I dubbi di Marco:
"Il Consiglio della Città
metropolitana ha approvato lo 'SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER LA
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA COMUNE DI BOLOGNA, CITTA'
METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE, " scrive Marco. "Ma
queste convenzioni, che prevedono un pagamento per i servizi resi
dalle strutture sovraordinate e scambi o prestiti di personale (come
avviene tra l'Unione e i Comuni Soci), siamo sicuri che portino ad
una migliore efficienza nei servizi resi ai cittadini?
Personalmente
ci ravviso un riaccentramento mascherato delle funzioni, amaramente
condito dall'impossibilità di poter avere un proprio portafoglio
(soldi) per assolvere alle medesime.
Tanto
varrebbe chiudere le Province/Città Metropolitane e le Regioni e
interfacciare lo Stato con le Unioni / Fusioni dei Comuni e i Comuni
dotando tutte le strutture, anche mediante la digitalizzazione
uniforme (pacchetti software uguali per tutti), allo scopo di
operare in maniera coerente ed uniforme circa l'attualizzazione dei
dettati normativi imposti e/o concordati in sede di conferenze tra
pochi attori istituzionali".
Ecco la delibera del CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che l'Area metropolitana bolognese vanta una storica esperienza nella cooperazione interistituzionale tesa al rafforzamento delle sinergie fra comuni, forme associative ed ente di area vasta finalizzata alla costituzione della Città metropolitana di Bologna, prevista - prima dell'entrata in vigore della L. 56/2014 - come esperienza meramente volontaria; in tal senso il 14 febbraio 1994 è stato sottoscritto dalla Provincia di Bologna e dai Comuni del suo territorio l'Accordo per la Città metropolitana di Bologna; successivamente l'accordo ha avuto ampia attuazione attraverso la sottoscrizione della Convenzione Quadro PER LA CREAZIONE DI SERVIZI comuni e di accordi operativi relativi a diversi ambiti di competenza degli enti locali come emerge da specifico elenco ricostruttivo - agli atti - quale riferimento storico e amministrativo;
- che la più recente Convenzione quadro per gli uffici comuni metropolitani e le forme di collaborazione strutturata nell'area metropolitana bolognese approvata con deliberazione P.G. 155218/2010 è scaduta in data 31 dicembre 2014;
- che la legge 56/2014 ha istituito la Città metropolitana di Bologna che è subentrata all'omonima Provincia il primo gennaio 2015;
- che la stessa legge indirizza il nuovo ente a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza; in particolare, il comma 11 dell'articolo 1 della legge prevede che gli statuti delle città metropolitane individuino modalità di avvalimento, ovvero di delega per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività di rilevanza sovracomunale da parte dei comuni alla Città metropolitana, senza nuovi oneri per la finanza pubblica;
- che, in tal senso, l'articolo 20 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna - rubricato forme di collaborazione tra città metropolitana e comuni - stabilisce che, in base ad appositi atti convenzionali:
- 1. le unioni ed i comuni possano delegare loro
funzioni alla Città metropolitana;
2. le unioni ed i comuni possano individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche;
3. le unioni ed i comuni possano avvalersi degli uffici della Città metropolitana definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari;
4. possano essere realizzati uffici condivisi tra città metropolitana, le unioni ed i comuni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività individuando l'amministrazione presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari;
RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente lo scopo di disciplinare gli strumenti più flessibili di esercizio in comune di compiti e attività - dunque quelli di cui ai numeri 2, 3, 4 del punto precedente - rinviando a successivi approfondimenti l'ipotesi di delega di funzioni comunali alla Città metropolitana, anche in ragione del completamento del riordino istituzionale da parte della Regione Emilia-Romagna ed, in particolare, della Legge regionale di riferimento;
ATTESO che, con l'adesione alla convenzione in argomento, il Comune di Bologna potrà successivamente stipulare accordi attuativi per realizzare concretamente le forme di collaborazione metropolitane previste all'articolo 2 della Convenzione, secondo quanto previsto dal proprio statuto e dai regolamenti vigenti, impegnandosi a mettere a disposizione le risorse necessarie;
CONSIDERATA l'opportunità di avvalersi della proposta di accordo presentata dalla Città Metropolitana che dà la possibilità di studiare nuovi modelli di collaborazione idonei ad assicurare livelli di efficienza ed efficacia mettendo a disposizione degli enti interessati le competenze e le conoscenze professionali sviluppate con forme di relazione associative che permettano di superare i gravi limiti all'esercizio di funzioni e competenze posti dalla legislazione finanziaria che impedisce la possibilità di politiche di ricambio del personale degli enti;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
PRESO ATTO, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale e della dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;
SU PROPOSTA del Segretario Generale;
SENTITA la Commissione Consiliare competente;
DELIBERA
- DI APPROVARE la convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Comune di Bologna, Città metropolitana, unioni e singoli comuni dell'area bolognese, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso;
- DI AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere la convenzione stessa, apportandovi le modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie;
- DI DARE ATTO che il presente
provvedimento non comporta aumento di spesa o diminuzione di
entrata e che eventuali oneri saranno definiti e finanziati con
appositi accordi attuativi.
Mi pare sia scritto che il riordino non comporta movimenti economici. Le varie unioni sono così certe di avere personale sufficiente e sufficientemente preparato per eventualmente interfacciarsi direttamente con il governo centrale?
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