Con
la sentenza n. 73 depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato
infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di
sorveglianza di Palermo sull’espulsione alternativa alla detenzione prevista
dall’art. 16, comma 5, del Testo unico sull’immigrazione (D.lgs. 286/1998).
La
norma consente l’espulsione dello straniero detenuto, identificato e in
posizione irregolare, che debba scontare una pena residua inferiore a due anni
per reati non particolarmente gravi. Secondo i giudici costituzionali, tale
espulsione – disposta dal magistrato di sorveglianza – ha natura amministrativa
e non rientra tra le misure alternative alla detenzione previste
dall’ordinamento penitenziario.
La
Corte sottolinea che l’espulsione anticipa un provvedimento amministrativo che
sarebbe comunque adottato al termine della pena, in ragione dell’irregolarità
del soggiorno. Non si tratta, tuttavia, di un automatismo: il
magistrato è chiamato a valutare caso per caso gli effetti dell’allontanamento,
tenendo conto della situazione personale e familiare dell’interessato e dei
divieti di espulsione per motivi di vulnerabilità, come previsto dall’art. 19
del medesimo decreto.
(Proposto da Dubbio)
2 commenti:
Cerchiobottismo.
In altre parole NON si vuole che ci siano leggi che stabiliscano quando sia lecita la permanenza dello straniero e quando sia illecita e a cio' debba corrisponedere un rimpatrio.
In altre parole via libera a intasare tribunali di pratiche e impedire che i clandestini siano rimpatriati.
Dal mio punto di vista i Tribunali sono già intasati e con la fiscalità generale le spese di giustizia le pagano i cittadini perchè esiste il legittimo istituto del patrocinio gratuito, a disposizione delle persone indigenti. Inoltre, come si legge nell'articolo del Prof. Fabbriani ......Non si tratta, tuttavia, di un automatismo: il magistrato è chiamato a valutare caso per caso gli effetti dell’allontanamento, tenendo conto della situazione personale e familiare dell’interessato e dei divieti di espulsione per motivi di vulnerabilità, come previsto dall’art. 19 del medesimo decreto...... Ergo, laddove non si dovvessero ravvisare problematiche in tal senso, quelle persone, invece di rimanere in carico allo Stato Italiano, verrebbero imbarcate per i rispettivi pesi di orgine.
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