cittadino nella sentenza n. 13001/2016.
Forse non tutti sanno che il codice di procedura penale all'art. 383 autorizza ogni persona a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio. In tal caso la persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria, la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.
La sopra riportata procedura va, però, puntualmente ossequiata altrimenti si rischia che l'arresto effettuato dall'eroico cittadino venga vanificato dal provvedimento del giudice che non convalida l'arresto. 
È quanto accaduto presso il Tribunale di Rimini, anche se la Corte di Cassazione ha sostanzialmente rimediato all'inconveniente dettando principi importanti.
Ma veniamo alla storia, una come tante altre, di borseggi, scippi, furti che avvengono quotidianamente in strada o sui mezzi pubblici, condotte delittuose che metteno a rischio la serenità e l'incolumità dei cittadini.
Il maldestro ladro aveva infilato la mano nella borsetta di una signora, ma il tentativo di furto veniva sventato dal proprietario di un bar che tratteneva il ladro fino all'arrivo dei Carabinieri che procedevano all'arresto. 
Tutto bene quel che finisce bene! Non è così perché il ladro non finisce in galera in quanto il Tribunale, in sede di giudizio direttissimo, non convalidava l'arresto ritenendo che non ricorressero le ipotesi previste dall'art. 383 e 380 del codice di procedura penale che autorizzano l'arresto obbligatorio in fragranza di reato rispettivamente operato da cittadini (art. 383 c.p.p) e dalla forza pubblica (art. 380 c.p.p). 
Tutto ruota attorno alla cosidetta flagranza di reato e all'arresto obbligatorio!
In buona sostanza, nella vicenda in esame il Tribunale ha ritenuto che l'imputato, era solo stato "trattenuto" dal proprietario dell'esercizio pubblico in attesa dell'arrivo, per altro immediato, dei Carabinieri, che avevano poi provveduto (autonomamente) all'arresto (ex art. 381, comma 2, lett. g, c.p.p.). Ciò era deducibile, secondo i giudici di prime cure, anche dall'assenza delle procedure sopra indicate previste per l'arresto da parte di persone diverse dagli operanti di polizia giudiziaria.
Il procuratore della Repubblica non ci sta e ricorre prontamente alla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 13001/2016 (Presidente D'ISA - udienza 24.2.2016), ha annullato il provvedimento rinviando gli atti al Tribunale per l'ulteriore corso.
In tema di arresto - precisa la Suprema Corte - secondo la giurisprudenza consolidata, "la nozione di quasi flagranza di cui all'art. 382 c.p.p., non va intesa rigidamente e, comunque, avendo riguardo esclusivamente al criterio quantitativo del lasso temporale dalla commissione del fatto. Ciò in quanto la previsione dell'arresto di chi sia "sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" trova fondamento nell'esigenza di un legame materiale della persona con il fatto".
Deve cioè esistere "una stretta connessione temporale tra il reato e la sorpresa con tracce dello stesso", sì che l'azione per raggiungere ed arrestare l'autore dell'episodio criminoso possa ritenersi svolta senza soluzione di continuità.
Inoltre, la nozione di "inseguimento" ad opera della forza pubblica comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell'indiziato di reità, quand'anche la stessa si protragga nel tempo, purché non subisca interruzioni dopo la commissione del reato.
Applicando tali principi alla vicenda in esame nella quale l'imputato venne "trattenuto" dal proprietario del bar in cui si sono svolti i fatti sino all'arrivo dei Carabinieri che procedettero al suo arresto, la Corte ha ritenuto che tale situazione realizza l'"inseguimento" dell'indagato nei termini sopra precisati. 
Per la Corte non ci sono dubbi, l'esigenza del legame materiale della persona con il fatto, presidiato anche dall'esigenza che non vi sia soluzione di continuità tra la sua commissione e la reazione dei consociati, è pienamente ravvisabile nelle circostanze che accompagnarono l'arresto dell'imputato. 
In conclusione, il giudice negando la convalida dell'arresto ha fatto malgoverno dei principi innanzi enunciati.
Morale della favola, ogni qualvolta il cittadino procede ad un arresto per reati procedibili d'ufficio è necessario che venga rispettata la procedura che prevede la consegna delle cose costituenti il corpo di reato e del delinquente all'Autorità giudiziaria con redazione di un apposito verbale, in mancanza l'arresto in flagranza potrà essere convalidato solo se, come accaduto nel caso di specie, l'arresto dell'autore dell'episodio criminoso da parte degli agenti possa ritenersi svolto senza soluzione di continuità ovvero senza interruzioni tra la commissione del fatto di reato e l'arresto e, quindi, ricondotto alla nozione di "inseguimento".
  

domenica 7 febbraio 2016

Stop anche alle chiamate degli operatori ai cellulari. La Cassazione ai call center basta con le telefonate mute.Sono quelle inviate da software. È il« trucco tecnologico» con il quale le aziende ottimizzano il tempo-lavoro degli operatori dei propri call center

Un lettore ha inviato questo articolo del Corriere.
 
Il lavoro quotidiano in un’agenzia di call center  

Il Lavoro quotidiano in un’agenzia di call center
Stop alle telefonate «mute» provenienti da piattaforme automatiche dei call center delle aziende, e stop in ogni caso al telemarketing sui cellulari dei consumatori: sono i due principi di diritto — destinati a innovare profondamente il mercato della vendita di prodotti o contratti o abbonamenti tramite telefonate — che la I sezione civile della Cassazione mette a fuoco nella sentenza con la quale non si limita a respingere il ricorso di Enel Energia spa e Reitek spa contro un provvedimento del Garante della Privacy del 2013, ma va appunto oltre e amplia la franchigia di privacy telefonica riconosciuta agli utenti.

Il meccanismo
A tutti, infatti, capita spesso di ricevere a casa telefonate mute, che perciò mettono spesso in allarme. In realtà, in molti casi, non sono malintenzionati che tastano le presenze domestiche, ma è il trucco tecnologico con il quale le aziende ottimizzano il tempo-lavoro degli operatori dei propri call center. Per cercare di eliminare le chiamate non produttive (padrone di casa assente o già occupato alla cornetta), le aziende sfruttano piattaforme automatiche che effettuano un numero di telefonate superiore al numero degli operatori nei call center, in modo che essi trovino da lavorare in continuazione: la controindicazione è però che si crea statisticamente una quota di telefonate che raggiungono i consumatori in un momento nel quale non ci sono operatori liberi nei call center (telefonata muta). Le norme lo consentono, a condizione però — stabilì il Garante della privacy — che una persona raggiunta da una telefonata muta non ne ricevesse altre prima di 30 giorni.
La direttiva Ue
È uno di questi casi — tra Enel Energia, Reitek (fornitore del software) e Garante — che arriva al vaglio dei giudici di Cassazione (presidente Aniello Nappi, estensore della sentenza Francesco Terrusi). I quali indicano che il trattamento dei dati personali, ovvero nome e numero, con sistemi automatici di chiamata è consentito da due articoli del Codice della privacy ma solo con il consenso dell’interessato. È vero, come obietta Enel, che esiste la deroga dell’«opt-0ut», cioè il consenso non è richiesto in chi, iscritto negli elenchi telefonici degli abbonati, non abbia esercitato il diritto di opposizione iscrivendo il proprio numero nell’apposito registro pubblico. Ma questa deroga, argomenta la Cassazione alla luce della direttiva comunitaria 2002/58, vale per le chiamate fatte dagli operatori, non per le chiamate automatizzate inviate da un software. «Anzi, a scopo di definitiva chiarificazione» — è l’altro punto cruciale della sentenza — anche nel marketing diretto, fatto da operatori fisici, «il trattamento del dato personale tratto da elenchi» telefonici «resta legittimo solo in quanto» questi elenchi (cartacei o elettronici) «siano pubblici, come non è invece per il caso della telefonia mobile»: il che significa che i call center non possono fare telemarketing sui cellulari.

sabato 22 agosto 2015

Polizze vita, dalla modulistica alle cartelle cliniche, la Cassazione dice stop a 7 clausole vessatorie



Un lettore  ha inviato chiedendo la pubblicazione: 

Stop della Cassazione alle clausole vessatorie imposte dalle compagnie a chi stipula un’assicurazione sulla vita.
La Suprema corte, con la sentenza 17024 depositata ieri, compila un lungo elenco delle richieste che gli assicuratori non possono fare ai beneficiari, dopo la morte del “portatore di rischio”: dall’obbligo di formulare la domanda di indennizzo su un prestampato a quello di fornire le cartelle cliniche di chi aveva sottoscritto la polizza.
Nel mirino dei giudici finisce il contratto concluso da un cliente, morto di ictus solo due settimane dopo averlo firmato.
Ben sette condizioni generali, alle quali era subordinato il pagamento dell’indennizzo, che la Cassazione non esita a definire un «cocktail giugulatorio ed opprimente per il beneficiario», chiarendo per ciascuna le ragioni della vessazione.
1) A iniziare dalla previsione per cui il beneficiario deve chiedere l’indennizzo usando un modulo predisposto dall’assicuratore: un’azione in netto contrasto con il principio di libertà delle forme che contraddistingue l’intera materia delle obbligazioni;
2) no anche alla domanda da inoltrare presso l’agenzia di competenza, perché viola la libertà personale e di movimento, imponendo una servitù priva di vantaggi per l’assicuratore;
3) nella lista dei comportamenti vietati entra la richiesta di produrre una relazione medica sulla morte del portatore di rischio, che comporta per il beneficiario un esborso di denaro non irrilevante, ponendo a suo carico anche l’onere, che per legge non ha, di documentare le cause del sinistro. Nell’assicurazione sulla vita, infatti, il beneficiario può limitarsi a dimostrare la morte del contraente, mentre provare che questa è avvenuta per cause che escludono l’indennizzo spetta all’assicuratore;
4) semaforo rosso anche per la previsione in base alla quale, su richiesta, vanno fornite le cartelle cliniche dei ricoveri della persona deceduta. Una facoltà di «sconfinata latitudine» sottolinea la Cassazione che, in teoria, consente all’assicuratore di chiedere anche le cartelle di ricoveri subiti in gioventù. Compito ancora una volta oneroso, per i costi di estrazione delle copie e di difficile assolvimento perché le strutture potrebbero opporre un rifiuto giustificato dalla tutela della riservatezza;
5-6) in fondo alla lista delle richieste “vietate” ci sono la produzione dell’atto di successione e dell’originale della polizza. In entrambi i casi si tratta di vincoli inutili. Il beneficio del quale si reclama il diritto non è ereditario ed è dunque irrilevante per la compagnia sapere se la persona morta aveva fatto o meno testamento.
7) inutilmente gravosa anche la richiesta della polizza originale: l’assicuratore la possiede già e per evitare pagamenti alla persona sbagliata basta verificare l’identità del richiedente.

La Suprema corte smonta la tesi della compagnia, secondo la quale il beneficiario era arrivato in ritardo nel proporre l’eccezione di nullità, per assenza di trattativa tra le parti, della clausola incriminata. In base al Codice del consumo (articolo 34, comma 5 del Dlgs 206/05) spetta, infatti al professionista provare che il contratto sottoscritto su modulo predisposto è il frutto di un accordo.

Le previsioni messe off-limits dalla Suprema corte, tutte contenute nell’atto esaminato, sono in contrasto con le norma a tutela dei consumatori e, sottolineano i giudici, prive di qualunque reale vantaggio per l’assicuratore. Se non quello di ostacolare il pagamento dell’indennizzo.