L’Agenzia risponde ai quesiti sull’applicazione del maxi-detrazione provenienti da cittadini, stampa specializzata, associazioni di categoria, ordini professionali e centri di assistenza fiscale
Con
la consolidata struttura a domanda-risposta, l’Agenzia delle
entrate fornisce, con la circolare
n. 30/E firmata oggi, 22 dicembre 2020, dal direttore Ruffini,
nuovi chiarimenti in materia di Superbonus
e di opzione per la
cessione del credito d’imposta in alternativa alla detrazione o per
lo sconto in fattura, anche alla luce delle ultime modifiche
normative intervenute, in primis,
ad opera del decreto “Agosto” (Dl
n. 104/2020), che ha aggiunto all’articolo
119 del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) i commi 1-bis,
1-ter,
4-ter,
9-bis
e 13-ter
per superare alcune criticità emerse nel corso della prima
applicazione dalla maxi-detrazione
e per andare incontro alle richieste degli operatori del settore. Tra
i temi introdotti sono messi a fuoco:
- la nozione di “accesso
autonomo dall’esterno”
- la spettanza dell'incentivo per
l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione nei
comuni dei territori colpiti da eventi sismici
- l’aumento del
50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati
danneggiati nei territori colpiti dal sisma del centro Italia
2016-2017. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo
per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al
ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle
attività produttive
- il quorum
ridotto (1/3 della proprietà) necessario per la maggioranza delle
assemblee condominiali per l’approvazione dei lavori agevolabili
-
le semplificazioni delle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di
soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite
esclusivamente alle parti condominiali.
Il documento contiene
ulteriori chiarimenti di carattere interpretativo in merito alle
misure fiscali relative alla detrazione delle spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021, rispetto alla precedente circolare
n. 24/2020 (vedi articolo “Superbonus
110%: via libera al modello per la cessione o lo sconto in fattura”)
e alle indicazioni contenute nella risoluzione
n. 60/2020 (vedi articolo “Superbonus
110% tra condomini, limiti di spesa comuni e individuali”),
sulla base dei pareri del Mise e dell’Ente nazionale per l’energia
e l’ambiente (Enea), in risposta a quesiti posti in occasione di
eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata o
presentati dai Centri di assistenza fiscale (Caf), dalle associazioni
di categoria e dagli ordini professionali. Inseriti anche i
chiarimenti già forniti dal direttore dell’Agenzia delle entrate
nel corso dell’audizione del 18 novembre 2020 presso la Commissione
parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria.
L’Agenzia
fornisce, inoltre, l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni
sostitutive, da acquisire all’atto dell’apposizione del visto di
conformità sulle comunicazioni da inviare all’amministrazione
finanziaria per l’esercizio dell’opzione per la cessione del
credito o per lo sconto in fattura.
Ricordiamo che sul sito
internet
dell’Agenzia, in considerazione della complessità delle
disposizioni, è presente un’apposita area
tematica dedicata al Superbonus,
che contiene tutti i riferimenti normativi e di prassi in
materia.
Qualche
precisazione in dettaglio
La
circolare n. 30/E chiarisce che le Onlus, le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale possono fruire
dell’agevolazione senza alcuna limitazione relativamente alla
tipologia di immobili oggetto di intervento. Non opera neanche la
limitazione delle due unità immobiliari. Il Superbonus
spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti,
indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione
dell’immobile.
Alle cessioni di beni e prestazioni di
servizi relativamente a interventi ammessi al Superbonus,
eseguiti da istituti autonomi di case popolari (Iacp) comunque
denominati che optano per lo “sconto in fattura”, in luogo
dell’utilizzo diretto della detrazione, non si applica lo split
payment.
Nel
caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro
dell'edificio, via libera al Superbonus
anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che
compongono il condominio, a condizione che siano rispettati, in
relazione al fabbricato interessato, i requisiti dell’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del
miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli
altri interventi di efficientamento energetico, certificati dai
previsti Ape.
L’Agenzia fornisce precisazioni riguardo i
casi nei quali si può ritenere che una unità immobiliare abbia
“accesso autonomo
dall’esterno”,
ad esempio: all’immobile si accede direttamente da una strada,
pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile,
giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su
strada o da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli),
non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva
del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione;
all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà
gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.
Riguardo
i limiti di spesa agevolabili, il compenso straordinario
all’amministratore di condominio non può essere ammesso in
detrazione ai fini Superbonus
e, quindi, non può essere oggetto dello “sconto in fattura”, né
di “cessione”, secondo quanto previsto dall’articolo 121 del
decreto “Rilancio”. L'amministratore, infatti, precisa l’Agenzia,
svolge le proprie funzioni in conformità al mandato del condominio
ed eventuali compensi, anche extra,
riconosciuti anche se riferiti alla gestione (straordinaria) dei
lavori, non possono rientrare tra le spese che danno diritto alla
detrazione del 110%, costituendo ordinari obblighi amministrativi.
E
ancora. La circolare affronta anche il tema degli interventi
trainanti, chiarendo che possono essere eseguiti anche su una
pertinenza e beneficiare del Superbonus
indipendentemente dal fatto che l’intervento interessi anche il
relativo edificio residenziale principale, a condizione che sia
effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo
119 del decreto “Rilancio”.
Inoltre, l’installazione di
impianti fotovoltaici, spiega la circolare n. 30/E, rientra tra gli
interventi trainati
a condizione che si esegua un intervento trainante
di efficienza energetica o che si esegua un intervento antisismico ai
sensi del comma 4 dello stesso articolo. Ai fini del Superbonus
l’installazione di questi impianti è ammessa anche se effettuata
sulle pertinenze degli edifici e unità immobiliari.
Riguardo
ai limiti di spesa, in caso di intervento sull’impianto termico
centralizzato, l’ammontare massimo delle spese ammesse alla
detrazione deve essere calcolato tenendo conto anche delle eventuali
pertinenze alle unità immobiliari, in continuità con la prassi in
materia di ecobonus
e sismabonus.
È irrilevante la circostanza che le pertinenze siano o meno servite
dall’impianto termico.
Segnalato da Dubbio
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