Riceviamo
e riportiamo:
Con
Determinazione n. 555 del 20 luglio 2015 il Direttore dell’Agenzia Regionale di
Protezione Civile ha dichiarato lo stato
di grave pericolosità a maggior rischio
di incendi boschivi per il periodo
compreso dal 24 luglio al 31 agosto
2015.
In base a
tale determinazione si rammenta che durante tale periodo, ai sensi delle
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) è vietato a chiunque:
1. Accendere
fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi,
e in ogni caso a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni.
E'
tuttavia fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a
soggiornare nelle aree forestali e nei terreni di cui sopra, purché siano
adottate le necessarie cautele e siano scelti gli spazi vuoti, previamente
ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente
infiammabili, e purché il fuoco sia acceso per i tempi e le dimensioni
strettamente necessari per il riscaldamento delle vivande.
Rimane
comunque consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle
aie e nei cortili di pertinenza di
fabbricati siti all'interno dei predetti terreni ed aree, con le modalità
precedentemente specificate.
Il fuoco
deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono
personalmente responsabili di tutti i danni che da tale attività possono
derivare.
2. L'abbruciamento
controllato del materiale di risulta dei lavori forestali nelle aree
forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei
terreni saldi e pascolivi.
3. Accendere fuochi,
far brillare mine, usare apparecchi a
fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori
che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio nelle aree forestali,
nei terreni saldi e pascolivi.
4. L’abbruciamento della
vegetazione, a scopo di pulizia nei
terreni sopra citati e nei pascoli.
5. L’abbruciamento delle "stoppie" delle
colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante a meno di 200 m dalle aree forestali, dai
pascoli e dai terreni saldi.
6. Effettuare manifestazioni sportive o competizioni
agonistiche su strade che
attraversano aree forestali.
Per maggiori informazioni:
Unione dei
Comuni dell’Appennino Bolognese - Area
2 Gestione dell’Uso del Territorio. Piazza
della Pace, - 440038 Vergato (Bologna) - Tel.: 051911056 - Fax: 051911983; e-mail:
gabriele.zaccoletti@unioneappennino.bo.it
Ufficio Risorse Forestali della Città Metropolitana
di Bologna Via San Felice, 25- 40122 BOLOGNA - Tel.: 051 6598897 -
Fax:0516598428
Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Bologna
e-mail: f.fanari@corpoforestale.it
Incuriosito sono andato a vedere cosa sono i terreni saldi.
RispondiEliminaSi intende per terreno saldo quel terreno che da almeno dieci anni non sia sottoposto a ordinarie lavorazioni del terreno ai fini agricoli, e sul quale si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva, o arborea, che presenta valori di estensione e copertura inferiori a quelli indicati nelle definizioni di arbusteto di cui al comma 4, e di bosco, di cui all’articolo 5 della l.R. 28/2001.