L’interrogativo è stato posto al Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese (nella foto), dal deputato Emanuele Prisco in una interrogazione.
La Corte Costituzionale in una recente
sentenza ha rilevato delle illegittimità
nella legge di riforma delle Città Metropolitane. Fra le illegittimità, quella
delle attribuzione dell’incarico di sindaco metropolitano al sindaco della
Città capoluogo, poiché eletto dai soli elettori della città e non da quelli
dell’intera area metropolitana. Questi ultimi si trovano ad essere governati di
chi non si è sottoposto al loro giudizio elettorale.
La Corte Costituzionale ha suggerito agli
organismi preposti a porre rimedio alla
illegittimità da essa rilevata.
Nella interrogazione si legge:
Il
9 novembre scorso , con sentenza n. 240 del 2021, la Corte Costituzionale si è
pronunciata con un giudizio di legittimità in via incidentale sulla riforma
delle città metropolitane operata con la legge 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta
legge Delrio;
In
particolare, la questione era incentrata sulla legittimità delle modalità di
elezione dei sindaci metropolitani, che, in base alla vigente normativa, sono
di diritto i sindaci del comune capoluogo, eletti dai soli residenti in quella
città Il sindaco metropolitano, quindi, pur governando un territorio molto più
vasto di quello della sua elezione, non è il rappresentante diretto dei
cittadini degli altri territori da lui amministrati, che non possono
partecipare, neanche in via indiretta, all'elezione del sindaco metropolitano.
In
merito la Corte ha rilevato come «non sia in sintonia con le coordinate
ricavabili dal testo costituzionale» il sistema previsto dalla legge Delrio,
per quanto riguarda l'individuazione del sindaco metropolitano, e ha
evidenziato che si «rende pertanto urgente un riassetto degli organi di queste
ultime (le Città metropolitane), risultando del tutto ingiustificato il diverso
trattamento riservato agli elettori residenti nel territorio della, Città
metropolitana rispetto a quello delineato per gli elettori residenti nelle
province».
La
Corte ha altresì affermato che «La presa d'atto dell'esistenza di una pluralità
di soluzioni astrattamente disponibili per porre rimedio a tale accertata
situazione di incompatibilità con i richiamati parametri costituzionali (a
partire dalla natura dell'elezione, diretta o indiretta, ovvero
dall'introduzione di raccordi fiduciari tra organo consiliare e sindaco
metropolitano), non può tuttavia esimere questa Corte dal sollecitare un
intervento legislativo in grado di scongiurare che il funzionamento dell'ente
metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai
richiamati canoni costituzionali di esercizio dell'attività
politico-amministrativa».
I
suddetti profili di incostituzionalità potrebbero, inoltre, riflettersi in un
vizio su tutti gli appalti a cui partecipano le città metropolitane, con il
conseguente pericolo di perdete fondi in ambiti di intervento quali l'edilizia
scolastica o le strade provinciali, un pericolo quanto mai attuale a fronte
dell'impiego da parte di tutti gli enti locali delle risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).
Quali iniziative, anche normative, intenda assumere il Governò in merito alle criticità esposte in premessa, per garantire la rappresentanza di tutti i cittadini e per salvaguardare l'impiego delle risorse finanziarie delle città metropolitane.
1 commento:
il problema credo che sia evidente ai più da subito, tutta la partita "aboliamo le provincie" è stata fuffa elettoerale preparata in fretta, fatta male e peggio gestita.
la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. 'legge Delrio')non è stata rimandata per correzzioni dal supremo garante e forse la corte costituzionale non ha avuto modo di esprimersi, ma il vero problema è che noi italiani siamo distratti, disattenti, dalla memoria corta ed i cialtroni mai pagano elettoralmente le loro appunto "cialtronate"... e così tutti continuano a "cialtronare"... e poi a volte c'è anche la malafede.
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