Consultabile ora la documentazione secretata
Direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri Draghi:
Appare necessario che sia adottata ogni
iniziativa che possa rivelarsi utile alla
ricostruzione di vicende che hanno
rappresentato passaggi drammatici
della recente storia del Paese.
Ciò ovviamente in aggiunta
alla necessità di
assicurare la piena
e fattiva collaborazione
istituzionale all'Autorità giudiziaria che
tuttora procede in merito a tali vicende.
In questa ottica è intenzione del
Governo rendere consultabile anche la documentazione
concernente l'organizzazione Gladio e
quella relativa alla Loggia Massonica P2.
A tal fine, si dispone
la declassifica dei
relativi documenti tuttora
soggetti a tale vincolo ed il versamento anticipato di tutta la documentazione riguardante i due
citati argomenti all'Archivio centrale dello Stato, da parte
delle amministrazioni centrali, ed ai rispettivi Archivi
di Stato, da
parte delle amministrazioni periferiche.
Si chiede, pertanto, di dare
indicazioni agli uffici di individuare
i relativi carteggi
secondo le migliori
pratiche archivistiche e di procedere, d'intesa con i citati Archivi di
Stato, ad effettuare i
conseguenti versamenti, onde
assicurarne uno svolgimento tecnicamente
corretto nelle modalità
e, per quanto possibile, spedito nei tempi di
realizzazione.
Per agevolare la consultazione dei
documenti, si chiede di disporre affinchè sia
versata anche una
copia digitale della documentazione.
Per quanto riguarda, in particolare,
la documentazione relativa
all'organizzazione Gladio, l'AISE,
che ne custodisce
una parte consistente, procederà
al versamento di
tutta la pertinente documentazione della
struttura all'epoca incardinata
nel Servizio segreto militare,
ivi compresa quella a suo tempo sequestrata
e poi restituita dall'Autorità
giudiziaria di Roma.
Qualora nei
carteggi rientranti nell'oggetto della
presente direttiva siano compresi atti della NATO o di altro
soggetto estero, questi non saranno per
ciò solo esclusi dal versamento, ma si
avrà cura di interpellare preventivamente l'ente originatore al
fine di acquisirne il prescritto
parere.
Preliminarmente alle
attività di versamento,
dovranno essere individuati e
segnalati ai sopra citati archivi
eventuali documenti contenenti dati
identificativi degli operatori
istituzionali da tutelare ai
sensi dell'art. 122 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Considerato che gli archivisti di
Stato, in attuazione della citata disposizione di legge, escluderebbero dalla consultazione
l'intero documento contenente tali dati sino al maturare dei
termini previsti dalla norma, sarà cura assicurare
che la relativa copia digitale sia adeguatamente obliterata dei dati relativi
ai nominativi degli operatori istituzionali,così da
consentirne l'immediata, ancorchè
non integrale, consultazione.
Per
quanto attiene, nello
specifico, alla documentazione concernente i due citati
argomenti conservata presso gli organismi di informazione per la sicurezza, il
direttore generale del DIS curerà il
coordinamento delle relative procedure di versamento dell'Archivio centrale
dello Stato, riferendomene periodicamente gli esiti.
Infine, ai fini della conoscibilità
presso gli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati, i documenti
relativi agli argomenti oggetto della presente direttiva, a suo tempo acquisiti
dalle commissioni parlamentari d'inchiesta presso pubbliche amministrazioni,
sono da considerarsi anch'essi declassificati
negli stessi termini qui previsti.
Si confida nella preziosa collaborazione
delle istituzioni per una puntuale e, per quanto possibile,
sollecita attuazione della presente direttiva.
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