L’ordinamento giudiziario ha una novità:
la ‘mediazione’, la possibilità
cioè di un incontro ‘pre-giudiziario’, nel quale i ‘contendenti’, seguiti da uno o
più ‘mediatori’, espongono le ragioni
che li hanno portati alla contesa e cercano, coordinati e seguiti dal
mediatore, una soluzione concordata. Se
il tentativo avrà successo non si renderà necessaria la procedura davanti al
giudice.
L’incontro davanti al mediatore consente ai
contendenti di ‘mettere sul piatto’ tutte le ragioni della richiesta di
giustizia, anche quelle non di carattere giuridico, e quindi di valutare la
questione in un raggio più ampio di quello legale. La ricerca di una soluzione
mediata che consenta ad entrambe le parti di ottenere piena o sufficiente
soddisfazione consente risparmio economico e soprattutto, come era fra gli
scopi del legislatore, permette di alleggerire il carico dei tribunali.
Quindi i vantaggi sono numerosi. In particolare, mentre
il giudice dà un responso coerente con gli articoli del codice e stabilisce chi
ha ragione e chi ha torto affibbiando a quest’ultimo l’intero onere del
procedimento, la mediazione consente una valutazione della vicenda a ‘360
gradi’ e può portare a ‘galla’ anche le vere ragioni della richiesta di
giustizia spesso non considerabili dai codici. La soluzione deve essere trovata
dai contendenti. Il mediatore, professionalmente qualificato e preparato, li
aiuta nella individuazione della possibile soluzione.
Il tentativo di mediazione è obbligatorio in molti
settori del campo civile: le materie più gettonate sono quelle condominiali,
del campo commerciale e di proprietà.
Una recente
sentenza della Corte Costituzionale, per difetti procedurali della legge
istitutiva del tentativo di mediazione, mette in dubbio l’obbligatorietà della mediazione, ma il tentativo, al di là delle considerazioni
legali, rimane un procedimento da tentare nell’interesse sia dei contendenti,
grazie al quale possono a volte sistemare cose che il giudice non può prendere
in esame,sia del tribunale che può così alleggerire il carico di lavoro e non
incrementare l’elenco dei processi inevasi.
Gli organismi che hanno istituito un proprio gruppo
di mediazione sono diversi: dalla Camera di Commercio, a sindacati e ordini
professionali.
Qui alleghiamo il prezziario applicato dalla Camera
di Commercio che varia ovviamente in base al valore della contesa, utile però a
valutare come la soluzione con il mediatore sia assolutamente da auspicare sia
sotto il valore della spesa , sia per il risparmio di tempo: la mediazione si può
risolvere anche in un solo incontro.
Questa piu' che una notizia è uno spottone pubblicitario alla o della Camera di Commercio (non è dato sapere in quanto non c'è la firma dell'autore della notizia/spot, giacchè la mediazione ha preso forma già da due anni.
RispondiEliminaVà subito detto che gli organismi di conciliazione sono tanti di piu' della Camera di Commercio, e questi sono iscritti presso il ministero della giustizia.
Qui di seguito potete copia incollare il collegamento al Ministero della Giustizia
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_10_4.wp?facetNode_1=2_6_12&selectedNode=2_6_12_0