(art. 144 del Codice in
materia di protezione dei dati personali)
Compilando il modello è possibile segnalare la ricezione di
chiamate promozionali effettuate con sistemi automatizzati (voce preregistrata)
o con l’intervento di un operatore. La segnalazione deve riguardare un solo
titolare (il soggetto nel cui interesse è effettuata la promozione) ma possono
essere inserite segnalazioni relative a più chiamate (purché riferite sempre
allo stesso titolare).
La segnalazione può riguardare anche la ricezione di
"telefonate mute", ovvero chiamate effettuate per finalità
commerciali, nelle quali la persona contattata, dopo aver sollevato il
ricevitore, non viene messa in comunicazione con alcun interlocutore ma –
solitamente e in base a quanto prescritto dal Garante
(vedi provvedimento del 20 febbraio 2014 doc web n. 3017499
disponibile alla pagina https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3017499)
– il ricevente dovrebbe ascoltare una sorta di rumore ambientale (il cosiddetto
"comfort noise") che può consistere, ad esempio, in voci di
sottofondo, squilli di telefono, brusio.
Si raccomanda la massima precisione nella compilazione dei dati
poiché, data l’ingente mole di segnalazioni che pervengono al Garante, le
informazioni comunicate nel presente modulo saranno esaminate in maniera
automatizzata aggregando e confrontando le informazioni ricevute. Si ricorda
che le false dichiarazioni all’Autorità hanno conseguenze di carattere penale.
Il sistema non consentirà di inserire segnalazioni generiche del
tutto prive di elementi circostanziati (quali ad esempio: l’utenza interessata,
l’oggetto/ la descrizione della promozione, la data e l’ora di ricezione delle
telefonate, il numero chiamante, il titolare del trattamento, ecc.).
Non saranno esaminate dall’Autorità le segnalazioni aventi ad
oggetto telefonate non riconducibili ad attività promozionali o riferite a
questioni che esulano dall’ambito di applicazione della disciplina in materia
di protezione dei dati personali (pratiche commerciali scorrette; truffe;
etc.).
Si ricorda infine che, in base all’art. 19 del regolamento
interno del Garante n. 1/2019 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9107633),
le segnalazioni hanno il fine di sollecitare un controllo da parte del Garante
pertanto possono essere esaminate dall’Autorità, se necessario unitamente ad
altre di contenuto analogo, ma non comportano l’obbligatoria adozione di un
provvedimento. In particolare, le informazioni trasmesse saranno tenute in
considerazione nell’ambito della generale e costante attività condotta
dall’Ufficio per contrastare il fenomeno delle comunicazioni indesiderate.
Pertanto, una volta completata la procedura per la segnalazione online, in base
agli elementi inseriti, il sistema invierà in risposta una email automatica
contenente alcune preliminari informazioni sul fenomeno segnalato e sui rimedi
attivabili. Non necessariamente seguiranno altre comunicazioni da parte
dell’Ufficio.
Per ulteriori informazioni in merito al fenomeno del
telemarketing è possibile consultare la pagina https://www.gpdp.it/temi/telemarketing
(Segnalato
da Dubbio)
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