di Angelo
Pesce
Proprietari
di casa ed amministratori di condominio segnatevi questa data: 1° giugno 2014.
Fra pochi giorni, ogni impianto di riscaldamento e raffrescamento, dovrà essere
accompagnato da una nuova carta di identità in grado di
raccontare tutta la vita dell'apparecchio (installazione, verifiche,
rottamazione).
I
proprietari dell'impianto devono scaricare e compilare il libretto, i tecnici
che eseguono le manutenzioni, devono invece preparare i rapporti di efficienza
energetica. I nuovi obblighi introdotti dal Dpr 74/2013 valgono anche per chi
la caldaia o il condizionatore installati in casa e non solo per le nuove
installazioni. Multe salate- da 500 a 3mila euro- per chi non si adegua alla
nuova normativa.
Soggetti coinvolti
·
utente del
piccolo impianto (singola unità immobiliare);
·
amministratore di condominio o ditta abilitata (terzo responsabile) per gli
edifici condominiali
Obblighi
·
l'obbligo
(che scatta dal 1° giugno), è a carico di chi ha la responsabilità
dell'impianto (utente, in caso di apparati singoli, amministratore o terzo
responsabile per gli altri impianti); dovranno aggiornare il vecchio libretto
al nuovo modello o produrre (in caso di condizionatore) il libretto;
·
per quanto
riguarda il rapporto di controllo sull'efficienza energetica, l'obbligo ricade
sul manutentore o su chi effettua interventi che ne modificano il rendimento
energetico
Impianti
·
tutte le
tipologie di impianti termici per la climatizzazione (invernale ed estiva) e
per la produzione di acqua calda sanitaria, hanno l'obbligo del libretto;
·
gli impianti
soggetti a verifiche periodiche per legge a seconda della potenza e tipologia
dell'impianto (riscaldamento con potenza > 10Kw; condizionamento con potenza
> 12KW), dovranno dotarsi di rapporto di controllo: questi si suddividono
in:
- riscaldamento a fiamma e combustione;
- condizionamento;
- teleriscaldamento;
- co e trigenerazione
- riscaldamento a fiamma e combustione;
- condizionamento;
- teleriscaldamento;
- co e trigenerazione
Libretto d'impianto e rapporto di controllo dell'efficienza energetica
·
il libretto
diventa unico (non più distinto fra libretto d'impianto e di centrale); in esso
vanno indicati tutti i dati relativi all'impianto, la sostituzione di eventuali
componenti, gli interventi di manutenzione e controllo, i valori di rendimento,
i dati dei proprietari (anche quando dovessero variare)
·
laddove gli
impianti sono soggetti a controlli periodici di efficienza energetica, dovranno
dotarsi, al termine della verifica, di un rapporto di controllo compilato dal
manutentore secondo i nuovi schemi diffusi dal Governo;
