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mercoledì 1 aprile 2020

Sospensione rate mutui prima casa: on line il nuovo modulo per le richieste

È on line il nuovo modulo per chiedere la sospensione delle rate del mutuo prima casa usufruendo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cd fondo Gasparrini).

Grazie al Fondo i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima casa, in caso di temporanea difficoltà possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate per 18 mesi.
Il dl “Cura Italia” ha rifinanziato il Fondo con 400 milioni di euro e ha allargato la platea dei potenziali beneficiari a:
  • lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  • lavoratori autonomi e liberi professionisti (la richiesta può essere presentata per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del dl n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l’emergenza Coronavirus.
I benefici del Fondo restano validi per le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già precedentemente previste.
Per sapere come fare domanda e approfondire i dettagli del Fondo è possibile consultare la pagina dedicata del sito del Dipartimento del Tesoro, o il sito di Consap.

sabato 6 gennaio 2018

Confedilizia a Renzi: bene l’intervento sulla prima casa, ma i 20 miliardi di Imu e Tasi sugli altri immobili sono devastanti

Marco segnala la dichiarazione del presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa

“Matteo Renzi scrive su Facebook: «Chi ha la casa di lusso o la seconda casa paga l’Imu, chi ha la prima non più». Comprendiamo la soddisfazione del Segretario del Partito democratico per una misura varata dal suo Governo, della quale gli va dato atto, anche se le prime case ancora soggette a tassazione sono di lusso solo nella fantasia del legislatore. Ciò di cui invece non ci capacitiamo è la mancata comprensione dei danni che da ben sei anni sta producendo l’ipertassazione patrimoniale su tutti gli immobili diversi dalla prima casa, anch’essi – per usare le parole di Renzi – «beni rifugio del ceto medio». Stiamo parlando dei 20/21 miliardi di euro di Imu e Tasi che ogni anno sono chiamati a versare i proprietari di abitazioni affittate, locali commerciali, uffici, case di villeggiatura. Le conseguenze prodotte da questa fiscalità esagerata – che, sommata a quella sui redditi immobiliari e sulle compravendite, porta a 50 miliardi il carico annuale sul settore – sono evidenti per chiunque voglia vederle: valori crollati, risparmio delle famiglie distrutto, imprese costrette alla chiusura, posti di lavoro perduti, negozi sfitti in continuo aumento, consumi limitati. Se la campagna elettorale vedrà l’attenzione al settore immobiliare concentrarsi sull’annosa – e facile – disputa sulla prima casa, non c’è da avere speranze per la prossima legislatura. La politica deve comprendere che vanno pensate misure per il settore immobiliare, che potrà tornare ad essere motore di crescita e di sviluppo quando sarà liberato dalla morsa, non solo fiscale, che lo frena”.

domenica 5 ottobre 2014

Emanato il decreto che disciplina il Fondo di Garanzia per l'acquisto della prima casa



 
Un lettore segnala:


Con un nuovo intervento normativo lo Stato si propone di dare garanzie :
·         sui mutui per l'acquisto della prima casa;
·         per la ristrutturazione e il miglioramento dell'efficienza energetica.
·         per prestiti che non superino i 250mila euro coprirà fino al 50% dell'importo.
·         l'accesso a tale aiuto sarà prioritario per giovani coppie, single con figli e under 35.
Tutto ciò è previsto dal decreto del 31 luglio 2014 “Disciplina del Fondo di garanzia «prima casa» di cui all'articolo 1, comma 48, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147”, pubblicato sulla G.U. n.226 del 29 settembre 2014. Composto da 15 articoli, il provvedimento disciplina le sole ipotesi relative alle garanzie su mutui ipotecari, mentre viene rinviato ad un successivo decreto interministeriale la disciplina relativa alle garanzie su portafogli di mutui ipotecari.
Fondo da 600 milioni di euro in tre anni. Il fondo, dotato di 600 milioni di euro per tre anni (dal 2014 al 2016), sarà gestito dalla Consap e potrà essere rimpinguato da regioni ed enti locali su base volontaria.
In particolare, la lettera c) del comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che presso il Ministero dell'economia e delle finanze venga istituito il Fondo di garanzia per la prima casa, cui sono attribuite risorse pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari che opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto art. 13, comma 3-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.
Garanzia del 50% della quota capitale. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Norme per attivare il fondo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 147/2013, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
Funzionamento del fondo. L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale, secondo il decreto, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere caratteristiche di lusso. Inoltre il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili.
Le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo potranno essere effettuate da banche e intermediari finanziari in base a un protocollo tra il Tesoro e l'Associazione bancaria italiana (Abi) che disciplini le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo, gli impegni degli aderenti volti a favorire la conoscenza da parte dei mutuatari della misura di garanzia, le misure facoltative che i soggetti finanziatori possono adottare a tutela dei mutuatari che presentano difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, l'accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole di gestione del fondo.
Link testo del Decreto 31 luglio 2014 - Disciplina del Fondo di garanzia «prima casa»