mercoledì 11 settembre 2013

Stretta del governo sui cani: la musuerola diventa obbligatoria Dovrà essere portata sempre con sè. Off limits i guinzagli più lunghi di 1,5 metri.



Da il salvagente.it
Brutte notizie per i proprietari di cani. Il ministero della Salute ha pubblicato un'ordinanza che rende più stringenti le norme per i proprietari di cani: il guinzaglio dovrà sempre essere utilizzato nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico - fatte salve le aree per cani - e non potrà essere più lungo di un metro e mezzo; la museruola va sempre portata con sé; è obbligatorio raccogliere le feci.
Non solo. Il proprietario del cane o chi lo detiene a qualsiasi titolo sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni provocati dall’animale.

Niente cani aggressivi per i pregiudicati
Norme più stringenti anche per i pregiudicati e i minori che hanno un cane: non potranno avere un cane di elevata aggressività.
È inoltre vietato  l’addestramento dei cani per esaltarne l’aggressività e la sottoposizione degli stessi a doping.

Le esenzioni
L’ordinanza, che varrà un anno, non vale per i cani delle Forze Armate, delle forze dell’ordine, per quelli delle persone diversamente abili e per quelli utilizzati per la conduzione delle greggi.

Ecco l’ ORDINANZA 6 agosto 2013 (in G.U. n. 209 del 6 settembre 2013) - Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (13A07313)
Art. 1
1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonchè sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltà di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.
6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.
7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
Art. 2
1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.
2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed è presentato quando richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
Art. 3
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.
Art. 4
1. È vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.
Art. 5
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.
Art. 6
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorità secondo le disposizioni in vigore.
Art. 7
1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 agosto 2013.
p. il Ministro
il Sottosegretario di Stato
Fadda

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 12, foglio n. 1


1 commento:

  1. E' certamente un buon passo avanti nella normativa! Io comunque reintrodurrei la lista delle razze potenzialmente pericolose, di cui - fra l'altro - inibire proprieta'e detenzione a pregiudicati e bambini, perhe' la differenza tra un cocker e un dogo argentino non la vede solo chi non la vuole vedere...

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