Il nuovo bando
regionale per le farmacie finisce al Tar per iniziativa di un gruppo di
farmacisti e pure all’attenzione della giunta regionale, alla quale il
gruppo del Carroccio chiede di ‘rivederne i criteri’. In
un’interrogazione all’assessore Venturi, a prima firma del consigliere leghista
Alan
Fabbri, il Carroccio mette nel mirino, in particolare, le ‘dozzinali valutazioni sui voti di laurea (già di per sé disomogenei tra università)’. “Il bando prevede criteri sommari di valutazione dei voti di laurea, ma le gare per l’assegnazione di farmacie si decidono sul filo dei millesimi di punto, ” sostiene il gruppo consigliare della Lega. “Così com’è il bando è un chiaro favore alle gestioni associate, che possono contare su punteggi cumulativi per ogni singolo voto di laurea degli associati, anche oltre il limite massimo di punteggio per ciascuna voce”.
La stessa Regione, sul sito ER Salute’ ammette incongruenze, dalle quali deriva la necessità di rettificare la graduatoria. “È a rischio la qualità del servizio ai cittadini – denuncia Fabbri -. Una
procedura di selezione anomala e discriminante è infatti destinata a tradursi in un servizio non all’altezza, soprattutto nelle campagne e in montagna, che necessitano di previsioni particolari e di misure specifiche per la loro tutela. Sarebbe un grave errore – politico e amministrativo – pensare di premiare grandi gruppi, piuttosto che il valore dei singoli operatori territoriali, o di livellare competenze e qualifiche diverse.
Ci auguriamo che la giunta si renda conto delle attuali - e palesi - storture del bando e che voglia correggerle in corsa, ristabilendo i principi di meritocrazia e di corretta concorrenza”.
Fabbri, il Carroccio mette nel mirino, in particolare, le ‘dozzinali valutazioni sui voti di laurea (già di per sé disomogenei tra università)’. “Il bando prevede criteri sommari di valutazione dei voti di laurea, ma le gare per l’assegnazione di farmacie si decidono sul filo dei millesimi di punto, ” sostiene il gruppo consigliare della Lega. “Così com’è il bando è un chiaro favore alle gestioni associate, che possono contare su punteggi cumulativi per ogni singolo voto di laurea degli associati, anche oltre il limite massimo di punteggio per ciascuna voce”.
La stessa Regione, sul sito ER Salute’ ammette incongruenze, dalle quali deriva la necessità di rettificare la graduatoria. “È a rischio la qualità del servizio ai cittadini – denuncia Fabbri -. Una
procedura di selezione anomala e discriminante è infatti destinata a tradursi in un servizio non all’altezza, soprattutto nelle campagne e in montagna, che necessitano di previsioni particolari e di misure specifiche per la loro tutela. Sarebbe un grave errore – politico e amministrativo – pensare di premiare grandi gruppi, piuttosto che il valore dei singoli operatori territoriali, o di livellare competenze e qualifiche diverse.
Ci auguriamo che la giunta si renda conto delle attuali - e palesi - storture del bando e che voglia correggerle in corsa, ristabilendo i principi di meritocrazia e di corretta concorrenza”.
Ecco l’interrogazione:
Premesso che
Con Determinazione n. 60 dell’8/1/2013 la Regione bandiva
il concorso straordinario per attribuire la titolarità delle nuove sedi
farmaceutiche sia nuove che vacanti in Emilia Romagna, secondo quanto stabilito
all'articolo 11 del decreto legge 1/2012, convertito nella legge 27 del 24
marzo 2012 (“Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso
alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione
dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”).
La graduatoria di questo concorso pubblico
straordinario è stata approvata con Determina del Direttore generale sanità e
politiche sociali n. 1654 del 17 febbraio 2015.
Il concorso prevedeva una valutazione per soli
titoli e ammetteva, per la prima volta in questo settore professionale, la
partecipazione al concorso in forma associata, una modalità quest’ultima che ha
provocato problemi di omogeneizzazione dei criteri di valutazione dai quali
sarebbero derivate notevoli incongruenze sia nella interpretazione delle
disposizioni concorsuali sia nella assegnazione dei punteggi.
Il titolo legittimante per la partecipazione al
concorso era la Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutica e in
base all’art. 6 del DPCM n. 298 del 1994 il punteggio doveva essere attribuito
ad ogni concorrente e graduato fino all’unità, in proporzione al voto di laurea,
così come avvenuto in molte altre regioni (“valutazione ponderata” in Lazio,
Liguria, Piemonte, Toscana).
Essendo il punteggio finale valutato fino al
millesimo di punto, come si evince dalla graduatoria del concorso, anche pochi
centesimi o millesimi di differenza comportavano variazioni sensibili
nell’attribuzione dei punteggi.
Nella riunione in cui ha determinato nel dettaglio
l’attribuzione dei punteggi, la Commissione valutativa avrebbe deciso, senza
alcuna motivazione o richiamo previsti dal bando di concorso, di non assegnare
alcun punteggio a chi avesse un voto di laurea inferiore al 92, privilegiando
così una parte dei concorrenti a scapito degli altri.
Il voto di laurea già soffre di notevoli disomogeneità
dovute al differente criterio di assegnazione dei punteggi da parte delle varie
Università italiane, specie tra Nord e Sud del paese.
La Commissione avrebbe inoltre deciso di attribuire
alla seconda laurea in possesso dei candidati un punteggio pari almeno alla
Laurea in Farmacia conseguita con punti 105, a prescindere dal voto conseguito.
L’art. 8 comma 3 del bando di concorso prevede che,
in caso di gestione associata, la valutazione dei titoli venga effettuata
sommando i punteggi di ciascun candidato fino al conseguimento del punteggio
massimo previsto dal DPCM n. 298 del 1994.
Risulterebbe invece che la Commissione,
nell’attribuzione dei punti per l’esercizio professionale, abbia attribuito ad
ogni componente della gestione associata il punteggio che gli spetterebbe come
se concorresse uti singulus, per poi accorpare, sommandoli, i punteggi così
raggiunti e violando il limite massimo di punteggio per ciascuna voce.
Così facendo si sarebbe prodotta la distorsione di
accreditare al soggetto giuridico “gestione associata” più punti del
concorrente singolo, senza peraltro considerare che il tetto massimo di
punteggio raggiungibile valeva sia per il concorrente singolo che per quello
associato.
Stando a quanto riportato sul sito internet “Er
Salute” della stessa Regione Emilia Romagna: “Dai controlli di veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati all'interno delle domande di partecipazione al
concorso, attualmente in corso, stanno emergendo incongruenze, dalle quali
deriva la necessità di rettificare la graduatoria. Dopo la pubblicazione della
rettifica della graduatoria decorreranno
nuovamente i termini per i ricorsi. Pertanto, la fase successiva della
procedura concorsuale, ossia il cosiddetto interpello, inizierà dopo l'estate. In
tale fase saranno interpellati i candidati interessati, affinché esprimano
l’ordine di preferenza sulle sedi disponibili.”
Considerato che
L’apertura di sedi farmaceutiche si inserisce nel
più ampio ambito del servizio pubblico del settore sanitario, il cui fine primario
è quello di scegliere coloro in grado di fornire il miglior servizio.
L’art. 23 comma 12 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95,
convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, prescrive che le
procedure concorsuali per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche debbano
favorire “il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di
vendita costituita dalle farmacie territoriali”.
In base alla norma sopracitata bisogna individuare i
soggetti che siano meglio in grado di far fronte ad un servizio così
qualificato e complesso, scegliendolo tra i soggetti che presentano requisiti
confrontabili, uno dei quali – quello del voto di laurea – non può essere
escluso dalla valutazione.
Diversi concorrenti avrebbero già presentato ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna per annullare gli atti concorsuali
e i suoi effetti immediati.
INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER
SAPERE:
Se quanto sopra
esposto corrisponda al vero.
Se voglia
disporre una verifica sulle modalità di computo nell’attribuzione dei punteggi
per i titoli di studio, di servizio e di carriera e sui criteri di impostazione
per la rilevazione dei punteggi per l’esercizio professionale.
Nel caso vengano
riscontrate le gravi violazioni legislative nella valutazione dei titoli di
studio e di carriera segnalate in premessa, quali provvedimenti voglia
intraprendere per tutelare i concorrenti della procedura concorsuale volta ad
attribuire la titolarità di nuove sedi farmaceutiche in Emilia Romagna.
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