Il
Direttore Generale, Vincenzo Caridi,
informa:
Si comunica che è
disponibile sul sito internet dell’INPS la nuova procedura “Richiesta della
Carta europea della disabilità in Italia”, tramite la quale il cittadino può
presentare la domanda per ottenere la Carta europea della disabilità.
La procedura è
accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2, Carta di
identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei servizi (CNS).
Dopo l’accesso con
identità digitale, la procedura visualizza automaticamente i dati anagrafici
presenti negli archivi dell’Istituto e l’indirizzo di residenza del richiedente.
La procedura chiede
poi all’interessato di fornire:
- una propria
fotografia a colori in formato tessera (formato europeo), che sarà
successivamente stampata sulla Carta;
- l’indirizzo per il
recapito della Carta, se diverso da quello di residenza già noto all’INPS.
Il cittadino dovrà
inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso di
verbali cartacei antecedenti al 2010 o di verbali rilasciati dalla Regione Valle
d’Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano attestanti lo stato di
invalidità, ovvero di essere stato riconosciuto invalido da sentenze o decreti
di omologa a seguito di contenzioso giudiziario.
A breve verranno
rilasciate ulteriori implementazioni procedurali per consentire l'allegazione
dei verbali cartacei, di cui sarà data specifica informazione nella circolare
illustrativa della misura in commento, di prossima pubblicazione.
Nel caso di minori con
disabilità, appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la domanda deve
essere presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, da
chi esercita la funzione di tutore o dall’amministratore di sostegno,
utilizzando la delega dell’identità digitale in uso oppure le credenziali di
identità digitale del minore. Nel caso di minori in affidamento familiare,
appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, la richiesta può essere presentata
dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
La presentazione della
domanda può essere effettuata dal cittadino avvalendosi di associazioni
rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'INPS all'uso del
canale telematico (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).
L’accesso al servizio
anche in questo caso deve essere effettuato mediante identità digitale (SPID,
CIE, CNS) dall’operatore dell’associazione, preventivamente abilitato ad accedere
agli archivi dell’Istituto, e prevede obbligatoriamente la dichiarazione di
possedere la delega specifica firmata dal cittadino.
Si segnala, inoltre,
che gli operatori delle associazioni non avranno accesso alla funzione di
inserimento di un indirizzo di recapito della Carta diverso da quello di
residenza del richiedente (estratto dagli archivi dell’Istituto ed esposto,
come anticipato, in fase di acquisizione).
I soggetti legittimati
a presentare la domanda sono i seguenti:
- invalidi civili
maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%;
- invalidi civili
minorenni;
- cittadini con
indennità di accompagnamento;
- cittadini con
certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
- ciechi civili;
- sordi civili;
- invalidi e inabili
ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- invalidi sul lavoro
con invalidità certificata maggiore del 35%;
- invalidi sul lavoro
con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con
menomazioni dell’integrità psicofisica;
- inabili alle
mansioni ai sensi della legge 11 aprile 1955, n. 379, del D.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, e del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, e inabili ai sensi
dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1991 n. 274, e dell’articolo 2 della legge
8 agosto 1995, n. 335;
- cittadini titolari
di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.
L’INPS verifica il
possesso dei requisiti richiesti sulla base dei dati pertinenti disponibili nei
propri archivi. Nel caso di disabilità autocertificata, corrispondente a una
delle casistiche sopra indicate, l’INPS si riserva di accertarne l’effettiva
validità nei limiti e secondo le regole consentite dalla norma.
All’esito dell’accertamento del possesso dei
requisiti, l’INPS affida la produzione della Carta all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato che, attraverso un gestore/provider esterno, provvede
anche alla consegna della stessa al richiedente presso l’indirizzo indicato
nella domanda.