I limiti e le condizioni del nuovo istituto nella deliberazione n. 27/2016/PAR della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna.
Duro
colpo è stato sferrato dalla Corte dei Conti al nuovo istituto del
"baratto amministrativo" introdotto dall'art. 24 del
decreto-legge n. 113/2014, convertito con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, rubricato “misure
di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in
materia di tutela e valorizzazione dei territori”
che consente ai cittadini di adempiere i debiti relativi ad entrate
comunali mediante l'effettuazione di un'attività sostitutiva
del pagamento.
Con
la deliberazione
n. 27 del 23 marzo 2016 la Sezione Regionale di Controllo per
l'Emilia Romagna
se da un lato ha evidenziato come il baratto
amministrativo deve essere disciplinato da un apposito
regolamento deliberato
dal Comune con il quale devono essere fissati/individuati "criteri”
e “condizioni” dall'altro, in modo tranchant, ha
escluso la possibilità di consentire attraverso tale istituto
l'adempimento di tributi locali pregressi
in quanto mancherebbe il requisito dell'inerenza tra agevolazione
tributaria e tipologia di attività svolta dai soggetti amministrati
e si potrebbero determinare effetti pregiudizievoli sugli equilibri
di bilancio.
In
buona sostanza, la possibilità di deliberare riduzioni e/o esenzioni
riguarda esclusivamente tributi strettamente riferibili all'attività
sussidiaria posta in essere dai cittadini e non sarebbe possibile
estendere l'ambito delle agevolazioni anche ai debiti pregressi.
Ad
avviso del giudice contabile "non
si ritiene, viceversa, ammissibile la possibilità di consentire che
l'adempimento di tributi locali, anche di esercizi finanziari passati
confluiti nella massa dei residui attivi dell'ente medesimo, possa
avvenire attraverso una sorta di datio in solutum ex art. 1197 c.c.
da parte del cittadino debitore che, invece di effettuare il
pagamento del tributo dovuto, ponga in essere una delle attività
previste dalla norma e relative alla cura e/o valorizzazione del
territorio comunale".
La
Sezione ritiene che "tale
ipotesi non solo non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della
norma in quanto difetterebbe il requisito dell'inerenza tra
agevolazione tributaria e tipologia di attività svolta dai soggetti
amministrati, elementi che, peraltro, devono essere preventivamente
individuati nell'atto regolamentare del Comune, ma potrebbe
determinare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio
considerato che i debiti tributari del cittadino sono iscritti tra i
residui attivi dell'ente".
Si
tratta di un precedente importante che, benché deliberato dalla
Corte Regionale emiliana in risposta al quesito proposto dal Comune
di Bologna, non
potrà non preoccupare quei Comuni che hanno già dato avvio
concretamente al nuovo istituto secondo modalità diverse da quelle
espresse nel presente parere ovvero a tutti gli altri Enti Locali che
sono in fase di arrivo.
Ma
veniamo alle altre indicazioni contenute nel parere.
In
primo luogo la Corte evidenza come le attività sostitutive al
pagamento possono riguardare “la
pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze,
strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con
finalità di interesse generale, di aree e beni immobili
inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del
territorio urbano ed extraurbano”.
E',
altresì, necessario che sussista un rapporto
di stretta inerenza tra le esenzioni e/o le riduzioni di tributi che
il comune può deliberare e le attività di cura e valorizzazione del
territorio sopra indicate che i cittadini possono realizzare.
La
disposizione, inoltre, prevede che l'esenzione
dal pagamento dei tributi locali può essere concessa per un periodo
limitato e definito di tempo, per tributi specifici e per tipologie
di attività individuate dai comuni in ragione dell'esercizio
sussidiario dell'attività posta in essere.
Da
ultimo, è previsto che le agevolazioni fiscali sono concesse
“prioritariamente” a comunità di cittadini costituite in forme
associative stabili e giuridicamente riconosciute. Sul punto la Corte
precisa che anche cittadini singoli possono presentare progetti
relativi ad interventi di cura e valorizzazione del territorio cui
possono conseguire benefici collegati ad agevolazioni tributarie.
In
considerazione dell'importanza e delicatezza dell'argomento trattato,
sarà cura della redazione segnalare ulteriori deliberazioni che
verranno assunte da altre Sezioni Regionali della Corte dei Conti
sull'istituto del baratto amministrativo.
Ritengo
comunque che in questo caso non possa che concludersi con "Piove
sempre sul bagnato"!
Nessun commento:
Posta un commento