Da
Marco: Fisco Oggi
Il
documento di prassi spazia dall’Irpef all’Ires, dall’Iva
all’Irap, dalle agevolazioni (come school bonus e art bonus) alle
sanzioni per i Caf in caso di visto di conformità infedele
È
il contenuto della circolare
n. 20/E del 18 maggio 2016, con cui l’Agenzia delle Entrate
esamina le tante novità tributarie introdotte dalla legge di
stabilità per il 2016. Il documento, per comodità di lettura, è
suddiviso in sei capitoli, ognuno dei quali dedicato a un diverso
comparto impositivo.
Novità in ambito Irpef
Relativamente alla norma che ha disposto l’esenzione Irpef delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate agli studenti delle università e delle istituzioni Afam che partecipano al programma comunitario “Erasmus%2b” nonché l’esenzione Irap per i soggetti che le corrispondono, viene chiarito che, benché la norma non preveda un analogo trattamento per le erogazioni in favore degli studenti non universitari, non vanno tassate anche le somme utilizzate per la mobilità degli studenti delle scuole nell’ambito dell’Erasmus Plus, non avendo comunque i requisiti reddituali.
Circa l’esenzione Irpef delle borse di studio erogate dalla provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione, per corsi di dottorato di ricerca, attività di ricerca dopo il dottorato e corsi di perfezionamento all’estero, poiché è applicabile per i periodi di imposta per i quali ancora non sono scaduti i termini per l’accertamento e la riscossione, l’amministrazione finanziaria non può avviare azioni di recupero nel caso in cui le borse di studio non sono state tassate, mentre i percipienti delle somme possono richiedere il rimborso delle eventuali ritenute subite entro 48 mesi dal versamento del saldo per l’anno di riferimento.
Dal 2016, a seguito dell’incremento delle detrazioni Irpef per i titolari di redditi di pensione, la no tax area passa da 7.500 a 7.750 euro per i pensionati con meno di 75 anni e da 7.750 a 8.000 euro per i pensionati con più di 75 anni; inoltre, aumenta la detrazione spettante ai pensionati con meno di 75 anni e reddito complessivo compreso fra 7.751 e 15.000 euro e quella spettante ai pensionati con più di 75 anni e reddito complessivo fra 8.001 e 15.000 euro.
In merito alla disposizione che consente ai contribuenti incapienti (cioè, i possessori di redditi esclusi dalla imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’articolo 13 del Tuir) di cedere la detrazione teoricamente spettante per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, sotto forma di un corrispondente credito in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, viene puntualizzato che i fornitori non sono obbligati ad accettare il credito al posto del pagamento loro dovuto e che, in caso di accettazione, il credito è utilizzabile in dieci rate annuali a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si riceve il pagamento, mentre l’eventuale quota non fruita nell’anno è sfruttabile negli anni successivi, non può essere chiesta a rimborso.
Per gli interventi di “domotica” (acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative) ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, viene specificato che il relativo bonus, nel silenzio della norma, può essere calcolato nella misura del 65% delle spese sostenute, senza alcun limite.
La nuova detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata al costruttore in occasione dell’acquisto di unità abitative di classe energetica A o B spetta quando si compra non solo dall’impresa costruttrice, ma anche dall’impresa di “ripristino” o ristrutturatrice.
Il beneficio è applicabile anche all’eventuale pertinenza, a patto che il suo acquisto sia contestuale a quello dell’appartamento e che nell’atto sia evidenziato il vincolo pertinenziale.
La detrazione è cumulabile con altre agevolazioni Irpef. Ad esempio, il contribuente che acquista un immobile all’interno di un edificio interamente ristrutturato può fruire sia della detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto sia del “bonus ristrutturazioni” (attualmente al 50%), da calcolare sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile e, comunque, entro il tetto di 96mila euro; fermo restando che, nel rispetto del principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa, il “bonus ristrutturazioni” non è applicabile anche all’Iva per la quale si è sfruttata la nuova detrazione.
Novità in ambito Ires
In tema di imposizione societaria, la circolare ricorda la riduzione dell’aliquota Ires, che passa dal 27,5% al 24%, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Di conseguenza è rideterminata anche l’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti alle società soggette a Ires in uno Stato membro white list: l’attuale 1,375% diventa 1,20 per cento.
La Banca d’Italia e gli enti creditizi e finanziari, invece, sono esclusi dalla riduzione dell’aliquota Ires. Per loro, a partire dal 2017, si applicherà un’addizionale di 3,5 punti percentuali.
Sempre nell’ambito delle disposizioni a favore delle imprese, altro punto toccato dalla circolare è il riallineamento dell’avviamento, dei marchi d’impresa e delle altre attività immateriali nelle operazioni straordinarie (fusione, scissione e conferimento d’azienda). L’Agenzia ricorda, in primo luogo, che il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti in bilancio si ottiene con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’Irap, con aliquota del 16 per cento.
Riguardo gli ammortamenti, in base alle versione precedente della disposizione normativa (articolo 15, comma 10, Dl 185/2008), la deduzione del maggiore valore poteva avvenire in misura non superiore a un decimo. La Stabilità 2016 rende più conveniente l’opzione per il regime di imposizione sostitutiva, innalzando a un quinto il limite massimo della quota di ammortamento deducibile in ciascun periodo d’imposta dei maggiori valori affrancati di avviamento e marchi d’impresa, per le operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Per le altre attività immateriali, invece, le quote sono deducibili “nel limite della quota imputata a conto economico”.
Novità in ambito Iva
Estesa l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi che, risultando aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico, sono tenuti a emettere fattura mediante il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment). In questi casi, l’Iva non è pagata al consorzio cedente o prestatore unitamente al corrispettivo, ma viene versata all’Erario direttamente dalla pubblica amministrazione cessionaria o committente. Con l’introduzione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi, il legislatore ha inteso semplificare, in sostanza, la riscossione del tributo, evitando che i consorzi che hanno quale committente principale la Pa e che applicano il meccanismo dello split payment, si trovino in una costante condizione di credito Iva. L’efficacia della disposizione in commento è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga alle direttive comunitarie, “allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali”.
Iva ridotta al 10%, a titolo permanente, per i marina resort, cioè le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, equiparate definitivamente alle strutture ricettive all’aria aperta.
Nell’ottica di semplificare la cessione gratuita di prodotti a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus, è stato innalzato a 15mila euro (dai precedenti 5.164,57 euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all’amministrazione finanziaria. La comunicazione, inoltre, è facoltativa, a prescindere dal valore, quando i beni ceduti gratuitamente sono facilmente deperibili (alimenti).
L’aliquota Iva al 4%, già prevista per giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici forniti in formato cartaceo, è stata estesa alla fornitura in formato digitale degli stessi prodotti editoriali, compresa la messa a disposizione “on line” (per un periodo di tempo determinato) delle pubblicazioni identificate dai codici Issn o Isbn.
Novità in ambito Irap
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 sono esclusi dall’Irap i soggetti che esercitano un’attività agricola, le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale (comprese le sistemazioni idraulico-forestali) e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, in pratica le attività per le quali fino allo scorso anno era prevista l’applicazione dell’aliquota dell’1,90 per cento.
Introdotta la deducibilità Irap al 70% delle spese per i lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ricorrenti. I lavoratori stagionali devono essere impiegati effettivamente per almeno 120 giorni nell’arco di due periodi d’imposta successivi, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto stipulato col medesimo datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto utile ai fini del computo dei giorni lavorativi richiesti. Vanno considerati anche i contratti stipulati nel corso del 2015.
Sono esclusi da Irap, in quanto nella fattispecie non sussiste il presupposto dell’autonoma organizzazione, i medici convenzionati con strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture, qualora da quell’attività percepiscano più del 75% del proprio reddito complessivo. Con tale termine - spiega la circolare - va inteso il solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall’attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera sia dall’attività esercitata al di fuori della stessa.
Novità in materia di agevolazioni
In riferimento alla fruizione dello school bonus da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa, in assenza di una contraria previsione di legge, si applica il limite annuale di utilizzo di 250mila euro (articolo 1, comma 53, legge 244/2007). Per quanto riguarda il limite generale alle compensazioni (700mila euro) previsto dall’articolo 34 della legge 388/2000, sono confermati i chiarimenti della risoluzione n. 9/DF del 2008, secondo cui “(…) qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il limite generale… , sarà possibile utilizzare i crediti d’imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale (…)”.
Peraltro, il limite di cui all’articolo 34 non riguarda i crediti derivanti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, che consistono, come in questo caso, nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi.
Inoltre, non si applica neanche il divieto di compensazione di crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, Dl 78/2010).
La legge di Stabilità 2016 ha reso permanente l’art bonus, ovvero il regime fiscale agevolato che prevede un credito di imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. Oltre a eliminare il limite temporale, è stata anche fissata un’unica misura di spettanza del credito di imposta, pari al 65%, valida per tutte le erogazioni liberali effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.
Il credito di imposta per la ristrutturazione degli alberghi (“bonus alberghi”) spetta, nella misura del 30%, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 che abbiano sostenuto spese dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, fino a un massimo di 200mila euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso (solo per le spese sostenute nel 2014, deve essere riportato nella dichiarazione relativa al 2015). Il modello di pagamento F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia, pena il rifiuto delle operazioni di versamento. Relativamente ai limiti di utilizzo, valgono le stesse indicazioni fornite per lo school bonus.
Per quanto riguarda le agevolazioni previste per il settore cinematografico, cambiano alcune misure del beneficio, da fisse a variabili, e viene ampliato l’ambito oggettivo dell’agevolazione, originariamente limitato alla produzione delle opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana: adesso viene esteso anche alla loro distribuzione in Italia e all’estero, prevedendo a carico delle imprese destinatarie degli apporti alla produzione l’obbligo di utilizzare l’80% di questi ultimi alla produzione nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l’apprendistato.
È stato istituito, in via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, un Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, alimentato dai versamenti effettuati nell’ambito della propria attività istituzionale dalle fondazioni di origine bancaria, che riceveranno un credito di imposta del 75% per i contributi destinati a finanziare progetti in grado di rimuovere gli ostacoli ai processi educativi dei minori. In relazione a tale agevolazione, non trovano applicazione il limite annuale di 250mila euro né quello generale di 700mila euro, neanche il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro. È prevista la cedibilità del credito, in esenzione dall’imposta di registro.
È stata istituita una zona franca nei territori di alcuni comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, per consentire alle imprese lì localizzate di fruire di alcune agevolazioni fiscali, limitatamente all’anno d’imposta 2016. Le domande di accesso ai benefici andavano presentate, tramite procedura telematica, fino al 16 maggio scorso (circolare del 10 marzo 2016, n. 21801, del ministero dello Sviluppo economico).
Altre novità
Novità, infine, in materia di visto di conformità. Dal 2016, il Centro di assistenza per il quale ha operato il responsabile dell’assistenza fiscale che ha apposto un visto infedele è obbligato solidalmente al pagamento di una somma “pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente” in caso di violazioni riscontrabili in sede di controlli ex articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, e 54 del Dpr 633/1972.
Tuttavia, anche per le violazioni relative all’apposizione del visto di conformità, non si procede a iscrizione a ruolo per somme inferiori a 30 euro.
Novità in ambito Irpef
Relativamente alla norma che ha disposto l’esenzione Irpef delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate agli studenti delle università e delle istituzioni Afam che partecipano al programma comunitario “Erasmus%2b” nonché l’esenzione Irap per i soggetti che le corrispondono, viene chiarito che, benché la norma non preveda un analogo trattamento per le erogazioni in favore degli studenti non universitari, non vanno tassate anche le somme utilizzate per la mobilità degli studenti delle scuole nell’ambito dell’Erasmus Plus, non avendo comunque i requisiti reddituali.
Circa l’esenzione Irpef delle borse di studio erogate dalla provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione, per corsi di dottorato di ricerca, attività di ricerca dopo il dottorato e corsi di perfezionamento all’estero, poiché è applicabile per i periodi di imposta per i quali ancora non sono scaduti i termini per l’accertamento e la riscossione, l’amministrazione finanziaria non può avviare azioni di recupero nel caso in cui le borse di studio non sono state tassate, mentre i percipienti delle somme possono richiedere il rimborso delle eventuali ritenute subite entro 48 mesi dal versamento del saldo per l’anno di riferimento.
Dal 2016, a seguito dell’incremento delle detrazioni Irpef per i titolari di redditi di pensione, la no tax area passa da 7.500 a 7.750 euro per i pensionati con meno di 75 anni e da 7.750 a 8.000 euro per i pensionati con più di 75 anni; inoltre, aumenta la detrazione spettante ai pensionati con meno di 75 anni e reddito complessivo compreso fra 7.751 e 15.000 euro e quella spettante ai pensionati con più di 75 anni e reddito complessivo fra 8.001 e 15.000 euro.
In merito alla disposizione che consente ai contribuenti incapienti (cioè, i possessori di redditi esclusi dalla imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’articolo 13 del Tuir) di cedere la detrazione teoricamente spettante per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, sotto forma di un corrispondente credito in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, viene puntualizzato che i fornitori non sono obbligati ad accettare il credito al posto del pagamento loro dovuto e che, in caso di accettazione, il credito è utilizzabile in dieci rate annuali a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si riceve il pagamento, mentre l’eventuale quota non fruita nell’anno è sfruttabile negli anni successivi, non può essere chiesta a rimborso.
Per gli interventi di “domotica” (acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative) ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, viene specificato che il relativo bonus, nel silenzio della norma, può essere calcolato nella misura del 65% delle spese sostenute, senza alcun limite.
La nuova detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata al costruttore in occasione dell’acquisto di unità abitative di classe energetica A o B spetta quando si compra non solo dall’impresa costruttrice, ma anche dall’impresa di “ripristino” o ristrutturatrice.
Il beneficio è applicabile anche all’eventuale pertinenza, a patto che il suo acquisto sia contestuale a quello dell’appartamento e che nell’atto sia evidenziato il vincolo pertinenziale.
La detrazione è cumulabile con altre agevolazioni Irpef. Ad esempio, il contribuente che acquista un immobile all’interno di un edificio interamente ristrutturato può fruire sia della detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto sia del “bonus ristrutturazioni” (attualmente al 50%), da calcolare sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile e, comunque, entro il tetto di 96mila euro; fermo restando che, nel rispetto del principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa, il “bonus ristrutturazioni” non è applicabile anche all’Iva per la quale si è sfruttata la nuova detrazione.
Novità in ambito Ires
In tema di imposizione societaria, la circolare ricorda la riduzione dell’aliquota Ires, che passa dal 27,5% al 24%, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Di conseguenza è rideterminata anche l’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti alle società soggette a Ires in uno Stato membro white list: l’attuale 1,375% diventa 1,20 per cento.
La Banca d’Italia e gli enti creditizi e finanziari, invece, sono esclusi dalla riduzione dell’aliquota Ires. Per loro, a partire dal 2017, si applicherà un’addizionale di 3,5 punti percentuali.
Sempre nell’ambito delle disposizioni a favore delle imprese, altro punto toccato dalla circolare è il riallineamento dell’avviamento, dei marchi d’impresa e delle altre attività immateriali nelle operazioni straordinarie (fusione, scissione e conferimento d’azienda). L’Agenzia ricorda, in primo luogo, che il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti in bilancio si ottiene con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’Irap, con aliquota del 16 per cento.
Riguardo gli ammortamenti, in base alle versione precedente della disposizione normativa (articolo 15, comma 10, Dl 185/2008), la deduzione del maggiore valore poteva avvenire in misura non superiore a un decimo. La Stabilità 2016 rende più conveniente l’opzione per il regime di imposizione sostitutiva, innalzando a un quinto il limite massimo della quota di ammortamento deducibile in ciascun periodo d’imposta dei maggiori valori affrancati di avviamento e marchi d’impresa, per le operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Per le altre attività immateriali, invece, le quote sono deducibili “nel limite della quota imputata a conto economico”.
Novità in ambito Iva
Estesa l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi che, risultando aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico, sono tenuti a emettere fattura mediante il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment). In questi casi, l’Iva non è pagata al consorzio cedente o prestatore unitamente al corrispettivo, ma viene versata all’Erario direttamente dalla pubblica amministrazione cessionaria o committente. Con l’introduzione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi, il legislatore ha inteso semplificare, in sostanza, la riscossione del tributo, evitando che i consorzi che hanno quale committente principale la Pa e che applicano il meccanismo dello split payment, si trovino in una costante condizione di credito Iva. L’efficacia della disposizione in commento è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga alle direttive comunitarie, “allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali”.
Iva ridotta al 10%, a titolo permanente, per i marina resort, cioè le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, equiparate definitivamente alle strutture ricettive all’aria aperta.
Nell’ottica di semplificare la cessione gratuita di prodotti a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus, è stato innalzato a 15mila euro (dai precedenti 5.164,57 euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all’amministrazione finanziaria. La comunicazione, inoltre, è facoltativa, a prescindere dal valore, quando i beni ceduti gratuitamente sono facilmente deperibili (alimenti).
L’aliquota Iva al 4%, già prevista per giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici forniti in formato cartaceo, è stata estesa alla fornitura in formato digitale degli stessi prodotti editoriali, compresa la messa a disposizione “on line” (per un periodo di tempo determinato) delle pubblicazioni identificate dai codici Issn o Isbn.
Novità in ambito Irap
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 sono esclusi dall’Irap i soggetti che esercitano un’attività agricola, le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale (comprese le sistemazioni idraulico-forestali) e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, in pratica le attività per le quali fino allo scorso anno era prevista l’applicazione dell’aliquota dell’1,90 per cento.
Introdotta la deducibilità Irap al 70% delle spese per i lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ricorrenti. I lavoratori stagionali devono essere impiegati effettivamente per almeno 120 giorni nell’arco di due periodi d’imposta successivi, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto stipulato col medesimo datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto utile ai fini del computo dei giorni lavorativi richiesti. Vanno considerati anche i contratti stipulati nel corso del 2015.
Sono esclusi da Irap, in quanto nella fattispecie non sussiste il presupposto dell’autonoma organizzazione, i medici convenzionati con strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture, qualora da quell’attività percepiscano più del 75% del proprio reddito complessivo. Con tale termine - spiega la circolare - va inteso il solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall’attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera sia dall’attività esercitata al di fuori della stessa.
Novità in materia di agevolazioni
In riferimento alla fruizione dello school bonus da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa, in assenza di una contraria previsione di legge, si applica il limite annuale di utilizzo di 250mila euro (articolo 1, comma 53, legge 244/2007). Per quanto riguarda il limite generale alle compensazioni (700mila euro) previsto dall’articolo 34 della legge 388/2000, sono confermati i chiarimenti della risoluzione n. 9/DF del 2008, secondo cui “(…) qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il limite generale… , sarà possibile utilizzare i crediti d’imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale (…)”.
Peraltro, il limite di cui all’articolo 34 non riguarda i crediti derivanti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, che consistono, come in questo caso, nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi.
Inoltre, non si applica neanche il divieto di compensazione di crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, Dl 78/2010).
La legge di Stabilità 2016 ha reso permanente l’art bonus, ovvero il regime fiscale agevolato che prevede un credito di imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. Oltre a eliminare il limite temporale, è stata anche fissata un’unica misura di spettanza del credito di imposta, pari al 65%, valida per tutte le erogazioni liberali effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.
Il credito di imposta per la ristrutturazione degli alberghi (“bonus alberghi”) spetta, nella misura del 30%, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 che abbiano sostenuto spese dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, fino a un massimo di 200mila euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso (solo per le spese sostenute nel 2014, deve essere riportato nella dichiarazione relativa al 2015). Il modello di pagamento F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia, pena il rifiuto delle operazioni di versamento. Relativamente ai limiti di utilizzo, valgono le stesse indicazioni fornite per lo school bonus.
Per quanto riguarda le agevolazioni previste per il settore cinematografico, cambiano alcune misure del beneficio, da fisse a variabili, e viene ampliato l’ambito oggettivo dell’agevolazione, originariamente limitato alla produzione delle opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana: adesso viene esteso anche alla loro distribuzione in Italia e all’estero, prevedendo a carico delle imprese destinatarie degli apporti alla produzione l’obbligo di utilizzare l’80% di questi ultimi alla produzione nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l’apprendistato.
È stato istituito, in via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, un Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, alimentato dai versamenti effettuati nell’ambito della propria attività istituzionale dalle fondazioni di origine bancaria, che riceveranno un credito di imposta del 75% per i contributi destinati a finanziare progetti in grado di rimuovere gli ostacoli ai processi educativi dei minori. In relazione a tale agevolazione, non trovano applicazione il limite annuale di 250mila euro né quello generale di 700mila euro, neanche il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro. È prevista la cedibilità del credito, in esenzione dall’imposta di registro.
È stata istituita una zona franca nei territori di alcuni comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, per consentire alle imprese lì localizzate di fruire di alcune agevolazioni fiscali, limitatamente all’anno d’imposta 2016. Le domande di accesso ai benefici andavano presentate, tramite procedura telematica, fino al 16 maggio scorso (circolare del 10 marzo 2016, n. 21801, del ministero dello Sviluppo economico).
Altre novità
Novità, infine, in materia di visto di conformità. Dal 2016, il Centro di assistenza per il quale ha operato il responsabile dell’assistenza fiscale che ha apposto un visto infedele è obbligato solidalmente al pagamento di una somma “pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente” in caso di violazioni riscontrabili in sede di controlli ex articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, e 54 del Dpr 633/1972.
Tuttavia, anche per le violazioni relative all’apposizione del visto di conformità, non si procede a iscrizione a ruolo per somme inferiori a 30 euro.
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